Via L. Settembrini - 88100 Catanzaro (CZ) Cell. 338 6978409

ASSISTENZA AI TURISTI E AI NON RESIDENTI

 

 

 

SEZ . PROVINCIA  di  CATANZARO

 via L. Settembrini  n.8 – 88100 Catanzaro -Tel.0961 741107 – Fax 0961 741622-         

 

Prot. 11 ‘05/SPCz/DG aslo107-106

 

Al                       Direttore Generale   l’ Azienda Sanitaria Locale n° 1o7

via V.Cortese,25 – Catanzaro

 

e  p.c.                                                                                     Dipartimento     Sanità    Territoriale   –Direzione –

Distretto sanitario n° 1      -  settore medicina di base,Continuità Assistenziale e Med.Serv.

via   Daniele – Catanzaro

Distretto sanitario n° 2            “                     “               “          via Cosenza   -  Catanzaro Lido

 

Distretto sanitario  n° 3            “                     “               “                    via    G.Bruno - Soverato

 

Al                      Direttore Generale       Azienda Sanitaria Locale n° 1o6

viale A. Perugini – Lamezia Terme

 

    e  p.c.                                                                                          Dipartimento     Sanità    Territoriale                     

–Direzione – Distretto  sanitario   Lametino - Reventino

                                                                                                                                                                                                                                                                     settore medicina di base,Continuità Assistenziale

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           p.zza Galilei – Lamezia Terme

 

                                                                                                                                                                                          e  p.c.                                                                            Regione  Calabria  -Dipartimento della Sanità-

Settore Assistenza Riabilitativa e Territoriale

Servizio Assistenza Territoriale

via T.Campanella – Catanzaro

Lamezia Terme,23/05/2005

 

Oggetto :Fimmg CA- Assistenza ai Turisti ed Assistenza ai non residenti  – Applicazione Accordo Collettivo Nazionale per  

                 la Medicina Generale Atto di Intesa repertorio   n. 2272 Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005 –

 

 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale 2001-2005 all’art.11 del 23 marzo 2005;

 

Viste le precisazioni della SISAC del 13 aprile 2005,inviate ai Presidenti delle Regioni e agli Assessori alla Sanità,circa l’immediata esecutività dell’A.C.N. della Medicina Generale, sancito con Atto di Repertorio n° 2272 del 23 marzo 2005;

 

Vista la nota della Regione Calabria-Dipartimento della Sanità- Settore Assistenza Riabilitativa e Territoriale -Servizio Assistenza Territoriale- del 18 maggio 2005 -prot.8885- indirizzata ai Direttori Generali delle aziende sanitarie locali;

 

 

Questa organizzazione sindacale, F.I.M.M.G. C.A. ( Federazione Medici Medicina Generale-settore Continuità Assistenziale prov. Catanzaro ),

 

In considerazione dell’approssimarsi dei periodi a maggiore affluenza turistica e visto che codesto Assessorato,come da procedure abituali riferite alla vecchia contrattualità per la Medicina Generale potrebbe aver richiesto alle singole AA.SS.LL. di definire le aree di interesse all’attivazione del sistema di Assistenza ai turisti,cosi come definito dal ex art 59 Capo III D.P.R. 270/2000,                     

sottolinea quanto segue :                                                                                                                                                                         

 

  • la validità del Nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (ACN), ai sensi dell’art. 2 nonies Legge 138 del 26 maggio 2004  e del Capo II art. 3 del Decreto Legislativo 281 del 28 agosto 1997, a decorrenza dal 23 marzo 2005 data dell’Atto di Intesa repertorio n. 2272 Conferenza Stato Regioni di approvazione dello stesso  ACN;
  • la conseguente decadenza degli effetti del D.P.R. 270/2000 se non per quanto previsto per espresso riferimento dal nuovo ACN;
  • Secondo il vigente Accordo Collettivo Nazionale di cui all’oggetto, è compito delle Aziende l’organizzazione del servizio di assistenza ai Turisti (art 32, comma 2) “ utilizzando i medici di medicina generale convenzionati inseriti nel relativo ambito territoriale, sia in relazione alle attività di assistenza primaria che di continuità assistenziale “;
  • Le prestazioni dovranno essere retribuire dal cittadino non residente, sulla base di quanto previsto dall’art. 57 (visite occasionali) (art 32, comma 3);
  • Secondo il vigente ACN è compito delle Aziende l’organizzazione distrettuale dei servizi territoriali ed assicurare la continuità dell’assistenza in ambito aziendale a tutta la popolazione in ogni fascia di età (art 62, comma 1 e 2) per  il tramite di medici di medicina generale convenzionati nelle fasce orarie di competenza;
  • Lo stesso ACN prevede, inoltre, che il Medico di Continuità Assistenziale presti il suo servizio solo nei ”confronti dei cittadini residenti nell’ambito territoriale” della postazione (art. 67, comma 1) e che solo verso gli iscritti residenti può utilizzare il ricettario (Art 67, comma 9);
  • Il Medico di Continuità Assistenziale nel prestare, pertanto, la propria opera verso i cittadini non residenti, può come medico di medicina generale richiedere il pagamento delle prestazioni, effettuate in postazione,  almeno nelle forme equiparate a quelle effettuate dal medico di assistenza primaria (art. 45 comma 2, lettera r ed art. 57, comma 2 e 3) e può effettuare ricettazione, secondo le norme di cui all’art. 50, comma 7 e quelle di cui al comma 9 dell’art 67;
  • L’assistenza ai Turisti comporta  per i Medici di Continuità Assistenziale un aumento dei carichi di lavoro notevole negli ambiti in cui vengono a variare i rapporti minimi previsti di cui all’art 64 (Rapporto ottimale) dell’ACN già definiti in codesta Regione con DGR 1570/2004;
  • Per quanto riguarda le visite domiciliari di non residenti, relativabili ad una attività libero professionale occasionale, appare implicito che il medico di continuità assistenziale non possa effettuarle, poichè dovrebbe lasciare la postazione per un servizio che non è,attualmente, di sua competenza, ciò con possibili ripercussioni anche in ambito legale senza un disposto integrativo contrattuale regionale e/o aziendale;

  

- Alla luce di quanto sopra sottolineato si richiede agli Organismi Regionali e/o Aziendali preposti, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, di sospendere l’eventuale attivazione di procedure riferibili all’attivazione dei Servizi di Assistenza ai Turisti secondo quanto previsto dal D.P.R. 270/2000 ed invece di attivare il normativo contrattuale riferito all’ACN vigente in merito a quanto in oggetto e ,soprattutto, di definire rapidamente i termini contrattuali specificamente riferiti  precisando:

 

  1. Se le Aziende intendono farsi carico delle visite ambulatoriali effettuate, verso i non residenti, come prestazioni aggiuntive  pagandole direttamente al Medico di Assistenza Primaria e/o Continuità Assistenziale o se questi debba esigere il pagamento diretto per le prestazioni effettuate, rilasciando regolare quietanza;

 

  1. Emanare disposizioni chiare e condivise sul servizio ambulatoriale e domiciliare ai non residenti, in generale, e sul suo pagamento, da pubblicizzare tempestivamente su tutto il Territorio dell’Azienda e presso gli studi dei Medici di Famiglia e le Sedi delle postazioni di Continuità Assistenziale.

 

  1. Definire in maniera inequivocabile la definizione dei rapporti ottimali per la Continuità Assistenziale in aree a vocazione turistica e le eventuali variazioni di organico e /o di massimale orario dei medici incaricati riferibili alle particolari esigenze stagionali.

 

In mancanza di indicazioni, in tempi brevi, i Medici di Medicina Generale con particolare riferimento a quelli di Continuità Assistenziale non  assicureranno il Servizio ai non residenti o ne richiederanno il pagamento, astenendosi, in ogni caso, dall’effettuare nei confronti di questi cittadini prestazioni domiciliari non dovute.

 

Inoltre il perseverare nell’attivazione di procedure normative contrattuali per la Medicina Generale riferibili ad un ACN ormai decaduto,se determinerà danni per i cittadini e conseguentemente per i medici di Medicina Generale, ci vedrà costretti a ricorrere nelle sedi opportune amministrative, civili e penali per il riconoscimento delle singole responsabilità.

 

In attesa di risposta si porgono distinti saluti

 

Cordiali saluti

 

 

Il Segretario Provinciale  Fimmg- C.A di Catanzaro-   ( Dr. Marino Francesco Antonino )  

                                                                                            

 

 

+ Dr. Marino  Francesco  Antonino  -via Patrioti Sambiasini,140 - 88048  Lamezia Terme  ( Cz )-

( e % 0968/ 43 33 34 – ) 337 80 72 73 – email : francescoantoninomarino@fimmg.org

 

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