
SEZ . PROVINCIA di CATANZARO
via L. Settembrini n.8 –
88100 Catanzaro -Tel.0961 741107 – Fax 0961 741622-
Prot. 11 ‘05/SPCz/DG
aslo107-106
Al Direttore
Generale l’
Azienda Sanitaria
Locale n°
1o7
via V.Cortese,25 – Catanzaro
e
p.c.
Dipartimento Sanità Territoriale –Direzione –
Distretto sanitario
n° 1 - settore medicina di base,Continuità
Assistenziale e Med.Serv.
via Daniele – Catanzaro
Distretto sanitario
n° 2
“ “ “ via
Cosenza - Catanzaro Lido
Distretto sanitario
n° 3
“ “ “
via G.Bruno - Soverato

Al
Direttore
Generale
Azienda Sanitaria
Locale n° 1o6
viale A. Perugini – Lamezia Terme
e
p.c. Dipartimento
Sanità Territoriale
–Direzione – Distretto sanitario Lametino -
Reventino
settore medicina di base,Continuità Assistenziale
p.zza Galilei – Lamezia Terme
e p.c.
Regione
Calabria -Dipartimento della Sanità-
Settore Assistenza Riabilitativa e Territoriale
Servizio Assistenza
Territoriale
via T.Campanella – Catanzaro
Lamezia
Terme,23/05/2005
Oggetto :Fimmg CA-
Assistenza ai Turisti ed Assistenza ai non residenti –
Applicazione Accordo Collettivo Nazionale per
la
Medicina Generale Atto di Intesa repertorio n. 2272
Conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005 –
Visto l’Accordo
Collettivo Nazionale della Medicina Generale 2001-2005
all’art.11 del 23 marzo 2005;
Viste le
precisazioni della SISAC del 13 aprile 2005,inviate ai
Presidenti delle Regioni e agli Assessori alla Sanità,circa
l’immediata esecutività dell’A.C.N. della Medicina Generale,
sancito con Atto di Repertorio n° 2272 del 23 marzo 2005;
Vista la
nota della Regione Calabria-Dipartimento della Sanità-
Settore Assistenza Riabilitativa e
Territoriale -Servizio Assistenza Territoriale- del 18
maggio 2005 -prot.8885- indirizzata ai Direttori Generali
delle aziende sanitarie locali;
Questa organizzazione
sindacale, F.I.M.M.G. C.A. ( Federazione Medici Medicina
Generale-settore Continuità Assistenziale prov. Catanzaro ),
In considerazione
dell’approssimarsi dei periodi a maggiore affluenza
turistica e visto che codesto Assessorato,come da procedure
abituali riferite alla vecchia contrattualità per la
Medicina Generale potrebbe aver richiesto alle singole
AA.SS.LL. di definire le aree di interesse all’attivazione
del sistema di
Assistenza ai turisti,cosi come definito dal ex art 59 Capo
III D.P.R. 270/2000,
sottolinea
quanto
segue :
-
la validità del
Nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina
Generale (ACN), ai sensi dell’art. 2 nonies Legge 138
del 26 maggio 2004 e del Capo II art. 3 del Decreto
Legislativo 281 del 28 agosto 1997, a decorrenza dal 23
marzo 2005 data dell’Atto di Intesa repertorio n. 2272
Conferenza Stato Regioni di approvazione dello stesso
ACN;
-
la conseguente
decadenza degli effetti del D.P.R. 270/2000 se non per
quanto previsto per espresso riferimento dal nuovo ACN;
-
Secondo il vigente
Accordo Collettivo Nazionale di cui all’oggetto, è
compito delle Aziende l’organizzazione del servizio di
assistenza ai Turisti (art 32, comma 2) “
utilizzando i medici di medicina generale convenzionati
…
inseriti
nel relativo ambito territoriale, sia in relazione alle
attività di assistenza primaria che di continuità
assistenziale “;
-
Le prestazioni
dovranno essere retribuire dal cittadino non residente,
sulla base di quanto previsto dall’art. 57 (visite
occasionali) (art 32, comma 3);
-
Secondo il vigente
ACN è compito delle Aziende l’organizzazione
distrettuale dei servizi territoriali ed assicurare la
continuità dell’assistenza in ambito aziendale a tutta
la popolazione in ogni fascia di età (art 62, comma 1
e 2) per il tramite di medici di medicina generale
convenzionati nelle fasce orarie di competenza;
-
Lo stesso ACN
prevede, inoltre, che il Medico di Continuità
Assistenziale presti il suo servizio solo nei ”confronti
dei cittadini residenti nell’ambito territoriale” della
postazione (art. 67, comma 1) e che solo verso
gli iscritti residenti può utilizzare il ricettario (Art
67, comma 9);
-
Il Medico di
Continuità Assistenziale nel prestare, pertanto, la
propria opera verso i cittadini non residenti, può come
medico di medicina generale richiedere il pagamento
delle prestazioni, effettuate in postazione, almeno
nelle forme equiparate a quelle effettuate dal medico di
assistenza primaria (art. 45 comma 2, lettera r
ed art. 57, comma 2 e 3) e può effettuare
ricettazione, secondo le norme di cui all’art. 50, comma
7 e quelle di cui al comma 9 dell’art 67;
-
L’assistenza ai
Turisti comporta per i Medici di Continuità
Assistenziale un aumento dei carichi di lavoro notevole
negli ambiti in cui vengono a variare i rapporti minimi
previsti di cui all’art 64 (Rapporto ottimale) dell’ACN
già definiti in codesta Regione con DGR 1570/2004;
-
Per quanto
riguarda le visite domiciliari di
non residenti, relativabili ad una attività
libero professionale occasionale, appare implicito che
il medico di continuità assistenziale non possa
effettuarle, poichè dovrebbe lasciare la postazione per
un servizio che non è,attualmente, di sua competenza,
ciò con possibili ripercussioni anche in ambito legale
senza un disposto integrativo contrattuale regionale e/o
aziendale;
- Alla luce di quanto
sopra sottolineato si richiede
agli Organismi Regionali e/o Aziendali preposti, ognuno per
le proprie competenze e responsabilità, di sospendere
l’eventuale attivazione di procedure riferibili
all’attivazione dei Servizi di Assistenza ai Turisti secondo
quanto previsto dal D.P.R. 270/2000 ed invece di attivare
il normativo contrattuale riferito all’ACN vigente in merito
a quanto in oggetto e ,soprattutto, di definire
rapidamente i termini contrattuali specificamente riferiti
precisando:
-
Se le Aziende
intendono farsi carico delle visite ambulatoriali
effettuate, verso i non residenti, come prestazioni
aggiuntive pagandole direttamente al Medico di
Assistenza Primaria e/o Continuità Assistenziale o se
questi debba esigere il pagamento diretto per le
prestazioni effettuate, rilasciando regolare quietanza;
-
Emanare
disposizioni chiare e condivise sul servizio
ambulatoriale e domiciliare ai non residenti, in
generale, e sul suo pagamento, da pubblicizzare
tempestivamente su tutto il Territorio dell’Azienda e
presso gli studi dei Medici di Famiglia e le Sedi delle
postazioni di Continuità Assistenziale.
-
Definire in
maniera inequivocabile la definizione dei rapporti
ottimali per la Continuità Assistenziale in aree a
vocazione turistica e le eventuali variazioni di
organico e /o di massimale orario dei medici incaricati
riferibili alle particolari esigenze stagionali.
In mancanza di
indicazioni, in tempi brevi, i Medici di Medicina Generale
con particolare riferimento a quelli di Continuità
Assistenziale non assicureranno il Servizio ai non
residenti o ne richiederanno il pagamento, astenendosi, in
ogni caso, dall’effettuare nei confronti di questi cittadini
prestazioni domiciliari non dovute.
Inoltre il perseverare
nell’attivazione di procedure normative contrattuali per la
Medicina Generale riferibili ad un ACN ormai decaduto,se
determinerà danni per i cittadini e conseguentemente per i
medici di Medicina Generale, ci vedrà costretti a ricorrere
nelle sedi opportune amministrative, civili e penali per il
riconoscimento delle singole responsabilità.
In attesa di risposta
si porgono distinti saluti
Cordiali saluti
Il Segretario
Provinciale Fimmg- C.A di Catanzaro- ( Dr. Marino
Francesco Antonino )

+
Dr. Marino Francesco Antonino
-via Patrioti Sambiasini,140 - 88048
Lamezia Terme
( Cz )-
(
e
%
0968/ 43
33 34 – )
337 80 72 73 – email :
francescoantoninomarino@fimmg.org