Certificazione di
morte: i problemi del MdF
(a cura di Daniele Zamperini)
Poiché esiste una certa confusione e una
notevole disinformazione sui comportamenti e sugli obblighi del
MdF in caso di decesso di un assistito, può essere utile
riepilogare qualche punto fermo.
Cosa fare in occasione di un decesso?
Differenze tra riscontro diagnostico e autopsia
giudiziaria
Le due fattispecie
Altri aspetti importanti per il MdF
Fonti principali
Innanzitutto occorre tener presente che il MdF opera
in doppia veste: come Medico in quanto tale (ed è
tenuto a rispettare gli obblighi legali e
deontologici che riguardano la generalità dei
Sanitari) e come Medico Convenzionato con il SSN (e
sotto questo aspetto valgono le regole, meno
vincolanti dei Codici legislativi, della
Convenzione).
Constatazione
(o diagnosi) di morte
La constatazione (o diagnosi) di morte significa
"dichiarare la morte" ossia affermare che la persona
alla quale si presta in quel momento la propria
opera, anche occasionale, è deceduta. Qualunque
medico a cui venga segnalata la presenza di un corpo
inanimato è tenuto a prestare la sua opera
indipendentemente dagli orari e dagli obblighi
lavorativi Contrattuali o Convenzionali. Solo il
medico può affermare che una persona è
effettivamente deceduta: fino a quel momento
(eccettuati casi particolari, come la decapitazione
o lo smembramento) va considerata persona viva
bisognevole di assistenza. Nel caso che riscontri
effettivamente l'avvenuto decesso, il medico può
(generalmente DEVE) dichiararne la morte.
Questo stadio non è codificato da norme specifiche
contrattuali, ma rientra negli obblighi generali
degli esercenti l'attività medica.
Accertamento della realtà della morte
Secondo la scienza medica va effettuato verificando
i parametri vitali fondamentali
(cardio-circolatorio, nervoso e respiratorio)
secondo certe regole codificate; tale compito è
affidato al medico ospedaliero a ciò delegato o,
fuori dell'ospedale, al medico necroscopo. Al fine
di evitare casi di morte apparente la legge dispone
che la visita del medico necroscopo vada sempre
effettuata non prima delle 15 ora dal decesso, e la
sepoltura deve avvenire dopo 24 ore, salvo casi
particolari. La certificazione della realtà della
morte costituisce atto pubblico, in quanto redatto
da pubblico ufficiale. Le ASL, da parte loro, sono
obbligate ad istituire un servizio di Medicina
Necroscopica attivo in ogni momento.
Denuncia
di morte
La denuncia di morte comprende la denuncia delle
cause di morte:
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Art.1/1 DPR 10.9.90 n. 285 Regolamento Polizia
Mortuaria: In caso di decesso di un proprio
assistito "i medici devono denunciare la
malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la
causa"
-
L'assistenza medica è da intendersi come
conoscenza da parte del medico della patologia
che ha portato alla morte, e del suo decorso.
Pertanto anche un medico diverso dal MdF può
rivestire la qualifica di curante.
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Circ. 24.6.93 n. 24 Min. Sanità, G.U. n. 158 del
3.7.93: non è necessaria la materiale
presenza del medico nel momento del decesso
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Art. 1/6 Reg. Pol. Mort: la Denuncia di morte
deve essere effettuata entro 24 ore
dall'accertamento del decesso su apposita scheda
ISTAT.
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La scheda ISTAT deve contenere, oltre ai dati
anagrafici e l'ora NON approssimativa
della morte, i requisiti conoscitivi sostanziali
relativi alle cause di morte (divise in
iniziale, intermedia e finale). E' possibile
omettere la causa intermedia, qualora non
definibile. Date le finalità di queste schede
(non solo statistico-epidemiologiche ma anche in
rapporto alle connesse e più immediate esigenze
conoscitive dell'Autorità Sanitaria e
Giudiziaria) i dati devono essere il più
possibile esaurienti, evitando formulazioni
ambigue, standardizzate e non esplicative. Il
Medico Necroscopo può sollevare obiezioni (e
chiedere precisazioni al curante) su aspetti
eventualmente non chiari.
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In caso di incertezza sulle cause di morte non
potrà essere essere rilasciato il nulla osta
alla sepoltura ma dovrà essere effettuato il
riscontro diagnostico o l'autopsia
giudiziaria.
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Le due fattispecie sono diverse e avviano procedure
differenti per gravità e durata, e non devono essere
confuse tra di loro, in quanto normate da leggi
diverse.
Riscontro
diagnostico sui cadaveri
"I cadaveri delle persone decedute senza assistenza
sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un
deposito di osservazione o ad un obitorio, sono
sottoposti al riscontro diagnostico. Il medico
provinciale (figura attualmente sostituita dal
servizio ASL, ndr) può disporre il riscontro
diagnostico anche sulle persone decedute a domicilio
a richiesta del medico curante quando sussiste il
dubbio sulle cause di morte" (L. 15/2/1961 n. 83).
Autopsia
"Se per la morte di una persona sorge il sospetto di
reato, il pretore o il procuratore della Repubblica
accerta la causa della morte e, se lo ravvisa
necessario, ordina o richiede l'autopsia. La
sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del
pretore o del procuratore della Repubblica" (R.D.
28/5/1931 n. 602 art. 16). |
E' importante quindi saper indirizzare correttamente
le due diverse procedure
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Qualora il medico abbia intima convinzione di un
decesso naturale può limitarsi ad attestare il
decesso aggiungendo, ad esempio, una frase del
tipo " Le cause del decesso non sono
determinabili". Potrà aggiungere, ad es. "si
richiede riscontro diagnostico". Il necroscopo
attuerà allora la procedura per i morti senza
assistenza, effettuando eventualmente, appunto,
il riscontro diagnostico.
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Qualora il medico sospetti che il decesso sia
dovuto a cause delittuose, specificherà invece
che "il corpo viene messo a disposizione
dell'autorità giudiziaria". Verrà allora
attivata la procedure numero 2, quella
dell'autopsia giudiziaria, con tutte le
complicazioni che ne possono seguire.
E' a questo punto, che è facile sbagliare:
confondendo le due procedure può capitare che il
medico di famiglia, inserendo una dizione erronea,
attivi inutilmente la procedura giudiziaria anziché
quella "clinica"
L'autopsia giudiziaria è una procedura che, come
ogni altro atto giudiziario, prevede dei tempi
tecnici variabili ma generalmente non brevi: nomina
del perito settore (a discrezione del magistrato) il
quale fissa la data di effettuazione dell'autopsia;
effettuazione dell'autopsia vera e propria,
corredata dagli eventuali accertamenti complementari
(esami istologici, tossicologici eccetera ); in base
agli esiti di questi ultimi segue la relazione
(scritta) al magistrato e il vaglio, da parte di
quest' ultimo, degli elementi raccolti.
Durante questo periodo gli atti sono coperti da
segreto: il perito del tribunale non può, senza
autorizzazione, fornire notizie "in via breve" a
persone estranee (il medico di famiglia) o a
potenziali indiziati di reato (familiari, conviventi
ecc.). Solo alla fine, quando il magistrato avrà
considerato esaurienti gli elementi in suo possesso,
emette l'ordinanza che permette il funerale e la
sepoltura della salma. I tempi di questa procedura
sono a totale discrezione del giudice.
La procedura "giudiziaria" può essere attivata dal
necroscopo in casi che presentino particolari
complicazioni: può accadere che vengano riscontrati
sul corpo del defunto segni di lesione, ecchimosi,
punture di ago, ferite. Questi segni potrebbero
avere una spiegazione del tutto innocente (le
punture potrebbero derivare da terapie iniettive
precedenti all'evento, le ferite potrebbero essere
conseguenti, ad esempio, alla caduta in terra nel
momento del collasso) o essere totalmente
indipendenti dall'effettiva causa di morte, tuttavia
costituiscono "segni d' allarme" che impongono
particolari cautele e esaurienti approfondimenti,
con conseguente prolungamento dei tempi di attesa e
ulteriori possibili complicazioni giudiziarie.
Da ciò deriva l'importanza di una corretta ed
esauriente stesura delle certificazioni di morte. |
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La compilazione della Scheda Istat (che rientra
tra gli obblighi di legge) è gratuita. La
constatazione di decesso (siccome la funzione di
necroscopo e di polizia mortuaria non rientrano
tra quelle remunerate in Convenzione) potrebbe
essere considerata come prestazione
libero-professionale. Non tutti sono però
d'accordo su tale aspetto.
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L'ora del decesso deve essere indicata con
esattezza, anche se sia stata solo dedotta
dalle circostanze e dalle modalità del decesso
stesso.
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E' opportuno evitare il più possibile diagnosi
troppo generiche quali "arresto cardiaco" e
similari, in quanto possono prestarsi a
contestazioni; è opportuno anche segnalare, con
tutti i particolari chiarificatori, la presenza
di elementi che possano indurre in errore il
necroscopo (ad esempio presenza di ecchimosi o
lesioni precedenti l'evento mortale e
indipendenti da questo).
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Dato il limite di 24 ore imposto dalla legge per
la compilazione della scheda ISTAT da parte del
curante, può verificarsi una incompatibilità con
le norme della Convenzione che consente al MdF
di sospendere le attività assistenziali (e
correlate) durante il fine settimana. Non
sussiste a tal fine alcun obbligo giuridico di
presenza o di disponibilità per il Curante al
fine di compilazione della scheda. In caso di
decesso in tale intervallo critico la
compilazione della scheda Istat potrebbe essere
demandabile ad altri sanitari solo se avessero
esaustiva conoscenza della patologia che avesse
causato la morte, e del decorso della stessa.
Vale a dire che un eventuale sostituto (come
pure il medico necroscopo o il medico di Guardia
Medica) potrebbero compilare sic et simpliciter
tale scheda solo se, attraverso cartelle
cliniche o esaustive relazioni sanitarie,
ritenessero soddisfatti tali requisiti
conoscitivi. Tale decisione può essere solo e
totalmente personale ed esula, in linea
generale, dai compiti istituzionali di detti
sanitari.
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Unica possibilità alternativa, in tali casi, è
la compilazione della scheda da parte del
Necroscopo secondo le regole dettate per i casi
di "decesso senza assistenza medica" (art. 1/4
Reg. Pol. Mort.). La compilazione viene ad
essere quindi subordinata ad accertamenti
(tipicamente il riscontro diagnostico).
Da quanto detto sopra deriva l'utilità (anche se non
l'obbligo giuridico) che il medico di famiglia, nel
mantenimento della dignità del suo ruolo e al fine
di evitare inutili sofferenze ai familiari del
deceduto, intervenga se possibile per la
compilazione del Certificato ISTAT, anche nelle
infrequenti occasioni in cui non ne sarebbe
obbligato.
In alternativa potrebbe organizzare, nei casi di
morte prevedibile, modalità alternative di
assistenza indicando ad es. ai familiari altri
medici che, potendosi qualificare come curanti in
base ai criteri esposti sopra, possano essere
legittimati a risolvere il caso. Potrebbe altrimenti
lasciare esaurienti consegne al sostituto o
esaustiva documentazione informativa ad uso del
necroscopo, nell'ottica beninteso non
dell'imposizione ma di una utile collaborazione
professionale. |
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A.Marra "Il Medico di Famiglia nella
giurisprudenza e nella legislazione"
-
M.F. gennaio 1998
-
"Certificazioni mediche" Bollettino O.P. di Roma
dic. 1995.
Parte di questo materiale, in momenti successivi, è
stato pubblicato su varie riviste del settore. In
particolare si ringrazia la rivista "Occhio
Clinico" per la cortese disponibilità. |
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