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Compensazione c.d. impropria  tra le quote passive, di cui la ASL ha invocato la restituzione, e quelle attive, non corrisposte dall’ASL poiché relative a pazienti non riportati nel relativo tabulato.

Rassegna giurisprudenziale a cura dell’ Avv. Salvatore Virgilio Conte Consulente legale F.I.M.M.G. Regione Calabria

 

INTERESSANTE PRONUNCIA  DEL GIUDICE  DEL TRIBUNALE DI CATANZARO, PRIMA SEZ. CIVILE LAVORO E PREVIDENZA DOTT. SANTOEMMA

 

-         Causa di lavoro - Rapporto sinallagmatico tra medico di medicina generale e A.S.L. - Indebito oggettivo – Obbligo dei medici  a restituire quote indebite per pazienti deceduti o trasferiti – Eventuale azione di risarcimento -   Riconoscimento del diritto alle quote attive per pazienti non risultanti nei tabulati – diritto ad ottenere il pagamento degli interessi – Compensazione in senso improprio.

Con la sentenza n. 2279 del  27.03.2007, il giudice del lavoro sancisce , ai sensi dell’art. 2033 c.c., l’obbligo del medico di medicina generale alla restituzione in favore dell’A.S.L. n. 7 di Catanzaro dei compensi, già corrisposti ma non dovuti, per pazienti deceduti e/o trasferiti e, comunque, non più assistiti, ritenendo che, nel caso di specie, si configuri una ipotesi di indebito oggettivo.

In applicazione della citata normativa, però, il medico convenzionato non è tenuto a corrispondere, sulle somme da restituire, gli interessi di mora, poiché esso  ha ricevuto  i  compensi indebiti in buona fede.

Sulla sollevata eccezione di  prescrizione, il Magistrato ha chiarito che  l’obbligo  alla restituzione delle somme indebitamente erogate trova un limite prescrizionale decennale, termine che, peraltro,  comincia a decorrere dalla data della formale comunicazione effettuata dall’Asl al sanitario del calcolo delle quote ritenute indebite.

Il Giudicante comunque  riconosce al sanitario la possibilità di esperire un’azione risarcitoria nell’ipotesi di violazione delle norme contrattuali.

Infatti, richiamando gli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 del DPR 484/96, che disciplinano le modalità di scelta e revoca, anche d’ufficio, dei pazienti del medico convenzionato, esso riconosce ,  in presenza di violazioni della predetta normativa che regolamenta il rapporto sinallagmatico fra medico ed azienda, la possibilità per il sanitario di un’azione risarcitoria.

Punto nodale delle sentenza è rappresentato dal riconoscimento, per come richiesto, delle quote attive per pazienti, che non risultano nei tabulati che semestralmente l’ASL trasmette al sanitario, pur avendo questi  operato la scelta del medico di fiducia ed essendo stati regolarmente assistiti nel corso degli anni.

Tale diritto ad ottenere quote cd. positive è stato puntualizzato in sede giudiziale attraverso l’ausilio del CTU, il quale sulla scorta della documentazione esibita dal sanitario, per circa cinquanta pazienti, ha ritenuto di accordare allo stesso la somma di euro 15.786,15.

Il diritto, secondo le valutazioni del Magistrato e in ossequio alla normativa contrattuale, sorge sin dal momento della scelta del medico da parte dell’assistito. Viene riconosciuto, inoltre, al sanitario il diritto a percepire gli interessi moratori maturati sulle quote  così come determinate in sede giudiziale.

Il Giudice del lavoro, poi, affronta l’istituto della compensazione, ritenendo  non applicabili al caso di specie le disposizioni degli art. 1241 ss. cc.,  relative ad ipotesi di compensazione in senso tecnico-giuridico,.

Le suddette infatti  presuppongono l’autonomia dei rapporti dai quali nascono crediti contrapposti delle parti, mentre nella fattispecie in esame i rispettivi crediti e debiti sorgono da un unico rapporto contrattuale che può comportare soltanto, una compensazione in senso improprio, ossia un accertamento contabile di dare e avere.

Nel caso in esame dunque il giudicante ha qualificato  quale compensazione c.d impropria quella tra le quote passive, di cui la ASL ha invocato la restituzione, e quelle attive, non corrisposte dall’ASL poiché relative a pazienti non riportati nel relativo tabulato.

Entrando poi nello specifico del caso concreto e sulla scorta di tali motivazioni il magistrato  ha preso atto che non può essere operata alcuna compensazione, poiché l’ASL ha  già provveduto, con detrazioni mensili, a riavere la somma di euro 9.156,75, riconosce, pertanto,  al medico il diritto ad ottenere l’intera somma spettantegli per quote attive pari ad euro 15.786,15 oltre agli interessi legali per il ritardato pagamento calcolati fino al 31.03.2006.

 

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