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PROVVEDIMENTO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA –DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 13 .02. 2007 N. 93 |
E' già in corso di attuazione la delibera regionale che regolamenta la prescrizione farmaceutica in Calabria Il Presidente Gallucci ha chiesto in merito un incontro urgente con l'Assessore Doris Lo Moro.
Comunichiamo che la delibera regionale che regolamenta la prescrizione farmaceutica in Calabria è già in corso di validità. Il Presidente Gallucci ha chiesto in merito un incontro urgente con l'Assessore Doris Lo Moro. Tale incontro avverrà all'inizio della prossima settimana. Lo scopo è di confrontarsi sui contenuti di tale delibera e di chiarire alcuni suoi aspetti applicativi che dovranno tendere a semplificare ai Medici di Medicina Generale la loro attività assistenziale, nell'interesse della tutela della salute dei cittadini calabresi.
ECCO LA SINTESI DEL CONTENUTO DELLA DELIBERA - Il provvedimento istituisce, in primo luogo - , la monoprescrizione dei farmaci. ''Conseguentemente non potra' essere prescritta piu' di una confezione di ogni singola specialita' per ogni ricetta, con l'eccezione degli antibiotici in confezione monodose, i farmaci somministrabili solo per fleboclisi, i medicinali per soggetti affetti da epatiti croniche, i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore, per un massimo di 30 giorni. Eccezioni sono previste anche per particolari categorie di utenti, affetti da patologie croniche invalidanti di cui al d.m. 329/99 per un massimo di due pezzi per ricetta (limitatamente ai farmaci legati alle patologie), soggetti affetti da patologie rare, gli invalidi di guerra, i grandi invalidi per lavoro e servizio, gli invalidi civili al 100%. - - Il prescrittore dovra' inoltre prescrivere prioritariamente principi attivi relativi a farmaci scaduti di brevetto e riportati nelle liste di trasparenza AIFA (equivalenti) cioe’ con identico principio attivo ed uguale efficacia non piu' coperto da brevetto. Lo stesso medico, nei casi suffragati da documentazione clinica adeguata, potra' dichiarare la non sostituibilita' del farmaco''. - - Per quanto riguarda in particolare gli inibitori di pompa acida, ovvero i farmaci per la terapia delle patologie acido correlate, la delibera dispone che i medici adeguino la loro scelta al farmaco di prezzo piu' basso, stabilendo, altresi’ , che il costo terapia giornaliero non superi l’importo minimo di euro 0,90. Il medico prescrittore in caso di intolleranza o insufficiente risposta clinica o possibili interazioni farmacologiche avverse puo’ prescrivere una specialità il cui costo per giorno , riferito in prezzo al pubblico, sia superiore al valore di cui sopra solo se giustifica la diversa scelta terapeutica nell’ambito dell’aggiornamento della scheda sanitaria del singolo paziente. In tal caso il cittadino non corrisponde alcuna differenza di prezzo al farmacista. Le aziende ospedaliere e sanitarie sono obbligate alla distribuzione diretta dei farmaci del primo ciclo terapeutico ''fino ad un massimo di 30 giorni immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale''. Le aziende sanitarie, in caso di distribuzione per conto dei farmaci del prontuario ospedaliero, ''possono stipulare opportuni accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, fino alla piena operativita' dell'accordo unico regionale, fermo restando la possibilita' per le aziende di procedere alla distribuzione diretta, ove ne sussistano le condizioni''. La delibera di Giunta richiama inoltre l'accordo integrativo regionale dei medici di medicina generale che prevede specifici accordi tra i medici di base e le aziende per definire il livello di spesa di ciascun medico relazionato all'appropriatezza delle prescrizioni, considerando le caratteristiche degli utenti da assistere''. Viene inoltre disposta l'attivazione immediata della commissione prevista dall'accordo integrativo per l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci utilizzati per la convenzionata esterna, prevedendo in caso di non corretta prescrizione le sanzioni previste dall’ ACN''. Nel deliberato e' anche stabilito che, nel caso di inosservanza da parte dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere delle disposizioni previste ''e piu' in generale di tutti gli atti relativi al controllo di spesa farmaceutica, gli stessi non possono essere riconfermati nel ruolo ricoperto, ovvero saranno sottoposti a procedura di revoca per gravi motivi''. |