Medicina legale
Esperimenti
di Angelo Ferri *
Dopo aver vagato per diversi medici, un uomo affetto da forte
depressione approda da uno psichiatra che gli prescrive una
cura endovena di un farmaco sperimentale che, prima di
essere iniettato, deve essere diluito con soluzione
fisiologica. Ma il medico non si attiene alle indicazioni
della ditta produttrice e alla terza somministrazione, il
braccio del paziente diventa progressivamente ischemico fino
alla necrosi dei tessuti muscolari. Nonostante le cure il
polso va in cancrena e viene amputato.
I capisaldi a cui i medici devono attenersi nella
prescrizione di farmaci per uso diverso dalle indicazioni
clinico/terapeutiche (off label) sono previsti dal D.L.
23/98 e L. 94/98.
Il medico può curare con farmaci off label solo se la
sostanza sia stata prima autorizzata in sede ministeriale
per le medesime modalità di somministrazione, dosaggi o
indicazioni terapeutiche per le quali è prescritto al
paziente, così come l'ammissione del farmaco all'interno del
regime di rimborsabilità stabilito dal ministero della
Salute può avvenire soltanto in relazione alle modalità di
somministrazione, dosaggi o indicazioni terapeutiche per le
quali si sia rilevato un comprovato beneficio in un numero
significativo di soggetti. Il decreto suddetto, all'art. 3,
stabilisce che: "In singoli casi il medico può, sotto la sua
diretta responsabilità e previa informazione del paziente e
acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per un' indicazione o
una via di somministrazione o una modalità di
somministrazione o di utilizzazione diversa da quella
autorizzata, qualora il medico ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere trattato con
medicinali per i quali si è già provata quell'indicazione
terapeutica o quella via o modalità di somministrazione, e
purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su
pubblicazioni scientifiche accreditate in campo
internazionale". I requisiti per farmaco off label, sono: 1)
L'informazione, l'acquisizione del consenso del paziente. 2)
Che il farmaco sia prodotto industrialmente e registrato per
un'indicazione o una via di somministrazione diversa
dall'uso che ne farà il medico. 3) Che non esistano altri
farmaci utili e registrati per quella indicazione
terapeutica.
4) Che non esistano trattamenti alternativi ufficiali.
5) Che il farmaco sia accreditato da lavori scientifici
internazionali. Al di fuori di ciò, se c'è un danno, il
sanitario ne risponde civilmente e penalmente (Tribunale
penale di Milano n. 4017/2000) fornendo la prova ex-adverso
sulla correttezza della terapia praticata. Altresì, ai sensi
del DPR n. 224 del 1988,
si configurerebbe la colpa di chi produce il farmaco se
omettesse di segnalare l'assenza di controindicazioni e
interazioni. * Medico legale