
Roma, 24 novembre 2008
IRAP ed acconti di fine novembre
Il 30 novembre prossimo segna il termine di scadenza di versamento del
secondo acconto IRAP relativo ai redditi percepiti nell’anno 2008.
È notorio quanto sentita sia l’insofferenza della categoria dei Medici
di Medicina Generale nei confronti del tributo che colpisce i redditi di
lavoro autonomo. Tuttavia è opportuno cogliere l’occasione per ribadire
alcuni aspetti dell’intera vicenda:
- Sino ad oggi la giurisprudenza ha largamente escluso
dall’applicazione del tributo i liberi professionisti privi
dell’“autonoma organizzazione”, cioè di un’organizzazione ampia e
articolata che come tale contribuisce all’arricchimento del
professionista;
- I medici di medicina generale si sono adeguati a questo
orientamento e in numerosi contenziosi hanno ottenuto l’esclusione
nei casi in cui abbiano dimostrato di non disporre di un “autonoma
organizzazione” e quindi di essere in condizione di poter
beneficiare dell’esclusione;
- La FIMMG si è fatta promotrice di una istanza di rimborso e di
un conseguente ricorso tributario, relativo all’imposta versata
negli ultimi quattro anni, entrambi sostenuti da una nuova
motivazione, più generalizzata, ovvero fondata sulla convinzione che
l’intera categoria dei medici di medicina generale eserciti la
propria attività in convenzione senza una “autonoma organizzazione”,
così intesa secondo quanto previsto dalla norma attuale. In altri
termini, così come è prevista la struttura del compenso nell’ambito
dell’Accordo Collettivo Nazione, risulta evidente come
l’organizzazione di cui si possa avvalere il medico, non fornisce
mai alcun contributo economicamente rilevante, indipendentemente
dalla consistenza e ampiezza e quindi non sia assimilabile al
concetto di “autonoma organizzazione” inteso dalla normativa
fiscale. Quindi, limitatamente ai compensi percepiti dal SSN, non si
configura il requisito indefettibile di induzione di maggiori
proventi a seguito di ”autonoma organizzazione” che possa così
giustificare l’assoggettamento all’IRAP per tutti i professionisti
appartenenti alla categoria.
In questo contesto in relazione all’obbligo di versamento dell’acconto
in scadenza, si evidenzia quanto segue:
- Allo stato attuale non esiste alcuna legge vigente che
espressamente escluda, seppure in certe condizioni, specifiche
tipologie di lavoratori autonomi, in quanto l’esclusione
dall’imposta è stata sancita solo dai giudici che abbiano
riscontrato l’assenza di una “autonoma organizzazione” nei singoli
casi specifici sottoposti in sede contenziosa;
- I medici di medicina generale che abbiano in corso una procedura
di rimborso dell’imposta versata nella annualità precedenti, per
tale si intende:
- rimborso già ottenuto a fronte di istanza inoltrata;
- esito favorevole in sede contenziosa in gradi intermedi;
- accoglimento definitivo in Cassazione, qualora non abbiano
sostanzialmente modificato il loro assetto organizzativo possono
ragionevolmente concludere di non essere assoggettati al
versamento dell’IRAP e quindi considerare la possibilità di
omettere il versamento;
- I medici di medicina generale che non si trovino nelle
condizioni di cui al punto precedente, sono comunque attualmente
tenuti al versamento del tributo. Tuttavia, nel caso in cui, sulla
base di un’attenta analisi del loro specifico assetto organizzativo,
ritenessero di essere nella condizione di poter dimostrare le
condizioni di esclusione dal tributo in base alle sentenze relative
alle motivazioni addotte nelle precedenti istanze, possono
autonomamente ritenere di astenersi dal versamento del’acconto,
consapevoli comunque della probabilità di una rivendicazione, atto
d’accertamento o cartella esattoriale, da parte dell’Agenzia delle
Entrate;
- Circa le motivazioni di esclusione totale sostenute attualmente
dalla FIMMG e non ancora sottoposte ai giudici tributari, pur nella
convinzione della estrema fondatezza, si ritiene che non possano
giustificare presso la categoria una generalizzata astensione
dall’adempimento degli obblighi di versamento del tributo.
Commissione Fisco della Fimmg Nazionale |