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Ecco il nuovo ricettario
E' legge il
decreto ministeriale (17/3/2008) che modifica le
ricette destinate alle prescrizioni a carico del
Servizio sanitario. Il nuovo ricettario è stato
aggiornato anche in funzione dei risultati della
sperimentazione della tessera sanitaria e della
trasmissione digitale dei trasmissione dei dati
rilevati otticamente da ricetta e tessera
sanitaria.
Come il
precedente, il nuovo ricettario va impiegato per
le prescrizioni di prestazioni sanitarie con
onere a carico del SSN; prestazioni sanitarie
agli assicurati, cittadini italiani o stranieri,
residenti o in temporaneo soggiorno in Italia,
il cui onere è a carico di istituzioni estere in
base alle norme comunitarie o altri accordi
bilaterali di sicurezza sociale; prestazioni
sanitarie, con onere a carico del Ministero
della Salute, al personale navigante, marittimo
e dell'aviazione civile (SASN). E' comunque
previsto che le prescrizioni possono essere
effettuate mediante l'impiego dei ricettari
attualmente in uso, fino ad esaurimento delle
relative scorte.
Le principali innovazioni di interesse per il
medico riguardano principalmente esenzione e le
modalità della sua indicazione in ricetta.
Qualora l'assistito abbia diritto all'esenzione
per motivi sanitari (invalidità, patologia
cronica, malattia rara, gravidanza, screening
tumori, infortunio sul lavoro, eccetera), il
medico riporterà il codice corrispondente alla
tipologia di esenzione riconosciuta.
Il medico è
tenuto a riportare il codice di esenzione anche
se la Regione di competenza non ha introdotto
forme di compartecipazione alla spesa
farmaceutica, in tutti i casi in cui
dall'esenzione derivino ulteriori benefici per
l'assistito (ad esempio pluriprescrizione,
fornitura gratuita dei farmaci di fascia C,
farmaci per la terapia del dolore). Qualora
l'assistito non abbia diritto a nessuna delle
esenzioni sopra descritte, il medico deve
annullare con un segno la casella contrassegnata
dalla lettera "N", anche se la Regione di
competenza non ha introdotto forme di
compartecipazione alla spesa farmaceutica.
Qualora l'assistito abbia diritto all'esenzione
per reddito, autocertificata mediante
l'apposizione della firma nell'apposito spazio,
la farmacia provvede a marcare la casella
contrassegnata dalla lettera "R" e a riportare,
nelle apposite caselle, lo specifico codice
("E") e il sub-codice (a seconda dei casi: "01"
o "02" o "03" o "04") delle esenzioni correlate
alla situazione reddituale del nucleo familiare,
così come indicato dalla tabella acclusa al
decreto.
In ogni caso, resta fermo che laddove nessuno
degli elementi dell'area esenzione risulti
barrato o compilato dal medico e non risulti
l'esenzione per motivi di reddito, la
prestazione erogata non potrà essere soggetta ad
esenzione da ticket e la ricetta non sarà
spedibile per la fornitura gratuita di farmaci.
Per le prescrizioni farmaceutiche il medico deve
indicare nell'apposita area, con allineamento a
destra ed inserimento di zeri non significativi,
il numero complessivo dei pezzi prescritti. Sul
retro della ricetta, nelle avvertenze per gli
assistiti riguardo all'assistenza farmaceutica,
è espressamente riportato che: "l'attestazione
del diritto all'esenzione per motivi sanitari è
riportata esclusivamente dal medico
prescrittore".
Per scaricare il decreto clicca
QUI (PDF)
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