Via L. Settembrini - 88100 Catanzaro (CZ) Cell. 338 6978409 |
OBBLIGO ALL’USO DEL RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE , DA PARTE DEI MEDICI OSPEDALIERI - RIFERIMENTI NORMATIVI |
A CURA DEL DR. GENNARO DE NARDO |
I colleghi ospedalieri non possono esimersi dalla prescrizione di farmaci e altre prestazioni erogabili a carico del s.s.n. sul ricettario unico del Ministero delle Entrate, oltre che per le normative recenti, art. 50 legge 326/2003 anche secondo il DL 443/87 convertito in legge n° 531/87 art. 2 che recita testualmente: "L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazione erogabili dal SSN è riservata ai medici dipendenti dal servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali" La legge citata non è mai stata abrogata, anzi fa riferimento nella premessa alla legge 833/78 istitutiva del SSN.
Ecco qualche riferimento normativo:
Legge n. 326 del 24 novembre 2003
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
Contiene al Capo IV l'Accordo Stato-Regioni in materia sanitaria con la Istituzione dell’Agenzia Nazionale del Farmaco e del tetto di spesa per la spesa farmaceutica (art. 48). Contiene inoltre le Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie funzionali all'attribuzione e alla verifica del budget di distretto, alla farmacovigilanza e alla sorveglianza epidemiologica Istituzione della Tessera Sanitaria e del nuovo Ricettario Sanitario Nazionale a lettura ottica (art. 50) da distribuirsi "alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia"
Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 99 Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419
Art. 15-decies (Obbligo di appropriatezza )
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale. 2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonché le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione. 3. Le Attività delle Aziende unita' sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.
DL 443/87, convertito in legge n° 531/87 Art. 2 "L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazione erogabili dal SSN è riservata ai medici dipendenti dal servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali" |