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Natura della prescrizione e qualità di  pubblico ufficiale del medico di famiglia

CORTE di CASSAZIONE

CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO (http://www.dirittosanitario.net)  

newsletter del 21.04.2008  

CORTE di CASSAZIONE (penale) - Natura della prescrizione e qualità di  pubblico ufficiale del medico di famiglia.  

Il medico convenzionato con l'A.S.L. riveste la qualifica di pubblico  ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto  svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di  certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa  prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha  diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private  convenzionate.  Le impegnative che, contengono richieste di esami   non sono delle  semplici "domande" basate su giudizi e valutazioni (diagnosi o sospetto  diagnostico) di carattere scientifico, ma, al pari di quelle che  contengono prescrizioni di medicinali,  sono espressione di un potere  certificativo, in quanto, attraverso la diagnosi su cui si basano,  attestano e rendono operativo un interesse giuridicamente tutelabile del  cittadino, il quale è abilitato a ottenere l'erogazione della prestazione  presso una struttura pubblica senza necessità di alcun controllo o  autorizzazione ulteriore da parte della USL, ovvero, per le prestazioni  erogabili in regime di convenzione, presso una struttura privata  "convenzionata", previa "autorizzazione" dell'USL competente:  autorizzazione, questa, che non toglie ovviamente alla "proposta" del  medico la essenziale valenza di necessario presupposto certificativo per  la realizzazione, a carico dell'ente pubblico, dell'interesse del  cittadino.  Il "potere certificativo", cui fa cenno l'art. 357 c.p., non è infatti  circoscritto al potere di rappresentare come certe delle situazioni di  fatto sottoposte alla cognizione dell'agente e, quindi, ai soli casi in  cui lo stesso svolga una funzione probatoria fidefacente.

( Avv. Ennio  Grassini - www.dirittosanitario.net)  

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