Il Medico di Medicina Generale, libero
professionista, non è soggetto, secondo gli ultimi indirizzi dei Giudici
Tributari, al pagamento dell'IRAP. Per tale motivo è possibile
presentare, ENTRO IL 31 LUGLIO PROSSIMO, istanza di
rimborso dell'IRAP, versata a partire dal marzo 2004, all'Agenzia delle
Entrate competente, sui compensi percepiti dal SSN.
SCARICA IL MODELLO PER LA DOMANDA DI RIMBORSO
LEGGI IL PARERE DELL' UFFICIO LEGALE DELLA FIMMG
NAZIONALE
Di seguito potrete leggere la nota apparsa in
proposito sul sito nazionale della FIMMG.
La Segreteria Provinciale |

Roma, 12 giugno 2008
RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IRAP DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE
Nota della Commissione Nazionale FIMMG-Fisco
Il 31 luglio, ultima data valida per la presentazione del modello 740,
costituisce anche il termine per la presentazione della richiesta di
rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2004. Per evitare pertanto di
perdere tale opportunità, è necessario presentare, entro la data
suddetta, la richiesta di rimborso relativa all’imposta versata negli
anni 2004, 2005, 2006 e 2007, utilizzando il
fac-simile dell'istanza di rimborso allegato alla presente nota ed
aggiornato rispetto a quello già presentato dalla Commissione Nazionale
Fisco in data 04.04.2008.
Si ricorda a tal fine che:
-
l’istanza di rimborso deve essere redatta in
carta semplice e va presentata all’Agenzia delle Entrate competente
in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della
richiesta;
-
all’istanza debbono essere allegate le
certificazioni comprovanti le distinte dei versamenti IRAP eseguiti
negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;
-
qualora l’istanza di rimborso venisse rigettata o
accolta solo parzialmente, il contribuente potrà impugnare il
provvedimento di rigetto dinanzi la competente commissione
tributaria, entro 60 giorni dalla sua notifica;
-
qualora non venisse comunicata alcuna decisione
entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (silenzio-rifiuto),
il contribuente potrà ricorrere dinanzi la competente Commissione
Tributaria fino alla prescrizione del diritto stesso, nei termini di
10 anni.
La Commissione Nazionale FIMMG-Fisco successivamente
supporterà con idonee iniziative i colleghi e/o le sezioni provinciali
che intendono ricorrere avverso il rigetto dell’istanza di rimborso e
per questo invitiamo i colleghi a comunicare alla propria sede
provinciale Fimmg l’avvenuta presentazione della domanda di rimborso,
per consentire la valutazione complessiva del numero di istanze al fine
di sostenere, con azioni concertate e coordinate, l’eventuale prosieguo
del contenzioso.
Si precisa inoltre che, in relazione alle motivazioni addotte
nell’istanza stessa, i proventi conseguiti dal MMG nell’ambito
dell’esercizio della propria attività libero-professionale, ovvero
percepiti direttamente dal paziente-cliente, sono da considerarsi
comunque assoggettate ad IRAP, come ordinariamente previsto. Per tali
motivi sarà opportuno indicare, quale quota a rimborso, esclusivamente
la percentuale di imposta IRAP riferibile proporzionalmente ai proventi
derivanti dall’esercizio dell’attività nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale. Qualora la quota relativa all’esercizio
libero-professionale, relativa ad uno o più degli anni indicati
nell’istanza, risultasse complessivamente inferiore alla somma di €
8.000, corrispondente alla franchigia di norma concessa, sarà invece
possibile richiedere il rimborso di tutta l’imposta versata nell’anno
relativo, senza procedere ad alcuna riduzione percentuale.
Precisiamo ai colleghi della FIMMG che possono porre quesiti inviando
una mail all’indirizzo fisco@fimmg.org
e per quelli che avessero già presentato istanza di rimborso di
precisare con attenzione il grado attuale del loro contenzioso.
Commissione Nazionale FIMMG-Fisco
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