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RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IRAP DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

La Segreteria Provinciale

Il Medico di Medicina Generale, libero professionista, non è soggetto, secondo gli ultimi indirizzi dei Giudici Tributari, al pagamento dell'IRAP. Per tale motivo è possibile presentare, ENTRO IL 31 LUGLIO PROSSIMO, istanza di rimborso dell'IRAP, versata a partire dal marzo 2004, all'Agenzia delle Entrate competente, sui compensi percepiti dal SSN.

SCARICA IL MODELLO PER LA DOMANDA DI RIMBORSO

LEGGI IL PARERE DELL' UFFICIO LEGALE DELLA FIMMG NAZIONALE

Di seguito potrete leggere la nota apparsa in proposito sul sito nazionale della FIMMG.

La Segreteria Provinciale


 
Roma, 12 giugno 2008

 
RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IRAP DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Nota della Commissione Nazionale FIMMG-Fisco


Il 31 luglio, ultima data valida per la presentazione del modello 740, costituisce anche il termine per la presentazione della richiesta di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2004. Per evitare pertanto di perdere tale opportunità, è necessario presentare, entro la data suddetta, la richiesta di rimborso relativa all’imposta versata negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, utilizzando il fac-simile dell'istanza di rimborso allegato alla presente nota ed aggiornato rispetto a quello già presentato dalla Commissione Nazionale Fisco in data 04.04.2008.

Si ricorda a tal fine che:

  1. l’istanza di rimborso deve essere redatta in carta semplice e va presentata all’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta;

  2. all’istanza debbono essere allegate le certificazioni comprovanti le distinte dei versamenti IRAP eseguiti negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007;

  3. qualora l’istanza di rimborso venisse rigettata o accolta solo parzialmente, il contribuente potrà impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi la competente commissione tributaria, entro 60 giorni dalla sua notifica;

  4. qualora non venisse comunicata alcuna decisione entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza (silenzio-rifiuto), il contribuente potrà ricorrere dinanzi la competente Commissione Tributaria fino alla prescrizione del diritto stesso, nei termini di 10 anni.

La Commissione Nazionale FIMMG-Fisco successivamente supporterà con idonee iniziative i colleghi e/o le sezioni provinciali che intendono ricorrere avverso il rigetto dell’istanza di rimborso e per questo invitiamo i colleghi a comunicare alla propria sede provinciale Fimmg l’avvenuta presentazione della domanda di rimborso, per consentire la valutazione complessiva del numero di istanze al fine di sostenere, con azioni concertate e coordinate, l’eventuale prosieguo del contenzioso.

Si precisa inoltre che, in relazione alle motivazioni addotte nell’istanza stessa, i proventi conseguiti dal MMG nell’ambito dell’esercizio della propria attività libero-professionale, ovvero percepiti direttamente dal paziente-cliente, sono da considerarsi comunque assoggettate ad IRAP, come ordinariamente previsto. Per tali motivi sarà opportuno indicare, quale quota a rimborso, esclusivamente la percentuale di imposta IRAP riferibile proporzionalmente ai proventi derivanti dall’esercizio dell’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora la quota relativa all’esercizio libero-professionale, relativa ad uno o più degli anni indicati nell’istanza, risultasse complessivamente inferiore alla somma di € 8.000, corrispondente alla franchigia di norma concessa, sarà invece possibile richiedere il rimborso di tutta l’imposta versata nell’anno relativo, senza procedere ad alcuna riduzione percentuale.

Precisiamo ai colleghi della FIMMG che possono porre quesiti inviando una mail all’indirizzo fisco@fimmg.org e per quelli che avessero già presentato istanza di rimborso di precisare con attenzione il grado attuale del loro contenzioso.

Commissione Nazionale FIMMG-Fisco

 

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