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IRAP: modello per il ricorso in Commissione Tributaria |
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![]() Roma, 13 novembre 2008 Come già anticipato, al testo dell’istanza di rimborso dell’Irap (4/4/2008), facciamo seguire quello del conseguente ricorso in Commissione tributaria. Infatti, trascorso il termine di 90 giorni dall’inoltro dell’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate senza alcun esito, il contribuente ha il diritto di instaurare il contenzioso tributario a tutela del proprio diritto al rimborso. Le argomentazioni adottate coincidono con quelle dell’istanza ma con maggiori precisazioni e citazioni. A tale proposito si evidenzia l’opportunità di specificare con un prospetto di ripartizione, la componete di Irap relativa ai soli compensi convenzionali, rispetto al complessivo versamento del tributo effettuato anche in riferimento ai compensi percepiti dall’esercizio della libera professione. Inoltre, si raccomanda di allegare, in aggiunta alle citate sentenze, eventualmente anche quelle più significative pronunciate dalla Commissione provinciale presso cui sarà in discussione il ricorso stesso. Ci riserviamo comunque, in futuro di segnalare qualsiasi elemento possa essere funzionale ad una maggiore possibilità di successo dell’iniziativa. Per le Segreterie Regionali e Provinciali che hanno proceduto ad una raccolta accentrata delle istanze di rimborso, i consulenti fiscali della FIMMG (Studio Gnudi) offrono la loro disponibilità. Commissione Fisco della FIMMG Nazionale Allegati:
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