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FIMMG  CA: nuova  sentenza del Tar Lazio

circa il punteggio nelle graduatorie regionali
Cari Colleghi ,vi invio lo stralcio di una nuova  sentenza del Tar Lazio che  vede rimessa in discussione la questione del punteggio nelle graduatorie regionali : in questo caso in Regione Calabria.
E' possibile che , a mio modo di vedere, si debbano  riconsiderare ( oltre che gli effetti applicativi sul DPR 270/00 e  l' AIR Calabria 2003 ) alla luce di questa sentenza, anche l'applicazione del nuovo ACN 2005 e l'eventuale  futuro Accordo Regionale calabrese , proprio sui criteri generali delle cosiddette "riserve" percentuali .
 
buona lettura !
 franco marino

 

Segr.prov.le Fimmg_C.A. -Catanzaro-

 

 
I ricorrenti sono inseriti nella graduatoria e sono in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 256/1991 e delle norme corrispondenti di cui al D.Lgs. n. 368/1999. Contestano la graduatoria e le norme corrispondenti del regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nella parte in cui è attribuito un maggiore punteggio ai medici titolari dell'attestato di formazione e una percentuale maggiore per il conferimento degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi agli ambiti territoriali e agli incarichi vacanti rilevati nel 2000 e dal 2001.

 

La Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, amministrazioni chiamate in causa, si sono costituite in giudizio. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della graduatoria provvisoria, adottata con decreto dirigenziale 30.4.2004 n. 5363 e dell'accordo integrativo regionale di cui alla delibera di Giunta 4.8.2003 n. 615. Nel merito afferma la legittimità dei provvedimenti contestati in questa sede, anche alla stregua dei principi definiti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE.

Con memoria conclusionale i ricorrenti confutano le controdeduzioni di parte avversa e ribadiscono le censure.

Con ordinanza 21.12.2004 n. 1709 questa Sezione ha disposto incombenti interlocutori.

La causa passa in decisione all'udienza del 26.5.2005.

D I R I T T O

 

L'art. 3 del D.P.R. 28.7.2000 n. 270, con il quale è stato definito il regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, definisce i titoli valutabili nella graduatoria degli aspiranti al convenzionamento pubblico e riconosce un punteggio privilegiato (7,2) all'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 256/1991 e delle norme corrispondenti di cui al D.Lgs. n. 368/1999. La norma finale n. 5 stabilisce percentuali diversificate per il conferimento, in caso di mancato rinnovo contrattuale, degli incarichi di assistenza primaria e di continuità assistenziale relativi agli ambiti territoriali e agli incarichi vacanti rilevati dal 2001, riconoscendo una porzione maggiore (66%) ai medici titolari del suddetto attestato di formazione. Analogamente il sesto comma del citato art. 3 stabilisce percentuali diverse, maggiori per i titolari dell'attestato (dall'80% al 60%), per il conferimento a tempo indeterminato della stessa tipologia di incarichi.

Il ricorso aggredisce la graduatoria definitiva degli aspiranti agli incarichi adottata dalla Regione Calabria per l'anno 2004 e le suddette norme del D.P.R. n. 270/2000, nella misura in cui ne viene fatta applicazione.

 

Le censure di inammissibilità sollevate dalla Regione sono infondate.

 

 La regolare contestazione dell'atto generale di cui al D.P.R. n. 270/1999 fa venir meno, inoltre, l'interesse ad impugnare gli atti preliminari con i quali la Regione ha espresso la volontà di conferirgli applicazione nella stesura della graduatoria per i convenzionamenti in medicina generale.<o:p></o:p>

Nel merito il ricorso è fondato.

 

La direttiva 86/457/CEE relativa alla formazione specifica in medicina generale è stata attuata con il D.Lgs. 8.8.1991 n. 256, poi sostituito dal D.Lgs. 17.8.1999 n. 368. Essa, applicabile dal 1.1.1995, fa salvi i diritti quesiti al 31 dicembre dell'anno precedente dai medici esercenti l'attività di medicina generale. Le ragioni di salvaguardia sono però disattese dal regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo per la medicina generale di cui al D.P.R. n. 270/2000, giacché le preferenze accordate ai medici in possesso dell'attestato di formazione istituito dal D.Lgs. n. 256/1991 in attuazione della citata direttiva 86/457/CEE sia per l'attribuzione del punteggio che per la ripartizione degli incarichi fanno venir meno l'equipollenza voluta dai legislatori europeo e italiano dei titoli validi per l'esercizio dell'attività, acquisiti anteriormente al 1995. In tal senso la Sezione atti normativi del Consiglio di Stato aveva espresso perplessità in sede di parere, in data 16.5.2000, sull'emanando regolamento di esecuzione dell'accordo per i rapporti di medicina generale.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti costituite. P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati

 

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