I ricorrenti sono inseriti nella graduatoria e
sono in possesso di titolo equipollente all'attestato di
formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma
2, e all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 256/1991 e delle
norme corrispondenti di cui al D.Lgs. n. 368/1999.
Contestano la graduatoria e le norme corrispondenti del
regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nella
parte in cui è attribuito un maggiore punteggio ai
medici titolari dell'attestato di formazione e una
percentuale maggiore per il conferimento degli incarichi
di assistenza primaria e di continuità assistenziale
relativi agli ambiti territoriali e agli incarichi
vacanti rilevati nel 2000 e dal 2001.
La Regione Calabria e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, amministrazioni chiamate in
causa, si sono costituite in giudizio. La Regione ha
eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata
tempestiva impugnazione della graduatoria provvisoria,
adottata con decreto dirigenziale 30.4.2004 n. 5363 e
dell'accordo integrativo regionale di cui alla delibera
di Giunta 4.8.2003 n. 615. Nel merito afferma
la legittimità dei provvedimenti contestati in questa
sede, anche alla stregua dei principi definiti dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia CE.
Con memoria conclusionale i ricorrenti
confutano le controdeduzioni di parte avversa e
ribadiscono le censure.
Con ordinanza 21.12.2004 n. 1709 questa
Sezione ha disposto incombenti interlocutori.
La causa passa in decisione all'udienza del
26.5.2005.
D I R I T T O
L'art. 3 del D.P.R. 28.7.2000 n. 270, con il
quale è stato definito il regolamento di esecuzione
dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, definisce i
titoli valutabili nella graduatoria degli
aspiranti al convenzionamento pubblico e riconosce un
punteggio privilegiato (7,2) all'attestato di formazione
in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e
all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 256/1991 e delle
norme corrispondenti di cui al D.Lgs. n. 368/1999. La
norma finale n. 5 stabilisce percentuali diversificate
per il conferimento, in caso di mancato rinnovo
contrattuale, degli incarichi di assistenza primaria e
di continuità assistenziale relativi agli ambiti
territoriali e agli incarichi vacanti rilevati dal 2001,
riconoscendo una porzione maggiore (66%) ai medici
titolari del suddetto attestato di formazione.
Analogamente il sesto comma del citato art. 3 stabilisce
percentuali diverse, maggiori per i titolari
dell'attestato (dall'80% al 60%), per il conferimento a
tempo indeterminato della stessa tipologia di incarichi.
Il ricorso aggredisce la graduatoria
definitiva degli aspiranti agli incarichi adottata dalla
Regione Calabria per l'anno 2004 e le suddette norme del
D.P.R. n. 270/2000, nella misura in cui ne viene fatta
applicazione.
Le censure di inammissibilità sollevate dalla
Regione sono infondate.
La regolare contestazione dell'atto generale
di cui al D.P.R. n. 270/1999 fa venir meno, inoltre,
l'interesse ad impugnare gli atti preliminari con i
quali la Regione ha espresso la volontà di conferirgli
applicazione nella stesura della graduatoria per i
convenzionamenti in medicina generale.<o:p></o:p>
Nel merito il
ricorso è fondato.
La direttiva 86/457/CEE relativa alla
formazione specifica in medicina generale è stata
attuata con il D.Lgs. 8.8.1991 n. 256, poi sostituito
dal D.Lgs. 17.8.1999 n. 368. Essa,
applicabile dal 1.1.1995, fa salvi i diritti quesiti al
31 dicembre dell'anno precedente dai medici esercenti
l'attività di medicina generale.
Le ragioni di salvaguardia sono però disattese dal
regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo per la
medicina generale di cui al D.P.R. n. 270/2000,
giacché le preferenze accordate ai medici in possesso
dell'attestato di formazione istituito dal D.Lgs. n.
256/1991 in attuazione della citata direttiva 86/457/CEE
sia per l'attribuzione del punteggio che per la
ripartizione degli incarichi fanno venir meno
l'equipollenza voluta dai legislatori europeo e
italiano dei titoli validi per l'esercizio
dell'attività, acquisiti anteriormente al 1995.
In tal senso la Sezione atti normativi del Consiglio di
Stato aveva espresso perplessità
in sede di parere, in data 16.5.2000, sull'emanando
regolamento di esecuzione dell'accordo per i rapporti di
medicina generale.
Sussistono giusti motivi per compensare le
spese del giudizio tra le parti costituite. P. Q. M.Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione
III bis, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla
i provvedimenti impugnati