Via L. Settembrini - 88100 Catanzaro (CZ) Cell. 338 6978409 |
CASSAZIONE PENALE - ( solo il medico può praticare l'omeopatia ). |
CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO (http://www.dirittosanitario.net) newsletter del 12.09.2007 CASSAZIONE PENALE - ( solo il medico può praticare l'omeopatia ). § - non vale ad escludere l'omeopatia dalle professioni mediche la circostanza per la quale questa attività non sia oggetto di disciplina universitaria o di successiva professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato, esplicandosi comunque la detta metodologia in un campo - la cura delle malattie - corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale. Lo stesso oggetto dell' omeopatia, di fatto, non appare così diverso da quello della medicina tradizionale, poiché, pur se attuato con metodi e tecniche da questa non riconosciuti, è finalizzata alla diagnosi e alla cura delle malattie dell' uomo. L'esercizio di tale attività, pertanto, deve essere subordinato al controllo, di natura pubblicistica, dell' esame di abilitazione e dell' iscrizione all' albo professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina, ciò, a maggior ragione, considerando l'intrinseca eccentricità della omeopatia. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net ] |