TERAPIA
DEL DOLORE LEGGE N° 12 DEL MAGGIO 2001
Allo scopo di
facilitare la prescrizioni dei farmaci per la terapia del dolore e
di evitare ai colleghi di incorrere in anomalie prescrittive, il
Dr. Gennaro De Nardo ha elaborato delle tabelle riepilogative ,
molto esaustive , che sicuramente saranno di estrema utilità nel
corso dell’ attività professionale.
Il Dr. De
Nardo ricorda, altresì, ai colleghi , che il ricettario in
triplice copia a ricalco è personale e tutti i medici operanti
sul territorio nazionale a qualsiasi titolo devono essere dotati
del ricettario.
In
particolare, i medici che sostituiscono ( specie nel periodo
estivo) i medici di medicina generale dovranno essere dotati del
ricettario, in quanto, a norma di legge, non potranno usare il
ricettari del titolare.
TABELLE
RIEPILOGATIVE TERAPIA DOLORE
A cura del dr.
Gennaro De Nardo
centro studi
F.I.M.M.G Catanzaro.
RICETTA TERAPIA DEL DOLORE
(autocopiante Rossa) legge 24/5/2001
D.M.S 4.APRILE
.2003
(TRATTAMENTO DEL
DOLORE SEVERO IN CORSO DI NEOPLASIE O DI PATOLOGIE DEGENERATIVE)
MEDICINALI PRESCRIVIBILI |
(medicinali dell’allegato III-bis legge 12/2001, anche in
associazione con altri principi attivi utili nella terapia
del dolore cronico di natura neoplastica o derivente da
malattie degenerative croniche)
- Buprenorfina
(TEMGESIC cpr e fiale, TRANSTEC cerotti, TRIQUISIC cerotti)
- Codeina
(CODEINA 60mg cpr, COEFFERALGAN, TACHIDOL,LONARID,PARACODINA)-Diidrocodeina,
Fentanyl (DUROGESIC)
- Idrocodone-
Idromorfone
- Metadone
(EPTADONE, METADONE cloridrato)
- Morfina
(MORFINA cloridrato fiale, MORFINA cloridrato+atropina
solfato fiale, CARDIOSTENOL, ORAMORPH, MS CONTIN,
SKENAN)
- Ossicodone -
Ossimorfone
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VALIDITA’ |
Trenta giorni, escluso quello di compilazione
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REQUISITI FORMALI |
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Nome e cognome dell’ammalato
-
Posologia nel modo e nel tempo. Non esiste per questa
ricetta l’obbligo di indicare le quantità a “tutte lettere”,
anche per quanto riguarda il numero di confezioni prescritte
-
Data di prescrizione
-
Firma del medico chirurgo(SOLO SULL’ORIGINALE)
-
Timbro, domicilio e n. telefonico professionale del medico
chirurgo (SU TUTTE E TRE I MODULI) .
In regime di SSN le
prescrizioni devono essere rilasciate in originale e in
copia. L’originale “PER IL FARMACISTA” è da trattenere, la
1^ copia “COPIA PER L’ENTE MUTUALISTICO” è da inviare al SSN.
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QUANTITA’ MASSIMA
PRESCRIVIBILE |
Due specialità diverse o due dosaggi diversi della stessa
specialità, fino a coprire il fabbisogno terapeutico
massimo di
30 giorni |
Obbligo di conservare la ricetta |
Nessun obbligo ai sensi del D.M.S. 4.Aprile 2003 |
A cura del dr.
Gennaro De Nardo
centro studi F.I.M.M.G Catanzaro.
RICETTA
SPECIALE MINISTERIALE
(gialla )
MEDICINALI PRESCRIVIBILI |
-
Stupefacenti tabelle I, II, III diversi da quelli
dell’allegato III bis della L. 12/2001
-
Stupefacenti tabelle I, II, III dell’allegato III bis
qualora non usati nella terapia del dolore severo in corso
di neoplasie o di patologie degenerative
-
NB( pertanto il ricettario resta, come sempre,
indispensabile per la prescrizione dei farmaci per il
trattamento del dolore acuto e degli stati di
tossicodipendenz).
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VALIDITA’ |
Trenta giorni, escluso quello di compilazione
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REQUISITI FORMALI |
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Nome, cognome e residenza dell’ammalato;
-
Dose, modo e tempo di somministrazione, in tutte
lettere;
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Data di prescrizione;
-
Doppia firma del medico chirurgo, una per il
ritiro del ricettario presso ordine, l’altra per la
prescrizione;
-
Timbro, domicilio e n. telefonico professionale
del medico chirurgo.
In regime di SSN la sezione “PER IL FARMACISTA” è da
trattenere, la sezione “COPIA PER L’ENTE MUTUALISTICO” è da
inviare alla ASL.
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QUANTITA’ MASSIMA
PRESCRIVIBILE |
Una sola preparazione e un solo dosaggio per cura di durata
non superiore ad 8
giorni.
In regime di SSN, il limite di otto giorni è valido per la
morfina fiale, mentre per tutte le altre preparazioni il
limite è di due pezzi ovvero tre se il paziente è esente
per patologia, fermo restando in ogni caso il limite massimo
di otto giorni.
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DIVIETO DI CONSEGNA |
A persona
minore di anni 18 o manifestamente inferma di mente
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A cura del dr.
Gennaro De Nardo
centro studi
F.I.M.M.G Catanzaro.
RICETTA NON
RIPETIBILE
(ricettario SSN normale o ricettario privato)
MEDICINALI PRESCRIVIBILI |
Stupefacenti tabelle IV e V non ripetibile qualora non
usati nella terapia del dolore severo in corso di neoplasie
o di patologie degenerative
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VALIDITA’ |
Trenta giorni, escluso quello di compilazione
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REQUISITI FORMALI |
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Nome e cognome dell’ammalato (le sole iniziali,
nei casi in cui disposizioni speciali esigono la
riservatezza dei trattamenti)
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Data di prescrizione;
-
Firma leggibile del medico;
ma non sigla
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Posologia solo per il flunitrazepam
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QUANTITA’ MASSIMA
PRESCRIVIBILE |
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Buprenorfina (TEMGESIC
cpr, TRANSTEC cerotti, TRIQUISIC cerotti):
-
trenta giorni di terapia. Considerato che per
questa ricetta non è obbligatoria la indicazione della
posologia, la congruità della prescrizione può essere
verificata facendo riferimento al dosaggio massimo del
Temgesic cpr riportato nel foglietto illustrativo e sulla
Tabella n. 8 FU, corrispondente a 8 cpr al dì pari a 24
scatole al mese. Per la forma transdermica non è ancora
possibile quantificare il numero di confezioni massime per
la terapia di trenta giorni; in regime di SSN il limite è
di due pezzi ovvero tre se il paziente è esente per
patologia
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Flunitrazepam (DARKENE, ROIPNOL, VALSERA): 1
confezione contenente non più di 10 mg di principio attivo;
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