Chiarimenti sulla idoneità temporale del personale della scuola per “fragilità” del lavoratore

by admin on

Di seguito è riportata la nota della Fimmg Nazionale.

La nota del “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione” dell’11 settembre 2020 (All.1) ha dato il via a interpretazioni multiple e relativi dubbi comportamentali sulla eventuale copertura certificativa per la inidoneità temporanea per “fragilità” del lavoratore.


La lettura attenta della nota esclude tuttavia, per esplicita ammissione dello stesso firmatario, qualunque differenza interpretativa rispetto al documento ufficiale che norma la materia e cioè la Circolare interministeriale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato (All.2).
Fermo restando che la suddetta circolare n.13 esclude categoricamente qualsiasi riferimento al Medico di Famiglia per la copertura della idoneità temporanea del personale della scuola (“fragili”), anche la nota dell’11 settembre 2020 ribadisce pedissequamente gli stessi concetti e le stesse responsabilità; unico periodo che ad una lettura non attenta può ingenerare dubbi o equivoci, è a pagina 4: “L’utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell’interessato, da produrre senza indugio, all’esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell’istituto giuridico dell’assenza per malattia”
Una lettura completa della nota dell’11 settembre elimina ogni dubbio, infatti a pagina 6 si chiarisce che: “Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nei contesto lavorativo di riferimento”
In buona sostanza, il collocamento in malattia d’ufficio è un provvedimento apposito della scuola stessa, d’ufficio, non un reinvio al Medico di Famiglia per una certificazione Inps, che, in quanto tale, non sarebbe d’ufficio.
Non è dato sapere quale siano gli strumenti in possesso ai Dirigenti Scolastici per disporre un provvedimento di malattia d’ufficio, ma, in ogni caso, è certo che non sia compito della Medicina Generale.
L’unico precedente cui si possa far riferimento è quello del comma 2 articolo 26 del DL 18/2020; in quel caso era stato necessario un DL per attribuire, temporaneamente, al Medico di Medicina Generale la potestà di certificare per un paziente “fragile” in quanto tale (sia pure in presenza di attestazione); ma il DL non è mai stato prorogato o replicato dopo la sua scadenza.

Written by: admin