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Aliquota modulare su base volontaria - Art. 60 dell'ACN |
Alberto Oliveti |
PrAssIs In data 29 luglio 2009 è diventato esecutivo il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, che con l'ART.60 dell'ACN, ha introdotto anche l'istituto della aliquota modulare su base volontaria. Il Medico, presentando domanda entro il 31 gennaio di ogni anno, potrà esercitare la facoltà di elevare la quota contributiva a proprio carico dall'1% al 5%. Sarà compito della ASL, recepita la richiesta del Medico, versare all'ENPAM la quota contributiva aggiuntiva; per cui per gli anni 2010 e successivi il meccanismo prelievo-versamento non presenterà difficoltà. Con il decreto legislativo n.47 del 18 febbraio 2000 che prende in esame il trattamento fiscale delle varie forme di previdenza integrativa, i versamenti facoltativi alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono INTEGRALMENTE deducibili dal reddito imponibile e non vi è alcun divieto di cumulo, per la deducibilità fiscale, tra questi versamenti ed i contributi versati alle forme previdenziali complementari. Alcune informazioni pratiche sulla presentazione del modulo dell’aliquota modulare:
Scaricare il modulo predisposto dall'Enpam per la richiesta alle ASL Un caro saluto Alberto Oliveti |