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PUBBLICHIAMO, A CURA DEL DR. GENNARO DE NARDO, QUALCHE IMPORTANTE PUNTUALIZZAZIONE IN TEMA DI CERTIFICAZIONE INPS. QUESTE NOTE TORNERANNO MOLTO UTILI AI COLLEGHI , SPECIE IN UN MOMENTO, COME QUESTO, IN CUI INFURIANO LE POLEMICHE SULLA LEGGE BRUNETTA |
Redazione |
Il Medico di Famiglia può rilasciare certificati di malattia solamente per le malattie direttamente riscontrate clinicamente seguite in prima persona; non è autorizzato a certificare gli stati patologici del proprio paziente direttamente osservati da altri Medici consultati ( medico del P.S., .dentista, ginecologo, psichiatra, ecc.). La definizione della figura professionale del Medico di Famiglia, dei suoi compiti e responsabilità sia di ordine sanitario che burocratico-amministrativo, presuppone una corretta formulazione delle sue competenze in tema di certificazioni di malattia e di autonomia certificativa. Una giusta impostazione del rapporto Medico-paziente è attuabile solo se si ottiene, da parte dell'assistito, il rispetto di ciò che è inerente alla deontologia in materia certificativa; nessuno ripone fiducia nel Medico che è disponibile a rilasciargli certificati compiacenti. Così come non è possibile scaricare sul M.G. la totalità delle prescrizioni farmacologiche, strumentali, laboratoristiche e specialistiche, non è pensabile affidargli il compito di "certificatore globale" nei riguardi dei propri assistiti; diventa addirittura illecito, da parte di taluni datori di lavoro, pretendere di risolvere, per mezzo di certificati medici "di comodo", problemi riguardanti la totalità delle assenze dal lavoro dei propri dipendenti. Il certificato è "testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può condurre all'affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla norma ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo o della società, eventi di rilevanza giuridica o amministrativa". Ne consegue che il Medico di Famiglia, come qualunque altro Medico, può solamente certificare ciò che ha potuto personalmente accertare nel corso di una singola visita o in più visite successive, eseguite allo scopo di seguire l'iter diagnostico, terapeutico ed evolutivo di un evento morboso; in altre parole può certificare solamente ciò che ha potuto constatare di persona sul paziente. La Convenzione della Medicina Generale recita: "Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione". Questo sgombra definitivamente ogni dubbio sul fatto che il Medico di Famiglia non può e non deve rilasciare certificati relativi ad assenze lavorative dipendenti dall'esecuzione di atti medici eseguiti da altri; è importante far sempre valere la norma sulla responsabilità certificativa al professionista che ne ha l'obbligo, come dispone il Codice Deontologico, che all'articolo 18 recita: "il Medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve limitarsi ad attestare i dati obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà". L'articolo 31, sempre del Codice Deontologico, afferma come il Medico non possa "rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute"; il dovere del Medico di rilasciare, su richiesta dell'interessato o del suo legale rappresentante, i certificati relativi allo stato di salute del richiedente deriva, oltre che dal precetto deontologico ricordato, anche dalle "norme consuetudinarie e dalla natura stessa della professione medica, la quale costituisce un servizio di pubblica necessità, di cui i cittadini sono obbligati a valersi". Non è necessario, per chi non è Medico di Famiglia, l'utilizzo della modulistica INPS; il certificato così redatto è assolutamente valido ai fini della giustificazione dell'assenza dal lavoro per malattia, e relativa corresponsione dell'indennità; il rifiuto di tale certificazione, se richiesta dal Paziente, può configurare l'omissione di atti d'ufficio (art. n° 328 C.P.), oltre che violazione del Codice Deontologico. Il Medico di Famiglia non può quindi trascrivere il certificato sul modulario dell'allegato F sia per definizione di certificato, sia per Legge. E' importante compilare tale modulo integralmente (nella parte riservata al Medico), senza nessuna aggiunta o modifica del tipo: "il paziente può uscire, può recarsi in altra città, il paziente è ammalato dal giorno xy" (dichiarazione del Medico e non del paziente); è altrettanto fondamentale che sia indicata nell'apposito spazio una diagnosi (anche sospettata e non ancora accertata) e non una sintomatologia soggettiva o asserita, o l'indicazione dell'esecuzione in corso di accertamenti o visite presso altre strutture o altri Medici. Es.: non certificare "asserita lombalgia", ma "spondiloartrosi lombare"; non attestare "accertamenti clinici" o "visita specialistica" o "esecuzione di profilo glicemico", ma "diabete mellito", ecc.. La circolare I.N.P.S. n° 99/96 del 13 maggio 1996 afferma: "La certificazione sanitaria rilasciata, anche su modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di "libera scelta", compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, è da ritenere valida ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma, diagnosi e prognosi di incapacità al lavoro)"..........."purché risulti una prognosi non di natura strettamente "clinica", ma che attraverso una precisa diagnosi, metta il medico dell'INPS in condizioni di valutare l'incapacità al lavoro: in caso di dubbio, la valutazione della rilevanza della certificazione così rilasciata sarà demandata al medico in sede"................"Resta fermo in ogni caso che, qualora la certificazione redatta su modulari non regolamentari, pur presentando gli elementi essenziali senza i quali l'atto non è neppure qualificabile come "certificato" (e cioè, nominativo, intestazione e prognosi) manchi di altri requisiti rilevanti ai fini di interesse (diagnosi, data e firma), la necessaria regolarizzazione della stessa dovrà essere operata, tramite l'interessato, dai medesimi redattori: in particolare non deve essere richiesta, come talvolta è stato lamentato, autonoma tempestiva certificazione del periodo come sopra documentato al medico di famiglia, che, tra l'altro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso di specie, una corretta prognosi". Alla luce di quanto sopra, nel caso un paziente ci presenti un certificato redatto da un altro Medico consultato, redatto sul ricettario personale, o un foglio di dimissione dal Pronto Soccorso, e ci richieda un certificato di malattia, non dobbiamo far altro che invitarlo a consegnare l'originale all'ente erogatore l'indennità di malattia, e una fotocopia dello stesso al datore di lavoro magari previa copertura dell'area contenente la diagnosi E' auspicabile che L' Ordine dei Medici provveda, per la parte deontologica che la riguarda, a promuovere iniziative rivolte ad una maggiore osservanza e rispetto del Codice Deontologico in materia di certificazione da parte di tutti i Colleghi; molto spesso infatti ci sentiamo dire dal paziente che il Medico consultato, libero professionista o dipendente, demanda a noi il compito di certificare quanto da lui riscontrato. Alcuni utili esempi: 1) Il dipendente ha lavorato oggi, sta male e ci chiede di fargli il certificato con prognosi a partire da domani. Ovviamente non è possibile, compiliamo il certificato con la data odierna. Spetterà al datore di lavoro far decorrere l'indennità di malattia dal giorno in cui si è effettivamente assentato il dipendente. 2) Il dipendente, al quale nei giorni precedenti abbiamo rilasciato un certificato con alcuni giorni di prognosi, sta meglio e intende riprendere il lavoro prima dello scadere della prognosi: può naturalmente farlo, ma non gli dobbiamo rilasciare per nessun motivo alcun certificato di guarigione o di ripresa del lavoro. (Il certificato di ripresa del lavoro, che spesso ci sentiamo richiedere, non esiste e non va mai redatto, per nessun motivo. Per gli alimentaristi si rilascia un certificato apposito, v. oltre). 3) Il dipendente, a cui abbiamo già rilasciato un certificato nei giorni precedenti, si presenta in studio prima dello scadere della prognosi; è ancora ammalato, e ci chiede un altro certificato; glielo rilasciamo, naturalmente in data odierna, anche se la giornata di oggi è già compresa nella prognosi del certificato precedente. Non vi è alcun problema se i periodi di prognosi dei certificati si sovrappongono per alcuni giorni. 4) Il dipendente, al quale stiamo rilasciando un certificato di malattia, ci chiede di indicare sul certificato l'autorizzazione a recarsi in altra città, o a non dover rispettare gli orari di uscita; non spetta a noi concedere queste autorizzazioni, lo dobbiamo invitare a chiederle al datore di lavoro o all'ente erogatore l'indennità di malattia. 5) Un dipendente per il quale e' previsto il versamento dell'indennità di malattia da parte dell'INPS, ci chiede il rilascio di un certificato di malattia, se la prognosi e' inferiore a tre giorni la maggior parte di noi tende a redigere il certificato su carta intestata e non sul modulo INPS. Il modulo da impiegare, è nella facoltà di scelta del datore di lavoro che spesso richiede la certificazione su modulistica INPS. Per il Medico di Medicina Generale e' preferibile in ogni caso redigerlo su modulistica INPS perché numerata progressivamente. 6) Il dipendente asserisce di essere stato ammalato nei giorni scorsi e di avere già ripreso il lavoro e ci chiede un certificato. In questo caso non possiamo rilasciare alcuna certificazione. Potrebbe essere utile, una dichiarazione a firma congiunta, su carta intestata, utilizzando la seguente formula: Il signor …......... Dichiara di essere stato assente dal lavoro per malattia dal ____ al ______ e di non aver consultato il Medico. Attualmente ha ripreso il lavoro. (trattandosi di dichiarazione del paziente conviene farlo controfirmare)
GENNARO DE NARDO |