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Certificati malattia, per militari e forze armate ora sono doppi. Ecco le novità
Mauro Miserendino
Certificati malattia, per militari e forze armate ora sono doppi. Ecco le novità

È previsto da sei anni nelle caserme ma entra in vigore solo ora. Parliamo del doppio certificato di malattia del militare. Lo introduce il decreto del Ministero della Difesa del 24 novembre 2015 scorso che in caso di assenza prevede per i militari e per i dipendenti dei Corpi dello Stato due certificazioni, una per la prognosi e l'altra contenente la diagnosi. Di che si tratta? Ricordiamo per prima cosa che i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Militari dello Stato ed ai Vigili del Fuoco fin qui sono esclusi dall'obbligo di certificato di malattia telematico fissato dal decreto legislativo 165/2001. In molte realtà, come abbiamo appreso da una breve ricerca, accade comunque che i medici di famiglia inviino il certificato online all'Inps e contemporaneamente rilascino al militare i certificati richiestigli dal Comando.


La situazione attuale - Certo, non sempre il militare fa riferimento al medico di famiglia. Quando risiede o è assistito in altra città e dimora nella caserma ove si infortuna o si ammala, in genere è visitato dall'ufficiale medico che gli prescrive i giorni di riposo ed eventuali accertamenti da praticare fuori caserma. Negli altri casi però entra in scena il medico curante. Ai sensi del Testo Unico dei Regolamenti Militari Dpr 40/2012 -chiunque egli sia - il medico che fa la visita dovrebbe rilasciare un certificato prognostico da consegnare al comando dell'ente, e un certificato diagnostico e prognostico in busta chiusa leggibile dal sanitario dell'ente e dal Comandante di Corpo che è ufficiale di polizia giudiziaria e in quanto tale vincolato al segreto, come il sanitario. Il decreto del Ministro Roberta Pinotti - reso noto agli Omceo per la conoscenza dei medici di famiglia -formalizza quanto già la legge prevede.

D'ora in poi - Il medico che, in caserma come in studio convenzionato, accerti la condizione (di malattia ma anche di terapie da seguire o accertamenti da fare previo ricovero ad esempio), redigerà due certificati in carta. Il primo reca la sola prognosi e va al comando dell'Ente, il secondo contiene anche la diagnosi della patologia e va fatto pervenire in busta chiusa al dirigente sanitario dell'ente dove il militare presta servizio, ente «per il quale la conoscenza della diagnosi risulta indispensabile ai fini della verifica della persistenza dell'idoneità psicofisica del militare». I certificati vanno rilasciati al militare-paziente che - entro 5 giorni dall'esordio della condizione motivo di assenza - invia al Comando, Distaccamento o reparto un plico contenente la prognosi più una busta con su scritto "contiene dati personali concernenti lo stato di salute e riservati al solo personale sanitario autorizzato" su entrambi i lati; il personale al distaccamento apre il plico, trattiene l'attestato prognostico e trasmette la busta chiusa al responsabile dell'organo sanitario militare competente. In questo modo a leggere le condizioni cliniche del militare è un medico, come chiesto dal Garante della Privacy. Quest'ultimo, nella nota 8 ottobre 2015 aveva affermato la tassativa separazione del fascicolo prognostico da quello diagnostico per evitare che la diagnosi clinica confluisca nei dati caratteristici o nel fascicolo personale del militare.

Mauro Miserendino

 

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