Via L. Settembrini - 88100 Catanzaro (CZ) Cell. 338 6978409 |
|||||||
Circolare ASP Catanzaro di conferma che l'inserimento dell'esenzione ticket per reddito (cod. E00) sulle ricette mediche resta compito degli "Erogatori" dei farmaci e delle prestazioni sanitarie richieste nelle ricette mediche. | |||||||
Dr. Maurizio Rocca |
|||||||
Prot. n° 7313 del 02.09.09
OGGETTO: attestazione codici di esenzione (Regolamento regionale 4 agosto, u.s.)
In relazione a quanto indicato e nel fare seguito alla ns. precedente circolare, qui integralmente ribadita e confermata, si chiarisce come l’indicato regolamento nulla abbia modificato rispetto alle precedenti disposizioni. In particolare il comma 2, art. 5, ribadendo che “L’attestazione sulla ricetta della sussistenza del diritto all’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria è effettuata dal medico prescrittore nei modi e forme in atto vigenti, ivi compresa l’indicazione della codifica di esenzione .”, non può assolutamente derogare dalle disposizioni normative di livello nazionale (Legge 326/03 e s.m.i./disciplinare tecnico).
Il Direttore Sanitario Dr. Maurizio Rocca |
|||||||
Nota di Redazione: la suddetta circolare del dott. Maurizio Rocca, Direttore Sanitario dell'ASP di Catanzaro, riportata in modo integrale, è quanto mai opportuna, poiché evidenzia e ribadisce, si spera definitivamente, che, contrariamente a quanto si può, erroneamente interpretare dal comma 2, art. 5 del Regolamento Regionale 4 agosto u.s. sul tema esenzione ticket per reddito, l'inserimento sulle ricette mediche della suddetta esenzione ticket per reddito (cod. E00) , dovendo rispettare quanto riportato nelle norme nazionali, resta compito degli "Erogatori" dei farmaci e delle prestazioni sanitarie oggetto delle ricette mediche, e non è compito dei Medici che compilano tali ricette cui resta, invece, il compito di inserire altri eventuali tipi di esenzioni. Per tale motivo oltre l'ASP di Catanzaro anche il Dipartimento Regionale per la Tutela della Salute aveva emanato, il 14 maggio 2009, una apposita circolare esplicativa che ribadiva e chiariva tale procedura. |