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Direttiva orari lavoro, Regione Sicilia: non vale per medici convenzionati con Ssn |
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Orari lavoro, Regione Sicilia: direttiva non vale per medici convenzionati con Ssn Dalla circolare 95572della Regione Sicilia in merito alla non-applicazione ai medici convenzionati della direttiva europea sugli orari di lavoro potrebbero arrivare indicazioni importanti anche per la prossima trattativa sull'accordo nazionale di medicina generale, dove si discute all'articolo 1 il ruolo giuridico del medico di medicina generale che implica l'organizzazione autonoma del servizio. «La missiva ai direttori generali delle aziende sanitarie dell'isola del 14.12.2015 a firma dell'Assessore Baldo Gucciardi ha accolto la tesi e la richiesta della Fimmg regionale - annuncia il segretario Fimmg Sicilia Luigi Galvano - l'Assessorato ha deciso che il campo di applicazione dell'articolo 14 della Legge 30.10.2014 n. 161, non si applica al Servizio di Continuità Assistenziale». Poi più informalmente Galvano invita a vedere le motivazioni del provvedimento dell'ufficio diretto da Antonella Di Stefano. In primo luogo, la legge 161 del 2014 che applica la direttiva Ue abroga due disposizioni precedenti - della legge 133/08 sull'orario di lavoro settimanale e del decreto legge 66/03 sul diritto al riposo giornaliero - che si applicano rispettivamente "al personale dipendente degli Enti ed aziende Ssn" e "al personale del ruolo Ssn": due termini sovrapponibili che si indirizzano alla dipendenza del servizio sanitario pubblico. Invece, il rapporto di convenzionamento fissato dalla legge 833/78 e seguenti, «è un rapporto libero professionale parasubordinato, definito autonomo dagli accordi collettivi nazionali (le convenzioni ndr) su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico verso il medico convenzionato alcun potere autoritativo all'infuori di quello di sorveglianza». Non è tutto. La Regione Sicilia richiama la sentenza di Cassazione 18975 del 2015 sottolineando che il rapporto di lavoro del Mmg esula dal pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale connotato dalla collocazione coordinata e continuativa. «Il rapporto parasubordinato - recita la circolare - è soggetto alla disciplina sostanziale dettata per il lavoro autonomo tranne nelle ipotesi del tutto eccezionali in cui la legge espressamente prevede l'estensione al rapporto parasubordinato delle garanzie tipiche del lavoro subordinato». Infine, la Regione smentisce i direttori generali laddove per esemplificare avevano citato ai coordinatori delle postazioni di guardia medica l'atto di indirizzo del comitato di settore per la Dirigenza medica (ospedalieri): quello sì recepiva la direttiva Ue e la legge 161/14, ma «le disposizioni riferite al personale dirigenziale non si applicano al personale medico convenzionato con il Ssn». Mauro Miserendino |