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IN TEMA DI IVA SULLE CERTIFICAZIONI, PUBBLICHIAMO L'AUTOREVOLE PARERE
DELLA CONSULTA NAZIONALE  FIMMG- FISCO A FIRMA DEL DR. PASQUALE TALERICO
REFERENTE NAZIONALE PER LA CALABRIA
 

 

SEGRETARIO PROVINCIALE FIMMG

DOTT. GENNARO DENARDO

CATANZARO

 

Oggetto: IVA E PRESTAZIONI SANITARIE

A seguito di numerose richieste di chiarimenti  da parte dei colleghi di Medicina Generale, in merito all’applicazione dell’ IVA sulle prestazioni sanitarie, ho ritenuto opportuno esprimere delle considerazioni fiscali. Le prestazioni sanitarie che vengono effettuate dal medico di Medicina Generale vengono distinte in prestazioni sanitarie e prestazioni non sanitarie:

  • Le prestazioni non sanitarie sono assoggettate all’IVA del 20%

Funzioni sindacali;

Funzioni di insegnamento.

  • Le prestazioni sanitarie rese alla persona (diagnosi, cura e riabilitazione) non sono assoggettate ad IVA ( Art.10 DPR N.633/72):

Certificazioni esonero dall’educazione fisica;

Certificati di idoneità per attività sportive;

Certificati per invio di minori in colonie o comunità;

Certificato per porto d’armi;

Certificato per l’ammissione a case di riposo o simili;

Certificato per soggiorni marini/montani o per vacanze;

Certificazioni in cui venga specificata la finalità principale a tutela della salute.

  • Le prestazioni che richiedono di fornire un parere per soddisfare una condizione legale o contrattuale sono assoggettate all’IVA del 20%:

Certificazioni per assegno di invalidità  o pensione di invalidità ordinaria;

Certificazioni peritali;

Riconoscimento di cause di servizio;

Prestazioni di medicina legale;

Certificati ad uso assicurativo;

Certificato per riconoscimento di invalidità civile;

Certificati di inabilità temporanea per le agenzie di viaggio;

Certificato per inabilità per deroga a riscuotere la pensione;.

Certificato per mancata comparizione disposta dall’autorità giudiziaria

Nei casi particolari in cui lo scopo della prestazione non risulti ben individuato, per usufruire dell’esenzione dell’ IVA diventa necessario da parte del medico menzionare nella certificazione “Finalità principale di tutela della salute”. La certificazione, in mancanza di tale dichiarazione, deve essere assoggettata ad IVA.

Le certificazioni rilasciate dal Medico di Famiglia sono tutte tracciabili,  in particolare la trasmissione on-line della certificazione di invalidità civile all’INPS.

 Il medico ha l’obbligo di rilasciare ricevuta -fattura di prestazione professionale con o senza IVA ( Art.10 N.18 DRP 633/72) e la parcella deve essere assoggettata a bollo mediante l’applicazione di una marca da € 1.29 se l’importo è superiore a  € 77,47.

L’omessa fattura o l’ omesso versamento  dell’IVA nella dichiarazione annuale dei professionisti  potrebbe favorire un controllo fiscale, formale o sostanziale,   da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 Se nel contraddittorio il contribuente non dovesse chiarire con prove documentali la correttezza dei versamenti periodici  dell’IVA,   incorrerebbe in una dichiarazione infedele dell’imposta sul valore aggiunto.

A seguito di una prestazione sanitaria, resa in regime di gratuità,  sarebbe opportuno conservare una dichiarazione del paziente cui e’ stata rilasciata ( prestazione resa a titolo gratuito), per evitare la possibile insorgenza di contenziosi in caso di verifica crociata.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA i Medici di Famiglia che, nell’anno solare precedente, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti dall’ imposta (ai sensi dell’ Art.10 N.18 DRP 633/72).

Ai Medici di Medicina Generale che effettuano operazioni con e senza IVA è consentito di recuperare parte dell’IVA (pro-rata di indetraibilità).

                                                 CONSULTA NAZIONALE FISCO FIMMG

                                                     REFERENTE REGIONE CALABRIA

                                                        (DOTT. PASQUALE TALERICO)

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