LA
MATERIA REGOLAMENTATA DAL DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 novembre 2001
Definizione dei livelli essenziali di assistenza Allegato 2 e poi
modificata dal DPCM del 28 novembre 2003
Allegato 2A
(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001)
Prestazioni totalmente escluse dai LEA: a) chirurgia estetica non
conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite; b)
circoncisione rituale maschile; c) medicine non convenzionali (
agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche -
fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia,
chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente
citate); d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni
all'estero; e) certificazioni mediche (con esclusione di quelle
richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica per i propri alunni, ai sensi dell'art. 31 del DPR 270/2000 e
dell'art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della
salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge
(incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività
sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al
servizio civile, idoneità all'affidamento e all'adozione, rilascio
patente, porto d'armi, ecc.). (modificato dall'articolo 1, comma 2,
del DPCM 28.11.03 - ndr) f) le seguenti prestazioni di medicina
fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua,
idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte
e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS,
massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o
presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica,
ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia
antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia
extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la
laserterapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia
e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B. Articolo 1
(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 28
novembre 2003) 1. Gli allegati al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei
livelli essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei
seguenti commi. 2. Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente
escluse dai LEA», la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e)
certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie
per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute
collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con
esclusione delle: 1) certificazioni richieste dalle istituzioni
scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito
scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi
dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000
e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 272 del 2000; 2) certificazioni di
idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle
società dilettantistiche; 3) certificazioni di idoneità
all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio
1983, n. 184; 4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino
all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5
aprile 2002, n. 77.». 3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione
socio sanitaria», le parole «affette da AIDS» sono sostituite dalle
parole «con infezione da HIV». 4. Nella tabella riportata alla nota
(3) dell'allegato 1B, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non
ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato,
costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla
voce «Rilascio di porto d'armi» è aggiunto il riferimento normativo:
«D.M. 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il
rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al
porto d'armi per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno
1998, n. 143».
IN SINTESI
CARI COLLEGHI,
DA QUANTO SOPRA SI EVINCE CHIARAMENTE CHE LE CERTIFICAZIONI E LE
INDAGINI PRELIMINARI AD ESSE CORRELATE, ECCEZION FATTA PER LE DEROGHE
PREVISTE DAL DPCM 28/11/2003, SONO TOTALMENTE ESCLUSE DAI LEA ,
PERTANTO SONO A TOTALE CARICO DEL CITTADINO.
IL MEDICO DI
MEDICINA GENERALE CHE SI TROVA DI FRONTE AD UNA RICHIESTA DI INDAGINI
PRELIMINARI AL RILASCIO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI ESCLUSE DAI LEA,
PUO' RICHIEDERE , SU CARTA INTESTATA E NON SU MODULO SSN, LE VARIE
INDAGINI INVITANDO IL PAZIENTE A RECARSI PRESSO UNA STRUTTURA PRIVATA
ACCREDITATA PER L'ESECUZIONE.
SI PRECISA CHE
QUESTE INDAGINI , IN QUANTO FUORI DAI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
NON POSSONO ESSERE EROGATE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE DEL S.S.N. ECCEZION
FATTA PER QUELLE PREVISTE PER IL RILASCIO DEL PORTO D'ARMA E PATENTE
GUIDA, CHE PUR ESSENDO FUORI DAI LEA E QUINDI A TOTALE CARICO
DELL'UTENTE, DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE EROGATE DALLE STRUTTURE
PUBBLICHE DEL S.S.N.
GENNARO DE
NARDO
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