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LIVELLI ESSENZIALI ASSISTENZA ( L.E.A.) CERTIFICAZIONI E INDAGINI CORRELATE
La normativa ed una sintesi finale del dott Gennaro De Nardo

LA MATERIA REGOLAMENTATA DAL DPCM DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2001

Definizione dei livelli essenziali di assistenza
Allegato 2 e poi modificata dal DPCM del 28 novembre 2003

Allegato 2A
(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 novembre 2001)
Prestazioni totalmente escluse dai LEA:
a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
b) circoncisione rituale maschile;
c) medicine non convenzionali ( agopuntura - fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche - fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
e) certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell'art. 31 del DPR 270/2000 e dell'art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.).
(modificato dall'articolo 1, comma 2, del DPCM 28.11.03 - ndr)
f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B.
Articolo 1

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 28 novembre 2003)
1. Gli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sono modificati come indicato nei seguenti commi.
2. Nell'allegato 2A recante «Prestazioni totalmente escluse dai LEA», la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge, con esclusione delle:
1) certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non agonistica nell'ambito scolastico, rilasciate dal medico di medicina generale ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2000 e dal pediatra di libera scelta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2000;
2) certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche;
3) certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
4) certificazioni di idoneità al servizio civile fino all'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.».
3. Nell'allegato 1C recante «Area integrazione socio sanitaria», le parole «affette da AIDS» sono sostituite dalle parole «con infezione da HIV».
4. Nella tabella riportata alla nota (3) dell'allegato 1B, recante un elenco di prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici, alla voce «Rilascio di porto d'armi» è aggiunto il riferimento normativo: «D.M. 28 aprile 1998 - Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale - Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143».


 

 

 

 

IN SINTESI

CARI COLLEGHI, DA QUANTO SOPRA SI EVINCE CHIARAMENTE CHE LE CERTIFICAZIONI E LE INDAGINI PRELIMINARI AD ESSE CORRELATE, ECCEZION FATTA PER LE DEROGHE PREVISTE DAL DPCM 28/11/2003, SONO TOTALMENTE ESCLUSE DAI LEA , PERTANTO SONO A TOTALE CARICO DEL CITTADINO.

IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE CHE SI TROVA DI FRONTE AD UNA RICHIESTA DI INDAGINI PRELIMINARI AL RILASCIO DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI ESCLUSE DAI LEA, PUO' RICHIEDERE , SU CARTA INTESTATA E NON SU MODULO SSN, LE VARIE INDAGINI INVITANDO IL PAZIENTE A RECARSI PRESSO UNA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA PER L'ESECUZIONE.

SI PRECISA CHE QUESTE INDAGINI , IN QUANTO FUORI DAI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA NON POSSONO ESSERE EROGATE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE DEL S.S.N. ECCEZION FATTA PER QUELLE PREVISTE PER IL RILASCIO DEL PORTO D'ARMA E PATENTE GUIDA, CHE PUR ESSENDO FUORI DAI LEA E QUINDI A TOTALE CARICO DELL'UTENTE, DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE EROGATE DALLE STRUTTURE PUBBLICHE DEL S.S.N.

GENNARO DE NARDO

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