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LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11.12.09,
G.U. n. 302 del 30.12.09, che dispone dell’ apposizione e della
verifica delle esenzioni ticket per reddito tramite il supporto del
Sistema Tessera Sanitaria.
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Il decreto prevede le nuove incombenze solo per le prescrizioni specialistiche ambulatoriali e non per le ricette farmaceutiche. |
E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11.12.09, G.U. n. 302 del 30.12.09, che dispone dell’ apposizione e della verifica delle esenzioni ticket per reddito tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. L’ esenzione non sara’ piu’ autocertificata sulla ricetta, ma verrà apposta dai Medici Prescrittori e solo sulle richieste di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Il Decreto prevede che, ai fini del controllo della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, verra’ messo a disposizione al sistema Tessera Sanitaria (in sola lettura) da parte dell’ Anagrafe Tributaria un archivio separato, contenente il reddito complessivo annuo dei nuclei familiari al di sotto della soglia di reddito prevista ( attualmente Euro 36.151,98 in Calabria 10.000,00), comprensivi dei codici fiscali dei soggetti risultanti componenti dei nuclei familiari. A sua volta l'INPS rende disponibile al SSN, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, l'accesso in lettura agli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale nonché gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo. Vengono poi integrati i dati e messi a disposizione elettronicamente (sempre tramite la Tessera Sanitaria) i nominativi degli aventi diritto all’ esenzione per reddito. Medici di famiglia: Ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che eventualmente non dispongano degli adeguati mezzi informatici per la rilevazione dei dati tramite il sistema Tessera Sanitaria, l'Azienda sanitaria locale provvede a fornire, direttamente ad ogni medico, su supporto cartaceo o magnetico le informazioni inerenti l'elenco dei propri assistiti in possesso di un codice di esenzione per reddito idoneo a non rivelare la condizione di esenzione. Tale elenco resta nella sola disponibilità del medico prescrittore. Quindi nessun medico di medicina Generale sarà obbligato ad inserire in ricetta il codice di esenzione per reddito senza prima aver ricevuto l’elenco nominativo dei propri pazienti esenti per reddito, ovviamente fino a quando non sarà possibile il collegamento al sistema TESSERA SANITARIA. Altri medici prescrittori: qualora non dispongano di adeguati mezzi informatici le informazioni di esenzione vengono rilevate dalla richiesta di prescrizione fatta dal Medico di Medicina Generale ovvero, per le prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione della prestazione. Procedure pratiche: All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione, lo comunica all'interessato e lo riporta sulla ricetta nelle tre caselle ombreggiate del campo esenzione. Se non esente, barra la lettera N. Qualora l’ assistito volesse informazioni circa la propria posizione in merito all’ esenzione, o volesse valersi dell’ esenzione in difformità di quanto risulti ufficialmente al medico, dovrà recarsi presso la propria ASL e chiedere un certificato provvisorio, valido per l’ anno solare in corso, mediante idonea autocertificazione. Il medico apporrà sulla prescrizione il codice riportato sul documento provvisorio. Vengono stabiliti controlli stringenti. Qualora si evidenzi che in realta’ non sussistesse il diritto all’ esenzione per reddito, la ASL comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente, ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa, da versare al SSN entro un termine che deve essere compreso tra i 30 e i 120 giorni. Entro questo termine il paziente deve provvedere al pagamento, oppure presentare la documentazione comprovante l’ effettivo diritto all’ esenzione. Decorso inutilmente il termine stabilito, al paziente sara' inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino al momento della regolazione del debito. Va sottolineato, per prima cosa, che al medico non verra’ assolutamente chiesto di verificare o certificare in nessun modo il possesso dei requisiti di reddito del proprio assistito: egli dovra’ semplicemente prenderne atto trascrivendone le sigle nello stesso modo in cui viene effettuato per le esenzioni di altro genere (patologie, invalidità ecc.). La cosa verra’ effettuata in automatico nel caso di medici adeguatamente informatizzati, verra’ effettuata manualmente, invece, per i medici che scrivano manualmente le prescrizioni. Da osservare che il decreto prevede le nuove incombenze solo per le prescrizioni specialistiche ambulatoriali e non per le ricette farmaceutiche e le altre prestazioni sanitarie. |