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Mozione – Certificazione medica in caso di assenze per malattia |
FNOMCeO |
Mozione – Certificazione medica in caso di assenze per
malattia – Nella Mozione si rileva che in tutti i
casi di assenza per malattia la certificazione medica é
inviata, per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS). L'inosservanza degli
obblighi di trasmissione telematica da parte dei medici
costituisce illecito disciplinare e, in caso di
reiterazione, comporti il licenziamento o, per i medici
convenzionati, la decadenza dalla convenzione. L'art.
55-quinquies, comma 1, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, disciplina le conseguenze penali,
amministrative e disciplinari nei confronti dei lavoratori e
dei medici che presentino false attestazioni o
certificazioni. Nello specifico si prevede la reclusione da
uno a 5 anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il
lavoratore che attesti falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio
mediante una certificazione medica falsa o falsamente
attestante uno stato di malattia. La stessa pena è applicata
al medico; il successivo comma 3 dispone che la sentenza
definitiva di condanna o di applicazione della pena
comporti, per il medico, la sanzione disciplinare della
radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una
struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta
causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione
all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che
attestano dati clinici non direttamente constatati né
oggettivamente documentati. Durante l'audizione informale
del 23 giugno 2009 presso le Commissioni I e XI riunite
(Affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e
interni e Lavoro pubblico e privato) della Camera dei
deputati, nell'ambito dell'esame del decreto legislativo del
27 ottobre 2009, n. 150, la Federazione nazionale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri ha espresso diverse
perplessità circa le modifiche introdotte al decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di false
attestazioni. Infatti nel disciplinare la materia si
sarebbe dovuto tenere conto del fatto che un'alta
percentuale dei certificati di malattia, relativi ad assenze
dal lavoro per brevi periodi, riguardano principalmente
sintomi riferiti dal paziente, difficilmente verificabili
sul piano clinico e con scarse possibilità di accertamento
da parte del medico, che spesso certifica lo stato di
malattia sulla base di un rapporto di fiducia con il proprio
paziente. Una così incerta verifica oggettiva mal si
concilia con una disciplina che sanziona con pene piuttosto
severe anche il medico che abbia concorso alla produzione di
una certificazione per malattia non pienamente rispondente
ai criteri dettati per legge. Emergono dubbi in particolare
sul comma 3 del citato art. 55-quinquies, laddove si prevede
un automatismo fra la condanna penale e la radiazione
dall'albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Anche
la Corte Costituzionale con la sentenza n. 791 del 14
ottobre 1988 ha sottolineato l'indispensabile gradualità
sanzionatoria e la necessità, soprattutto nei casi della
massima sanzione espulsiva, che le valutazioni siano
ricondotte alla naturale sede di valutazione: il
procedimento disciplinare, in difetto del quale risulterebbe
incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente in
contrasto con i principi fondamentali di ragionevolezza
chiaramente desumibili dall'articolo 3 della Costituzione.
Con la mozione si impegna quindi il Governo: 1) ad attivarsi per semplificare la normativa vigente relativa alle modalità di attestazione degli stati di inabilità temporanea al lavoro non direttamente verificabili e documentabili dal medico, prevedendo in particolare la possibilità per il lavoratore di attestare la propria condizione direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) ed al datore di lavoro nei casi di assenza dal lavoro, per malattia protratta per un periodo inferiore ai 3 giorni; 2) ad attivarsi per modificare le disposizioni contenenti le sanzioni disciplinari previste nel comma 3 dell'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eliminando l'automatismo tra la sentenza definitiva di condanna e la radiazione dall'albo, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale, privilegiando un procedimento disciplinare che consenta all'ordine o alla struttura sanitaria pubblica di competenza di graduare l'applicazione della sanzione disciplinare tenendo nella giusta considerazione il riferimento al caso concreto
Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO
Articolo pubblicato in: Interrogazioni-Interpellanze-Mozioni |
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