NO ALL’IRAP PER IL MMG CONVENZIONATO CHE SI AVVALE DELLE PRESTAZIONI DI UNA SEGRETERIA
La
Corte di Cassazione ritiene che l'avvalersi in modo non
occasionale di lavoro altrui non possa essere
considerato di per sé - secondo un giudizio aprioristico
che prescinda da qualunque valutazione di contesto e da
qualunque apprezzamento di fatto in ordine al contenuto
ed alle concrete modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa - manifestazione della
sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma
organizzazione. Pertanto l'apporto di un collaboratore
che apra la porta o risponda al telefono, mentre il
medico visita il paziente, rientra nel minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività
professionale e non comporta di per sé imposizione IRAP.
Vedi il testo della sentenza e il commento a cura di
Marcello Fontana- Settore Legislativo FNOMCeO