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Chiarimenti sul Nuovo regime di fornitura e prescrivibilità dei farmaci di classe H, oggi riclassificati come OSP 1 ed OSP 2
Allegato 1 - 19-3-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 65

Allegato 2 - 8-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 261

Dr. Gennaro De Nardo

I farmaci classificati negli elenchi
RRL ed RNRL NON DEVONO ESSERE PRESCRITTI DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE MA ESCLUSIVAMENTE DAI MEDICI SPECIALISTI DELLE VARIE BRANCHE AFFINI AI SUDDETTI FARMACI.

A CURA DEL DR. GENNARO DE NARDO

…........................................................

Pubblichiamo, per opportuna ed indispensabile conoscenza degli iscritti , il provvedimento AIFA  del 13.01.2010 che modifica il regime di fornitura dei farmaci  di classe H oggi riclassificati come OSP 1 e OSP2

Classificazione dei farmaci in base alla loro prescrivibilità

(Provvedimento CUF 30.12.1993)

Classe A: farmaci essenziali e per le malattie croniche.
Comprende i farmaci essenziali e per malattie croniche, interamente rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre delle quote di compartecipazione alla spesa (ticket).
La rimborsabilità di un medicinale erogato in regime di assistenza SSN è concessa, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 23 del 17 febbraio 1998, solo se il farmaco viene prescritto per il trattamento delle patologie approvate nelle "Indicazioni" della scheda tecnica, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 4, del DL 21.10.1996, n. 536 (convertito dalla L. 23.12.1996, n. 648).
Alcuni medicinali compresi in fascia A sono prescrivibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) soltanto per determinate indicazioni. Le indicazioni per cui è previsto il rimborso del farmaco sono specificate nelle "note AIFA"(vedi l’aggiornamento delle note AIFA 2009)
In questi casi è il medico prescrittore che, sulla base di quanto indicato dall' AIFA, stabilisce se il paziente ha o meno diritto ad ottenere il farmaco in regime assistenziale, solo in questo caso la ricetta è rimborsata dal SSN.


Classe C: farmaci che sono completamente a carico del cittadino.
Compredono i farmaci a totale carico del cittadino per i quali è necessaria la prescrizione medica, i farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione medica) per i quali non è concessa la pubblicità e i farmaci OTC (farmaci da banco) per i quali invece è concessa.
La L. 149 del 26.07.2005 (G.U. n. 175 del 26.07.2005), che ha convertito il DL 27.05.2007 n. 87, prevede che per i farmaci di classe C il cittadino è tenuto a pagare l'intero prezzo del medicinale che è stabilito dalla ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Il prezzo può essere modificato, in aumento, una sola volta nel corso del mese di gennaio di ogni anno dispari. Il prezzo dei medicinali SOP e OTC è liberamente determinato dalle singole farmacie a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe C è tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.
L'Agenzia italiana del farmaco compila e diffonde l'elenco dei farmaci di classe C aventi uguale composizione, forma farmaceutica e dosaggio (lista di trasparenza). Una o più copie dell'elenco devono essere poste a disposizione del pubblico, in ciascuna farmacia.
I medici non possono utilizzare i moduli SSN per prescrivere farmaci non ammessi al rimborso. (art. 1, c.4 Legge 8 agosto 1996, n. 425).  

Classe H: farmaci ospedalieri.
L’AIFA, con la determinazione 13.01.2010 pubblicata sul S.O n.21 alla G.U. n. 25 del 01.02.2010, ha modificato il regime di fornitura per i medicinali classificati come

 

OSP 1 (cioè i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile) e come

 

OSP 2 (cioè i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extra ospedaliero, secondo disposizioni delle Regioni o delle province Autonome).


In particolare, con la determina in oggetto, in vigore dal 16.02.2010:


• gli OSP 1 sono riclassificati come medicinali OSP e per questa categoria nulla cambia;

• gli OSP 2 sono stati riclassificati:

-         con ricetta ripetibile (RR),

-         con ricetta ripetibile limitativa (RRL),

-         con ricetta non ripetibile (RNR),

-         con ricetta non ripetibile limitativa (RNRL),

-         come medicinali soggetti a ricetta medica speciale (RMS),

-         oppure come medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o Province autonome (USPL).

In pratica questi medicinali a partire dal 16 febbraio 2010 saranno esitabili in farmacia, seppure al di fuori del SSN e nel rispetto del nuovo regime fornitura attribuito dal presente provvedimento (RR,RNR, RRL, RNRL, RMS, USPL), senza la necessità che le Regioni adottino provvedimenti in tal senso.

Si allega:

 l’elenco dei medicinali con relativa classificazione (allegato 1) come da determina 15 marzo 2010 (modifica della determina 13 gennaio 2010).

Con determina 2 novembre 2010 pubblicata su G.U. n.261 dell’8 novembre 2010 i medicinali dell’allegato 2 (che nell’allegato 1 erano in fascia H) sono riclassificati in fascia A e sono inseriti nell’elenco dei prodotti PHT (Prontuario Distribuzione Diretta).


 
Allegato 1 - 19-3-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 65

Allegato 2 - 8-11-2010 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 261

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