PRASSIS
FIRMATA LA
POLIZZA
"INVALIDITA'
PER
INFORTUNIO E
MALATTIA,
MORTE PER
INFORTUNIO"
Con il
nuovo ACN
molte le
novità
previdenziali
ed
assicurative
per il
Medico.
Mentre in
campo
previdenziale
è stato
introdotto
l'aumento
del
contributo
obbligatorio
dal 15% al
16,50% e la
flessibilità
contributiva
dall'1% al
5% (aliquota
modulare su
base
volontaria),
in campo
assicurativo
è stata
ampliata la
gamma degli
eventi
assicurati
introducendo
il parziale
risarcimento
delle
eventuali
conseguenze
economiche
di lungo
periodo
derivanti da
eventi
imprevisti o
accidentali
che
comportino
la
"riduzione
PERMANENTE
della
capacità di
guadagno del
medico a
causa di
infortunio o
malattia".
Pertanto
alla
garanzia già
in essere
dei "primi
30 giorni di
malattia" su
base
assicurativa
in ACN,
della
"invalidità
TEMPORANEA
TOTALE" e
della
"invalidità
PERMANENTE
TOTALE"
garantiti
dall'ENPAM,
si è
aggiunta la
polizza a
copertura
della
"invalidità
PERMANENTE
PARZIALE da
infortunio o
malattia e
MORTE per
infortunio".
Tutti i
sindacati
rappresentativi
hanno
firmato la
nuova
polizza che
è
strutturata
in modo da
essere
perfezionata
nel tempo in
base alle
risultanze
di un
processo di
monitorizzazione
che sarà
effettuato
da
un'apposita
Commissione
Paritetica
prevista
espressamente
in polizza e
composta da
un
rappresentante
per ogni
sindacato
firmatario e
i
rappresentanti
della
compagnia
assicurativa.
I
Sindacati
firmatari si
sono
impegnati ad
indicare i
partecipanti
alla prima
riunione di
tale
Commissione
Paritetica
che dovrà
tenersi
entro la
data del 31
gennaio
2010, per la
definizione
di un
apposito
Regolamento
operativo e
ad
effettuare
una prima
verifica
dell'andamento
tecnico
delle
polizze
entro la
data del 30
giugno 2010.
E' stato
inoltre
firmato un
protocollo
d'intesa tra
tali
Sindacati e
il
Presidente
dell'Enpam,
che regola
le modalità
di
riversamento
delle somme
incassate
dalla
Fondazione a
titolo di
contributo
assicurativo,
limitando
espressamente
le sue
responsabilità
alla sola
corretta
effettuazione
di questa
operazione,
svolta a
titolo
gratuito e
nell'esclusivo
interesse
degli
iscritti."
La nuova
polizza a
partire
dalle ore
24,00 del
31/12/2009
risarcirà i
superstiti
per la morte
del medico
convenzionato
per
infortunio
con un
massimale di
€.100.000,00,
l'invalidità
permanente
per
infortunio
con un
massimale di
€.150.000,00
e
l'invalidità
permanente
per malattia
con un
massimale di
€.125.000,00.
L'assicurazione
per quanto
riguarda la
morte e
l'invalidità
permanente
parziale da
infortunio
sarà valida
sia per i
rischi
professionali
che extra
professionali.
L'assicurazione
è valida
sino all'età
prevista
dall'ACN e
comunque non
superiore a
70 anni e
cesserà nel
momento in
cui
l'assicurato
perderà il
requisito
per
esercitare
in regime di
convenzione.
L'invalidità
permanente
da
infortunio
di grado
inferiore o
pari al 10%
non sarà
indennizzata
(per evitare
grandi costi
totali per
piccoli
risarcimenti,
che
vanificherebbero
lo scopo di
fondo della
tutela).
L'invalidità
permanente
da
infortunio
di grado
superiore al
10% ma
inferiore al
50% sarà
indennizzata
solo per la
parte
eccedente il
10%.
L'invalidità
permanente
da
infortunio
pari o
superiore al
50% sarà
indennizzata
secondo una
tabella
progressiva
maggiorata
per cui il
67% di
invalidità
verrà
liquidato
con il 100%
del
massimale
assicurato.
L'invalidità
permanente
da malattia
di grado
inferiore o
pari al 25%
non sarà
indennizzata
(per lo
stesso
motivo
dell'infortunio).
L'invalidità
permanente
da malattia
di grado
superiore al
25% ma
inferiore al
49% sarà
indennizzata
dall'1%
arrivando al
47%.
L'invalidità
permanente
da malattia
di grado
superiore al
49 ma
inferiore al
66% sarà
indennizzata
la %
accertata;
dal 67%
secondo una
tabella
progressiva
maggiorata
per cui
l'80% di
invalidità
verrà
liquidato
con il 100%
del
massimale
assicurato.
Tuttavia
se
l'infortunio
o la
malattia
avrà come
conseguenza
una
invalidità
permanente
parziale
pari o
superiore al
60% dalla
quale ne
consegua la
perdita dei
requisiti ad
esercitare
l'attività
di Medico di
Medicina
Generale in
regime di
convenzione,
all'assicurato
verrà
liquidato un
importo pari
al 100%
della somma
assicurata.
Tale
assicurazione
sarà
usufruibile
da tutti i
Medici di
Medicina
Generale
convenzionati,
e questi
verseranno,
con le
stesse
modalità,
uno 0,36%
aggiuntivo a
quello che
già versano
per la
copertura
dei "primi
30 giorni"
di malattia.