
A tutti gli iscritti Fimmg
A seguito delle molte richieste
ricevute e dell’attenzione suscitata dalle
dichiarazioni del Ministro Brunetta a Giacomo
Milillo, rese pubbliche nella trasmissione “Porta a
Porta”, della quale entrambi sono stati
contemporaneamente ospiti, riepiloghiamo
sinteticamente la situazione:
- La certificazione di malattia on line
non sarà possibile sino a quando le ASL non
riceveranno e distribuiranno direttamente ai
medici (dipendenti e convenzionati) i codici
di accesso al sito per la certificazione, al
momento neppure questo attivo, che potrà
essere nazionale (SAC) o regionale (SAR) e
finché non saranno rese fruibili anche le
soluzioni alternative previste dalla
normativa di riferimento.
- L’art. 13 bis comma 5 dell’ACN vigente
prevede che le Regioni mettano a
disposizione dei medici, per consentir loro
di assolvere le obbligazioni telematiche
assunte, tra le quali non c’è il certificato
di malattia, i sistemi informativi, secondo
modalità e strumenti definiti a livello
regionale tra le parti firmatarie. L’obbligo
della certificazione di malattia per via
telematica, che deriva dalla legge e non
dall’ACN, per poter essere correttamente
espletato, si gioverebbe di quegli stressi
strumenti informativi, riconducibili
sostanzialmente a una rete informatica
regionale. Pensiamo che ciascuna regione
sprovvista di tale strumento coglierà
l’occasione per dotarsene e metterlo a
disposizione dei medici. Se questo non
avverrà, dovrà essere prevista per interi
territori o l’eccezione o l’utilizzo in
massa dei supporti alternativi previsti dal
decreto. Ci stiamo attivando per chiarire in
modo inequivocabile con SISAC questi aspetti
dell'applicazione dell'ACN.
- Una volta attivato il servizio, sarà
comunque possibile la certificazione
cartacea per tutto il periodo di
sperimentazione (fino al 4 luglio) e per
quello, successivo, di collaudo (fino al 4
di agosto). Alla fine di tale periodo verrà
fatta congiuntamente una valutazione della
situazione e verranno definite aree e
situazioni di esenzione oltre che i
correttivi evidenziati come necessari.
- Il modulo di certificazione on line sarà
del tutto simile a quello attuale:
anagrafica e residenza non dovranno essere
inserite, ma dovrebbero essere recuperate in
automatico dal sistema del Ministero delle
Finanze, analogamente a quanto avviene per i
certificati di invalidità civile on line. Il
medico però dovrebbe aggiungere l'indirizzo
del paziente durante la malattia nel caso in
cui questo fosse diverso da quello di
residenza e se le trattative in corso non
porteranno alla soluzione dell’eccezione
sollevata dalle Fimmg sulla non
praticabilità di detta assunzione di
responsabilità da parte del medico. Non sarà
obbligatorio riportare il codice ICD9 CM, ma
solo la diagnosi, in un campo libero,
proprio come facciamo attualmente.
- Il problema di certificare solo quanto
obiettivamente documentato e direttamente
constatato è già superato dalla circolare
5/2010 del 28/04/10. Tale circolare dovrebbe
essere poi ripresa da una disposizione
legislativa: l'interpretazione che viene
data fa riferimento all’utilizzo di dati
desunti dalla visita medica secondo la buona
pratica clinica, superando così il problema
delle sintomatologie soggettive non
verificabili.
Di seguito il testo della circolare:
“…omissis
Per quanto riguarda specificamente l’ultimo
periodo del comma 3 (ipotesi sub b), la
finalità della previsione, che può
verificarsi anche in assenza di reato, è di
evitare che siano rilasciati certificati o
attestati di malattia senza aver valutato le
condizioni del paziente nel corso di una
visita e che siano formulate diagnosi e
prognosi non coerenti con la buona pratica
clinica. Quindi, l’applicazione della
disposizione deve tener conto delle regole
proprie della pratica medica, che consentono
di formulare diagnosi e prognosi anche per
presunzione sulla base di dati riscontrati o
semplicemente acquisiti durante la visita.
Nell’applicazione della norma, pertanto, è
rilevante la circostanza che i dati clinici
siano stati o meno desunti da visita. In
sostanza, in base a questa norma, la
responsabilità del medico, con
l’applicabilità delle sanzioni indicate,
ricorrerà quando lo stesso rilascia
attestati o certificati attestanti dati
clinici non desunti da visita in coerenza
con la buona pratica medica. Per gli aspetti
penali, rimane comunque ferma la disciplina
generale di cui agli artt. 476 ss. del c.p.
sulla falsità in atti.
omissis…”
- Si deve quindi, unitamente agli sviluppi
sopra elencati, registrare anche la
disponibilità del Ministero della Funzione
Pubblica Renato Brunetta ad intervenire, per
via legislativa, sul tema delle sanzioni per
gli inadempienti, sistema che
nell'interpretazione attuale appare
assolutamente sproporzionato. Questi
argomenti sono stati affrontati in forma
conciliativa dal Ministro di fronte al
nostro segretario Giacomo Milillo a "Porta a
Porta", con l’aggiunta dell'impegno a
realizzare la modifica legislativa.
L’impegno con FIMMG ad intervenire tramite
circolare, è stato immediatamente mantenuto
come sopra ricordato.
- E' possibile seguire l'intervento del
nostro segretario su internet all’indirizzo:
http://www.ustream.tv/recorded/6468829
sul video “Porta a porta inps on line”.
Se si ritorna con la mente a quanto
immediatamente dichiarato da Giacomo Milillo
all’inizio della vicenda e cioè che ci saremmo
mossi per riportare il tutto alla buona pratica
clinica ed evitare interferenze negative su di
essa e quindi sull’assistenza, occorre
oggettivamente constatare che l’obiettivo non
sembra lontano.
Ancora una volta la capacità di confrontarsi
sui problemi, analizzandoli per risolverli,
rappresenta la linea di demarcazione tra chi
sente la responsabilità dell’ampio mandato
fiduciario della categoria e chi persegue solo
interessi di fazione.
Buona giornata
Fiorenzo Corti
Comunicazione nazionale Fimmg
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