CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE SULL'OBBLIGO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PER GLI STUDI DEI MEDICI DI FAMIGLIA
Roma 14/12/99
Ai Presidenti delle Regioni Ai Presidenti delle Province Al Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri Ai Presidenti della A.R.P.A. - Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente e, p.c.Alla F.I.M.M.G. – Alla Federazione Italiana Medici di Famiglia
OGGETTO: Soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 11, comma 3, e 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – Medici.
Sono pervenuti a questa amministrazione numerosi quesiti con i quali si chiede di chiarire se i medici siano obbligati a tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e a effettuare la relativa comunicazione annuale al Catasto, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Al riguardo si osserva quanto segue.
I medici vengono in considerazione come “produttori iniziali” di rifiuti, cioè come soggetti che nell’esercizio della loro attività producono rifiuti.
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, limitano l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico solo a carico dei produttori di rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali, esclusi perciò i rifiuti non pericolosi provenienti da attività sanitaria.
I medesimi articoli stabiliscono, invece, l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico e della comunicazione annuale al Catasto a carico di tutti “gli enti e imprese che producono rifiuti pericolosi”. L’obbligo riguarda, perciò, tutti i rifiuti pericolosi che sono prodotti da attività imputabili ad “Enti”, cioè a complessi organizzati di persone e cose dotati di autonoma soggettività rispetto alle persone che ne fanno parte, o da attività svolte in forma d’impresa, cioè da attività economiche esercitate professionalmente e organizzate al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (art. 2082 cc).
A ben vedere, quindi, per stabilire se il medico sia tenuto all’obbligo di registrare e ad effettuare la comunicazione al Catasto dei rifiuti pericolosi prodotti occorre verificare in concreto se l’attività di assistenza sanitaria sia svolta da Enti o nell’esercizio di attività d’impresa.
Più articolata, invece, è la situazione nel caso di prestazione sanitaria effettuata da un professionista, da più professionisti associati, da un poliambulatorio ecc.
L’esercizio della professione intellettuale, quale quella del medico, di per sé non costituisce mai impresa, per quanto dal punto di vista pratico ed economico dia luogo alla prestazione di servizi. L’articolo 2238, comma 2, del codice civile, infatti, esclude l’applicazione all’esercente una professione intellettuale delle disposizioni relative all’imprenditore. E questa esclusione opera anche se il professionista si avvalga dell’opera di sostituti o ausiliari, e quindi la sua attività sia organizzata. In altri termini in tali casi l’organizzazione non ha una portata apprezzabile nell’esercizio dell’attività perché si risolve in un’opera puramente personale del soggetto.
La situazione, peraltro, è diversa quando l’esercizio della professione intellettuale costituisca elemento di una più ampia attività organizzata (2238, comma 1, del cc), come nel caso, ad esempio, del medico che gestisca una casa di cura o un poliambulatorio, il quale è imprenditore. A norma dell’articolo 2238, comma 1, l’esercizio di una professione intellettuale può costituire elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, e quindi, in considerazione della destinazione del fattore personale e patrimoniale alla realizzazione di un profitto, essere conseguentemente soggetto alla disciplina dell’impresa e dell’attività professionale.
In conclusione, l’obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al Catasto riguarda i rifiuti sanitari pericolosi prodotti:
a) da Enti (complessi organizzati di persone e cose aventi autonoma soggettività di diritto) che erogano prestazioni sanitarie;
b) da attività sanitarie erogate da professionisti nell’ambito di un’organizzazione d’impresa (a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, cliniche, poliambulatori, ecc.).
Sono, invece, esclusi dal predetto obbligo i rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell’esercizio di professione intellettuale non inquadrata in un’organizzazione d’impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si avvalgono della collaborazione di ausiliari).
Si ritiene opportuno sottolineare che detti rifiuti dovranno, in ogni caso, essere gestiti in modo separato dagli altri rifiuti e, anche qualora siano assimilabili ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, non possono essere conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani ma raccolti e avviati allo smaltimento tramite ditte autorizzate o tramite apposito servizio organizzato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 10 e dell’articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Il corretto smaltimento di tali rifiuti dovrà essere dimostrato tramite la conservazione dell’apposita copia del formulario di trasporto.
EDO RONCHI