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SCIOPERO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE IL 9 E 10 FEBBRAIO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 20,00
Roma, 20 Gennaio 2012

Prot. GM/2012/039

Ai Componenti il Consiglio generale nazionale Fimmg

Loro indirizzi email

Cari colleghi,

vi informo che, per i motivi sotto dettagliati, le date dello sciopero dell’Assistenza Primaria risultano così modificate:

1. medici di medicina generale di assistenza primaria: chiusura di tutti gli studi in data 09 febbraio 2012 e 10 febbraio 2012. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

I medici garantiranno, quali prestazioni indispensabili, come previsto dal comma 3 dell’art. 31 ACN vigente:

a) visite domiciliari urgenti

b) visite in assistenza programmata a pazienti terminali

c) prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)

2. medici di continuità assistenziale: astensione dal lavoro dalle ore 10,00 del giorno 11 febbraio 2012 alle ore 20,00 del giorno 12 febbraio 2012.

Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 31 ACN vigente.

3. medici di emergenza sanitaria: astensione dal lavoro dalle ore 8,00 del giorno 11 febbraio 2012 alle ore 20,00 del giorno 12 febbraio 2012.

Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 31 ACN vigente.

4. medici dei servizi territoriali: astensione dal lavoro dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 09 febbraio 2012 e del 10 febbraio 2012.

Saranno garantite le prestazioni indispensabili individuate dal comma 12 dell’art. 78 ACN vigente.

La Commissione di garanzia, in relazione alla propria competenza sulla disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore Sanità, ci ha fatto osservare la non praticabilità delle date di sciopero decise durante il Consiglio Nazionale u.s.

In particolare il mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del codice di autoregolamentazione valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/136 del 4.7.2002, nella parte in cui prevede che “in ogni caso lo sciopero non potrà essere a ridosso di giorni festivi” e quindi relativamente alla data del 13 febbraio 2012 che essendo un lunedì è di fatto a ridosso della domenica e quindi di giornata festiva.

Appare rilevante sottolineare che i compiti e le funzioni della Commissione di garanzia, delle Amministrazioni competenti in riferimento ai codici di regolamentazione nei servizi pubblici essenziali sono normati dalla Legge 12 giugno 1990, n.146 (come modificata dalla Legge 83/2000) ed in particolare che nell’art. 16 al comma 1 si definiscono i termini di vigenza dei suddetti codici prevedendone una “eventuale specifica disdetta comunicata almeno 6 mesi prima” della scadenza dei contratti o degli accordi collettivi.

E’ evidente, a questo punto che l’evoluzione delle norme contrattuali, riferite a “Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione” avvenuta nel rinnovo dell’ACN del 2005 e che ha in parte assorbito quanto previsto dal codice di regolamentazione del 2002, non è stato specificamente comunicato all’epoca dalla SISAC alla Commissione di garanzia.

Il risultato è che si rende necessario in autotutela, ma soprattutto nella necessità di rendere valida e non contestabile l’azione di uno sciopero così significativo per la difesa dei nostri investimenti nell’Enpam, di variare le date dello sciopero riferite alle attività di Assistenza primaria spostando lo sciopero di lunedì 13 febbraio al giovedì 9 febbraio.

Pertanto, le modalità dello sciopero, sulla base del mandato conferitomi dal Consiglio Nazionale del 14 gennaio 2012, saranno quelle sopra riportate.

Giacomo Milillo

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