SENTENZA DELLA
CASSAZIONE SUI CERTIFICATI DI MALATTIA EMESSI SENZA
VISITA
Un
mese di sospensione al medico che fa il certificato
malattia senza visita
Un mese di stop a
medico che fa certificato malattia senza visita
Roma, 9 mar. (TMNews) - Stretta della Cassazione sui
medici che chiudono un occhio con i lavoratori malati
immaginari ma veri professionisti dell'assenteismo.
Rischia un mese di sospensione dall'esercizio della
professione il medico di famiglia che giustifica la
mancata presenza in servizio del paziente senza neppure
visitarlo: è infatti escluso che possa ammettersi
l'esistenza di certificati di tipo "amnestico"*, in cui
il sanitario si limiterebbe ad attestare quanto
sostenuto dal cliente rispetto al proprio stato di
salute nei giorni precedenti la redazione del documento.
È quanto emerge, riporta il sito
Cassazione.net,
dalla sentenza 3705/12, pubblicata il 9 marzo dalla
terza sezione civile della Cassazione. "Assente per
indisposizione", se non addirittura "per malattia": così
recitano, spesso, i laconici certificati rilasciati dal
medico di famiglia, grazie alla convenzione col servizio
sanitario nazionale, che sono poi inviati al datore di
lavoro e all'ente previdenziale. Non bisogna
dimenticare, a questo proposito, che la prestazione del
sanitario nel giustificare l'assenza del lavoratore dal
servizio si completa con la redazione di un modulario ad
hoc, e ciò proprio per "responsabilizzare" il
professionista: il medico, insomma, deve svolgere la
funzione di certificatore delle patologie riscontrate
per evitare comportamenti illeciti da parte dei clienti.
È escluso che per evitare la sanzione disciplinare il
professionista possa invocare la natura "amnestica"* di
questo tipo di certificati, che sarebbero soltanto
parvenze di attestazioni dal momento che proprio nulla
certificano, limitandosi ad asseverare le dichiarazioni
del (presunto) malato; in questo modo, infatti, il
medico si presta a ingenerare il dubbio che l'assenza
sia giustificata da una malattia accertata."
Sentenza_Cassazione_3705_
9_marzo_2012 _360.pdf
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