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Fimmg, sostituibilità solo con l'autorizzazione del medico - Comma sui generici, ecco l'ultima versione
 
Fimmg, sostituibilità solo con l'autorizzazione del medico

L'unica cosa chiara è l'intenzione del legislatore di condizionare l'autonomia prescrittiva del medico. È con queste parole che Giacomo Milillo, segretario nazionale Fimmg, interviene, in una nota, sulle indiscrezioni circolate di un'ulteriore modifica al comma del decreto liberalizzazioni sul generico, facendone una norma che appare «sempre più confusa». Milillo non perde l'occasione per ricordare che «la sostituibilità con i farmaci equivalenti può avvenire solo con l'esplicita autorizzazione del medico» e rappresenta «l'ultima possibilità per il medico di sapere esattamente quale farmaco assumerà il suo paziente». Sono «mille» le «ragioni cliniche» che giustificano questo comportamento. Per questo Milillo lancia una provocazione: «Decida il Governo i farmaci a disposizione dei medici per curare i cittadini italiani, si assuma la responsabilità di dire che sono disponibili solo i farmaci generici a prezzo più basso. Tolga gli altri dalla rimborsabilità, assumendosene la responsabilità. I medici si rifiutano di essere gli utili idioti che formalizzano le decisioni altrui». Sull'ipotesi di un indicazione diretta in ricetta del farmaco generico torna a ribadire la sua contrarietà Farmindustria, che denuncia «trasferimenti coatti, per altro senza vantaggio per il Ssn o il cittadino, di quote di mercato a danno di imprese che da anni investono sul territorio in innovazione, ricerca e produzione» e che risentiranno «di effetti devastanti». La misura « costringerebbe di fatto il medico a indicare e il farmacista a dispensare solo farmaci generici, innescando un'inaccettabile distorsione della concorrenza a danno del prodotto con marchio».

 Comma sui generici, ecco l'ultima versione

E'cambiato ancora il comma del decreto sulle liberalizzazioni che impone al medico di ricordare in ricetta l'alternativa generica di minor prezzo. Ritocchi in corsa che, assieme a quelli su altri passaggi del provvedimento, hanno fatto slittare da lunedì a ieri sera la firma del presidente Napolitano. La versione finale del comma mira all'armonizzazione del testo con le norme vigenti in tema di sostituibilità. Ecco il testo nella sua versione finale: "Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile"nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, è tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo più basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole "è possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e"."

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