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STATUTO approvato dal
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA
GENERALE COSTITUZIONE
Articolo 1 1. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - FIMMG - � l'organizzazione sindacale e associazione professionale nazionale, articolata in Settori, dei Medici convenzionati e dipendenti operanti nel territorio.
2. A loro volta i Settori sono articolati in Federazioni Regionali, in Sezioni Provinciali, in Sezioni di ASL, ed eventualmente, in Unit� distrettuali.
PRIMA PARTE TITOLO I
Articolo 2 1. La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed apartitici e si propone:
2. L'organo di stampa nazionale della Federazione "Avvenire Medico" ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 10.
3. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al presente articolo - per esempio per l'attivit� editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - la FIMMG potr� avvalersi, sentito il Consiglio nazionale, dell'opera anche retribuita di societ� e professionisti esterni, potr� altres� ricercare pubblicit� per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.
4. La FIMMG pu� acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in societ� il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.
Articolo 3 1. La FIMMG � articolata in diversi Settori, che rappresentano i comparti funzionali in cui operano i Medici dell'area della Medicina generale nel territorio sia nell'ambito del SSN sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell'assistenza di Medicina generale.
2. Si identificano i seguenti settori:
3. Possono essere previsti altri Settori purch� per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nell'area della medicina generale nel territorio.
4. I diversi Settori assumono le seguenti denominazioni:
5. L'ordinamento di ogni Settore � ispirato ai seguenti principi:
6. Possono mantenere l'iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento, cessano l'attivit� di Medici di Medicina generale. Questi possono promuovere iniziative di dibattito, di studio e propositive sulle tematiche proprie dei Medici di Medicina generale pensionati, in apposite riunioni approvate dalla Segreteria Nazionale e con la partecipazione della stessa. Per tali Medici la quota di iscrizione � ridotta e forfetaria e sar� stabilita autonomamente dalle Sezioni provinciali; la quota nazionale � ridotta alla met�. Essi mantengono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto, comunque la loro presenza negli organismi statutari elettivi di livello nazionale, regionale e provinciale non pu� superare il venti per cento del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso in cui la percentuale dei Medici generali pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti allo stesso, dovr� essere costituito uno specifico Comparto.
7. � previsto il comparto, denominato FIMMG Formazione, comprendente i Medici in corso di formazione in Medicina generale e quelli in possesso dell'attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91, purch� non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con altri organismi pubblici e privati.
8. L'adesione al comparto Fimmg Formazione � volontaria; la partecipazione attiva dello stesso alla vita del Sindacato ed al dibattito interno, viene assicurata attraverso norme emanate dalla Segreteria Nazionale del Settore Medici di famiglia, sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, in armonia con quelle previste per i Settori di cui ai punti 1, 2, 3, del presente articolo.
Articolo 4 1. La sede legale e sociale della FIMMG � a Roma.
Articolo 5 1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali della FIMMG adottano lo Statuto tipo per gli organi periferici previsto dalla seconda parte del presente documento oppure possono funzionare secondo Statuti propri, purch� non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.
2. Nel secondo caso gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale di Settore per il preventivo giudizio di congruit� e la relativa approvazione, sentito, in caso di coinvolgimento di pi� Settori, il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 10.
3. Questa ultima norma vale anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti adottate a livello regionale e provinciale.
Articolo 6 1. La FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Societ� Professionali Mediche, gli Organi del SSN, ogni legittima autorit� costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta.
Articolo 7 1. Organi Centrali della FIMMG sono:
2. Gli Organi Centrali di Settore sono per la Medicina di Famiglia o Assistenza Primaria:
3. Gli Organi Centrali di Settore sono per la Continuit� Assistenziale, l'Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale:
4. Organi periferici della FIMMG sono:
TITOLO II
Articolo 8 1. � il massimo organo deliberativo del Sindacato ed � costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali di Settore, che in occasione del Congresso devono essere eletti da regolari assemblee precongressuali provinciali di Settore. I componenti del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia partecipano al Congresso con diritto di parola, ma non di voto, se non delegati quali rappresentanti la Sezione Provinciale. Tutti gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono iscriversi e partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto.
2. Esauriti gli interventi dei delegati ufficiali, sar� concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilit� di tempo a giudizio della Presidenza del Congresso.
3. Le delegazioni di ogni Settore Provinciale sono costituite dai rappresentanti eletti nelle regolari Assemblee precongressuali e devono comprendere almeno un rappresentante per ogni Settore.
4. Il sistema di votazione � il seguente:
5. Le Sezioni di Settore con un numero di iscritti documentatamente superiore al 50% degli iscritti negli elenchi provinciali dei Medici convenzionati con il SSN o, in forme organizzate, con altri Enti rispettivamente per la Assistenza Primaria, per la Continuit� Assistenziale, per l'Emergenza Territoriale e per la Medicina dei Servizi, hanno diritto a 5 voti in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.
6. Il numero dei delegati fra i quali si distribuiscono i voti delle Sezioni di Settore � proporzionale al numero degli iscritti nelle Sezioni dei Settori stessi fino ad un massimo di 7: in ogni caso ogni Sezione di Settore ha diritto ad almeno un delegato.
7. Il numero degli iscritti alla Sezione di Settore verr� determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri prevista dall'ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione di Settore nell'ultimo triennio per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento e da presentarsi, ove non gi� inviate alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento in sede di Congresso. Per esercitare il diritto di voto la Sezione Provinciale di Settore deve inoltre documentare - anche con autocertificazione, salvo controllo - di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi al rinnovo elettorale degli Organi Direttivi locali.
8. Il Congresso Nazionale si riunisce una volta ogni 3 anni in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. Ogni anno si svolger� il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente. Il Congresso Nazionale Ordinario � elettivo.
9. L'avviso di convocazione corredato dall'ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, deve essere inviato alle Segreterie Provinciali di Settore di norma almeno sessanta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente stesso.
10. Qualora si configuri la necessit� di discutere altri argomenti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potr� aggiungere nuovi punti all'Ordine del Giorno anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente o su richiesta delle singole Segreterie Nazionali di Settore.
11. Per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione a maggioranza qualificata (2/3) del Comitato di Coordinamento Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei Segretari Generali Provinciali delle Sezioni in regola con le quote entro sessanta giorni dalla richiesta, � prevista la convocazione da parte del Presidente Nazionale di un Congresso Straordinario.
12. Quando il Congresso Straordinario � convocato su richiesta del Segretario Generale Nazionale deve svolgersi nel pi� breve tempo possibile.
13. Anche nella convocazione del Congresso straordinario deve essere precisato l'ordine del giorno.
14. Il Congresso Nazionale Organizzativo, Il Congresso Nazionale Ordinario e gli eventuali Congressi Straordinari sono validi se risulta regolarmente iscritto, al controllo della Commissione Verifica Poteri, un numero di Sezioni rappresentanti il 50%+1 del totale degli iscritti alla Fimmg.
15. Il Congresso Nazionale ha il compito di:
16. Le deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto alla lettera e) del comma precedente, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 dei voti rappresentati al Congresso.
17. Il Congresso Nazionale procede all'elezione di:
Articolo 9 1. � garante dello Statuto, convoca, presiede personalmente il Congresso Nazionale. In tale sede in caso di impedimento � sostituito da un delegato eletto dal Congresso.
2. Il Presidente del Sindacato convoca, presiede - personalmente o tramite un suo delegato - i Consigli Nazionali di ogni Settore. Presiede il Comitato Centrale dei Medici di Famiglia (vedi art.15) e fa parte del Comitato di Coordinamento Nazionale (vedi art.10), e delle Segreterie Nazionali di ogni Settore.
Articolo 10 1. Il Comitato di Coordinamento Nazionale � composto da:
2. Il Comitato di Coordinamento Nazionale � presieduto dal Segretario Generale Nazionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ci� si renda opportuno e necessario anche su richiesta motivata di un Segretario Nazionale di Settore in accordo col Segretario Generale Nazionale. (Vedi art. 3 punto c).
3. Il Comitato di Coordinamento Nazionale si riunisce di norma con frequenza quadrimestrale.
4. Il Comitato di Coordinamento Nazionale � l'organo che presiede alla armonizzazione delle iniziative politiche delle Segreterie Nazionali di Settore del Sindacato, attuate in esecuzione degli atti deliberati dal Congresso Nazionale.
Articolo 11 1. Il Segretario Generale Nazionale � il Segretario Nazionale del Settore dei Medici di Famiglia o dell'assistenza primaria. Il Segretario Generale Nazionale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza prevista dal precedente articolo 6.
2. Il Segretario Generale Nazionale delega ai Segretari Nazionali del Settore dei Medici di Continuit� Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed Attivit� Territoriali Programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.
3. Il Segretario Generale Nazionale, comunque, � tenuto a consultare i Segretari Nazionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali. Per procedere a tale stipula � obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Nazionali dei Settori sopra citati.
4. Il Segretario Nazionale del Settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della firma sociale del Settore con l'obbligo della preventiva consultazione del Segretario Generale Nazionale per gli atti inerenti la politica sanitaria nazionale e la stipula degli accordi e/o contratti nazionali.
TITOLO III
Articolo 12 Composizione
1. � il massimo organo nazionale deliberante di ogni Settore ed � presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.
2. � composto da:
3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale del rispettivo Settore gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Generali e Nazionali del Settore, gli ex-Vicesegretari con almeno 6 anni consecutivi di esercizio della carica nella FIMMG.
4. Ci� a condizione per tutti di essere ancora iscritti al Sindacato.
5. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto del Consiglio Nazionale di ogni Settore.
Articolo 13 Criteri operativi
1. Il Consiglio Nazionale di Settore si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su deliberazione della rispettiva Segreteria Nazionale o, per il Settore della Assistenza Primaria, su deliberazione del Comitato Centrale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con il versamento delle quote.
2. Le votazioni del Consiglio Nazionale di Settore avvengono secondo le stesse modalit� previste per il Congresso Nazionale con l'eccezione che singole Sezioni possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non pu� avere pi� di due deleghe mentre il rappresentante regionale pu� avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione.
3. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima convocazione se presenti la met� pi� una delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino la met� pi� uno degli iscritti.
4. La riunione � valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.
Articolo 14 Funzioni e prerogative
1. Il Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, � l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore del Sindacato. Ad esso � affidata anche l'approvazione dell'adesione di nuove Sezioni di Settore.
2. Il Consiglio Nazionale di Settore:
Articolo 15 1. � composto dai 39 membri eletti dal Congresso Nazionale e dai Segretari Regionali del Settore.
2. Il Comitato Centrale resta in carica tre anni ed � l'organo di elaborazione e di approfondimento delle linee politiche del Sindacato indicate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.
3. Qualora uno dei membri eletti al Comitato Centrale sia dimissionario o comunque impossibilitato definitivamente a partecipare alle sedute, verr� sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria delle elezioni per il Comitato Centrale.
4. Il rinnovo per oltre la met� dei membri eletti al Comitato Centrale obbliga ad indire, entro 60 giorni, un Congresso Straordinario per il rinnovo integrale del Comitato Centrale stesso.
5. Il Comitato Centrale, convocato dal Segretario Generale Nazionale e presieduto dal Presidente Nazionale, si riunisce contestualmente al Consiglio Nazionale del settore Medici di Famiglia, del quale i relativi componenti fanno parte ( vedi art. 12) ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale o l'Esecutivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Comitato entro 10 giorni dalla richiesta.
6. Le riunioni del Comitato Centrale sono valide con la partecipazione di almeno la met� dei membri pi� uno. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. In caso di parit� di voti prevale il voto del Segretario Nazionale.
7. Non sono ammesse deleghe.
8. In caso di assenza ingiustificata per pi� di tre volte consecutive di un membro del Comitato Centrale, lo stesso Comitato Centrale ne dichiara la decadenza ed il Segretario Nazionale comunica il provvedimento all'interessato e procede alla nomina del primo dei non eletti.
9. Il Comitato Centrale, convocato e presieduto in questa unica occasione dal Presidente Nazionale e indipendentemente dalla convocazione del Consiglio Nazionale del settore Medici di famiglia, entro dieci giorni dalla proclamazione congressuale degli eletti, elegge, fra questi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri dell'Esecutivo Nazionale.
10. I Segretari Regionali in carica non sono eleggibili fra i 39 membri elettivi del Comitato Centrale.
11. Fanno parte di diritto del Comitato Centrale dei Medici di Famiglia i Segretari Nazionali degli altri Settori del Sindacato.
12. Del Comitato Centrale fanno parte, con diritto di voto, il Presidente del Sindacato e coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto del Comitato Centrale.
Articolo 16 1. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia � composta dai membri eletti, a costituire l'Esecutivo Nazionale, - secondo le modalit� previste dall'articolo 15 - di cui ai seguenti punti 1, 2 e 3, dal Presidente del Sindacato, dai Segretari Regionali in carica e da coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni.
2. L'Esecutivo Nazionale del Settore Medici di Famiglia comprende il Presidente e i seguenti membri elettivi:
3. Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Comitato Centrale (vedi art. 15).
4. � in facolt� del Segretario Generale Nazionale nominare un suo segretario.
5. � inoltre in facolt� dell'Esecutivo e della Segreteria Nazionale individuare specifici Settori Operativi, che verranno affidati ad uno o pi� responsabili scelti di norma fra i membri del Comitato Centrale.
6. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia � l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale. (Vedi art.10).
7. Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato, sono assunte dall'Esecutivo Nazionale nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale.
8. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto della Segreteria Nazionale.
9. Partecipano alle sedute della Segreteria i Segretari Nazionali degli altri Settori su invito del Segretario Nazionale del Settore Medici di famiglia.
10. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia ha facolt� di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacit� di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale pu� nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.
11. Questi avr� poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferir� alla Segreteria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le parti interessate, potr� decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettivit� e di imparzialit� entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico.
12. Qualora nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilit� a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potr� usare la procedura di cui sopra.
13. La Segreteria Nazionale, quando il Consiglio Direttivo di una Sezione di Settore assuma al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, dopo aver convocato ed ascoltato i rappresentanti e le parti interessate della suddetta Sezione, potr� deliberare il commissariamento della Sezione e la nomina di un commissario che avr� sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalit� statutaria.
14. Al commissario di cui al comma precedente sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, ivi compresa la possibilit� di nominare collaboratori che rappresentino la Fimmg anche nei rapporti con le sedi istituzionali. Ove il commissario, nominato ai sensi del comma 11 del presente articolo dovesse incontrare difficolt� operative potr� richiedere alla Segreteria Nazionale l'estensione dei termini cos� come previsti al precedente numero 13.
Articolo 17 1. I membri nazionali di Settore eletti, per i Settori Medici di Continuit� Assistenziale, Medici di Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica territoriale, dal Congresso Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore ed i Segretari Regionali del Settore, entro 10 giorni dall'avvenuta proclamazione dei membri eletti, sono convocati dal Presidente del Sindacato e procedono alla elezione dell'Esecutivo di Settore composto dal Presidente e dai seguenti membri eletti:
2. Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore. Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario Generale Nazionale.
3. Ciascun Segretario Nazionale di Settore pu� invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale i Segretari Nazionali degli altri Settori.
4. La Segreteria Nazionale di Settore � costituita dai componenti l'Esecutivo di Settore e dai Segretari Regionali in carica dei rispettivi Settori, dal Presidente del Sindacato e dal Presidente in carica della Societ� Italiana di Medicina Generale purch� iscritto alla FIMMG.
5. � in facolt� della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici Settori Operativi che verranno affidati ad uno o pi� responsabili di Settore che possono essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per particolare competenza tecnica.
6. � in facolt� del Segretario Nazionale di Settore nominare un Segretario alla Segreteria Nazionale.
7. La Segreteria Nazionale di Settore � l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale (Vedi art.10).
8. Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato sono assunte dall'Esecutivo di Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale di Settore.
9. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto della Segreteria Nazionale di settore.
10. La Segreteria Nazionale dei Settori Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Dirigenza Medica Territoriale ha facolt� di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle rispettive Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacit� di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale pu� nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.
11. Questi avr� poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferir� alla Segretaria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le parti interessate, potr� decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettivit� e di imparzialit� entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico.
12. Qualora nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilit� a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potr� usare la procedura di cui sopra.
13. La Segreteria Nazionale di Settore, quando il Consiglio Direttivo di una Sezione di Settore assuma al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, dopo aver convocato ed ascoltato i rappresentanti e le parti interessate della suddetta Sezione, potr� deliberare il commissariamento della Sezione e la nomina di un commissario che avr� sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalit� statutaria.
14. Al commissario di cui al comma precedente sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, ivi compresa la possibilit� di nominare collaboratori che rappresentino la Fimmg anche nei rapporti con le sedi istituzionali. Ove il commissario, nominato ai sensi del comma 11 del presente articolo dovesse incontrare difficolt� operative potr� richiedere alla Segreteria Nazionale l'estensione dei termini cos� come previsti al precedente numero 13.
15. Avverso alla deliberazione di commissariamento � consentito, al Segretario Provinciale o al Direttivo Provinciale, di opporre motivato ricorso al Consiglio Nazionale di Settore che viene convocato con procedura d'urgenza, entro 15 giorni, per la definitiva decisione in merito.
Articolo 18 1. Il Segretario Nazionale di Settore assume nella sua persona la rappresentanza del Settore della FIMMG e coordina l'attivit� della Segreteria Nazionale di Settore. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Nazionale di Settore, cui il Segretario Nazionale di Settore pu� delegare di volta in volta parte delle sue funzioni.
2. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto all'art.11.
Articolo 19 1. I Segretari con specifiche funzioni assumono rispettivamente la responsabilit� degli incarichi individuati all'art. 16 per il Settore dell'Assistenza Primaria e all'art. 17 per i Settori della Continuit� Assistenziale, dell'Emergenza Sanitaria e della Dirigenza Medica Territoriale.
2. Il Segretario Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra i fondi ed il patrimonio del Settore del Sindacato ed � responsabile della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed � responsabile dei pagamenti e della loro legittimit�. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale di Settore gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo.
Articolo 20 1. � costituito per ogni Settore da tre membri eletti dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 8. Compito dei Revisori dei Conti di Settore � la verifica della regolarit� finanziaria dell'amministrazione del Settore del Sindacato ed il controllo della contabilit�: verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione finanziaria del Settore del Sindacato.
2. Redigono la relazione sull'esame del conto consuntivo entro 15 giorni dalla data di trasmissione. In caso di assenza ingiustificata per pi� di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla nomina del primo dei non eletti per il Collegio.
Articolo 21 1. � eletto dal Congresso Nazionale e si compone di 7 membri.
2. Entro 8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri di Settore elegger� nel suo seno il Presidente ed il Segretario.
3. Il Collegio dei Probiviri di Settore � chiamato ad esaminare ed a giudicare gli atti di indisciplina nei confronti del Sindacato eventualmente commessi dagli iscritti componenti le Segreterie Nazionali, il Comitato Centrale, i Consigli Nazionali, le Segreterie e i Consigli Regionali e dagli iscritti che ricoprono la carica di Segretario, Vice Segretario e Tesoriere nelle Segreterie provinciali dei rispettivi settori, e stabilisce le relative sanzioni.
4. Le sanzioni comminabili sono: biasimo scritto, destituzione dalla carica, sospensione da uno a sei mesi dalla facolt� di esercizio di iscritto, espulsione dal Sindacato.
5. Esamina inoltre i ricorsi avverso ad eventuali provvedimenti disciplinari provinciali, la cui efficacia rimane sospesa fino alla valutazione conclusiva del ricorso.
6. In caso di assenza ingiustificata per pi� di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio.
Articolo 22 1. Tutte le cariche durano tre anni. Tre assenze consecutive e ingiustificate comportano la decadenza da qualsiasi carica elettiva.
Articolo 23 1. Entro il primo trimestre di ogni anno le Sezioni Provinciali di Settore sono tenute a versare la loro quota alla Tesoreria Nazionale di Settore e a disporre l'elenco nominativo degli iscritti. Le Sezioni Provinciali di Settore che non sono in grado di versare l'intera quota entro il primo trimestre potranno ottenere dalla Segreteria Nazionale di Settore la concessione del pagamento rateale dimostrando che i contributi provinciali vengono riscossi ratealmente. La Segreteria Nazionale di Settore conceder� la stessa rateazione vigente nelle contribuzioni provinciali.
2. Le Sezioni Provinciali di Settore morose anche per un solo anno nel triennio non hanno diritto al voto nelle assisi nazionali e regionali.
Dichiarazione a Verbale Si dichiara che la FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale - � la denominazione aggiornata del Sindacato, della precedente denominazione FIMM - Federazione Italiana Medici Mutualisti -, per adeguamento all'entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria n� 833 del 23-12-1978, dopo le modifiche statutarie approvate dal 29� Congresso Nazionale Straordinario del 9-11 novembre 1979 a Roma e dopo le modifiche statutarie approvate dal 53� Congresso Nazionale del 3-7 ottobre 2001 a Villasimius (CA).
SECONDA PARTE TITOLO IV
Articolo 24 1. Gli Organi periferici federativi della FIMMG sono:
2. Gli organi periferici di Settore della FIMMG sono articolati in:
3. � previsto il comparto comprendente i Medici in corso di formazione in Medicina generale e quelli in possesso dell'attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91.
La Federazione Regionale Fimmg
Articolo 25 1. Il Segretario Generale Regionale � il Segretario regionale del Settore dei Medici di Famiglia o della assistenza primaria.
2. Il Segretario Generale Regionale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale.
3. Il Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali del settore della Continuit� Assistenziale e di quello della Dirigenza Medica Territoriale, la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.
4. Il Segretario Generale Regionale, comunque, � tenuto a consultare i Segretari Regionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti regionali. Per procedere a tale stipula � obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori sopra citati.
5. Il Segretario Regionale del Settore dell'Emergenza Sanitaria dispone della firma sociale del Settore con l'obbligo della preventiva consultazione del Segretario Generale Regionale per gli atti inerenti la politica sanitaria regionale e la stipula degli accordi e/o contratti regionali.
Articolo 26 1. Il Comitato di Coordinamento Regionale � composto da:
2. Il Comitato di Coordinamento Regionale � presieduto dal Segretario Generale Regionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ci� si renda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di un Segretario Regionale di Settore previo accordo con il Segretario Generale Regionale.
3. Il Comitato di Coordinamento Regionale � l'organo che presiede alla armonizzazione delle iniziative politiche delle Segreterie regionali di settore del Sindacato, attuate in esecuzione degli atti deliberati dal Congresso e dal Consiglio nazionale.
Organi Regionali di Settore
Articolo 27 1. L'Assemblea Regionale di Settore � costituita dai Segretari e Vice Segretari Provinciali o loro delegati purch� membri del Consiglio Provinciale, dai Fiduciari ASL, dai responsabili di Distretto e dai membri del Consiglio Regionale. Cura l'informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce su convocazione del Segretario Regionale ed in seduta straordinaria sempre su convocazione del Segretario Regionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale o di un terzo dei membri dell'Assemblea. L'Assemblea Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.
Articolo 28 1. Il Consiglio Regionale di Settore � espressione delle Sezioni Provinciali.
2. Esso � composto da:
3. Ogni triennio, o anche anticipatamente se in prossimit� del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Segretario Regionale di Settore, su indicazione del Consiglio Regionale, comunicher� a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovr� designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale di Settore.
4. L'indicazione di cui sopra avverr� seguendo i sotto elencati criteri:
5. Il Consiglio Regionale di Settore elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta un Segretario Regionale di Settore un Vice Segretario Regionale di Settore ed un Tesoriere che costituiscono l'Esecutivo Regionale e tre Revisori dei Conti pi� un supplente.
6. Nel Consiglio Regionale di Settore le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti.
7. Fanno parte di diritto, a pieno titolo, del Consiglio Regionale di Settore i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali.
8. Il Consiglio regionale di Settore pu� prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti della Presidenza della Simg regionale, purch� iscritti alla FIMMG.
9. Il Consiglio Regionale di Settore cura:
10. Per l'attivit� editoriale il Consiglio Regionale potr� autorizzare il ricorso all'opera anche retribuita di societ� e professionisti esterni; potr� altres� autorizzare la raccolta di pubblicit� per la copertura delle spese, anche delegando tale raccolta a terzi.
11. Le riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali.
12. Il Consiglio regionale di Settore, presieduto e convocato dal Segretario regionale - o su delega dal Vice Segretario regionale - si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta la segreteria regionale lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Segretari provinciali.
13. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della met� pi� uno dei suoi componenti.
Articolo 29 1. L'Esecutivo Regionale resta in carica tre anni. La sede � quella dove risiede l'Assessorato Regionale alla Sanit� salvo casi particolari che verranno decisi dal Consiglio Regionale.
2. Il Segretario Regionale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma sociale del Settore in sede regionale su delega del Segretario Generale Regionale.
3. Il Vice Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso all'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e disimpegna le funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale.
4. Il Tesoriere dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l'amministrazione. L'ammontare della quota viene deliberata dal Consiglio Regionale, in misura comunque non superiore all'ammontare della quota associativa nazionale, stabilita dal Consiglio Nazionale di Settore a mente dell'art. 13, punto b) della prima parte del presente statuto.
Articolo 30 1. In numero di tre pi� un supplente sono eletti dal Consiglio Regionale a scrutinio segreto contemporaneamente all'Esecutivo Regionale e con le stesse modalit�. I Revisori dei Conti da eleggere a far parte del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti di Settore debbono comunque essere Revisori dei Conti delle rispettive sezioni provinciali. Sono compiti dei Revisori dei Conti l'esame dei documenti contabili e la verifica della legittimit� delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.
La Federazione Provinciale Fimmg
Articolo 31 1. Il Segretario Generale Provinciale � il Segretario Provinciale del Settore dei Medici di Famiglia o della assistenza primaria. Il Segretario Generale provinciale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale.
2. � facolt� del Segretario Generale Provinciale delegare ai Segretari Provinciali di Settore la firma di accordi inerenti il loro specifico Settore.
3. Il Segretario Generale Provinciale pu� delegare i segretari provinciali del settore dei Medici della Continuit� Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed attivit� territoriali programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il settore di competenza.
4. Il Segretario Generale Provinciale, comunque, � tenuto a consultare i segretari Provinciali dei settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti provinciali. Per procedere a tale stipula � obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Provinciali dei Settori sopracitati.
5. Il Segretario Provinciale del settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della firma sociale del settore con l'obbligo della preventiva consultazione del Segretario generale Provinciale per gli atti inerenti la politica sanitaria provinciale e la stipula degli accordi e/o contratti provinciali.
Articolo 32 1. Il Comitato di Coordinamento Provinciale � composto da:
2. Il Comitato di Coordinamento Provinciale � presieduto dal Segretario generale provinciale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ci� si renda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di una Segreteria provinciale di Settore in accordo con il Segretario Generale Provinciale.
3. Il Comitato di Coordinamento Provinciale � l'organo che presiede alla armonizzazione delle iniziative politiche delle Segreterie provinciali di settore del Sindacato, attuate in esecuzione degli atti deliberati dal Congresso e dal Consiglio nazionale, nonch� dagli indirizzi politici definiti dal Consiglio regionale.
Organi Provinciali di Settore
Articolo 33 1. Le Sezioni Provinciali sono articolate sulla base del decentramento organizzativo e su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, in Sezioni di ASL ed eventualmente in Unit� di Distretto.
2. Il Consiglio provinciale determina la composizione numerica dei consigli ASL e di Distretto, ai fini delle elezioni di cui al successivo art. 44.
Articolo 34 1. L'Assemblea Provinciale � composta dagli iscritti della provincia ed � convocata dal Presidente provinciale, ove previsto, su richiesta del Segretario Provinciale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. In ogni caso l'avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti corredato dal relativo Ordine del Giorno.
2. L'Assemblea Provinciale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale da sostenere nell'ambito degli organi regionali e nazionali, approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali, elegge il Presidente provinciale, i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall'Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili.
3. L'Assemblea Provinciale delibera sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.
4. L'Assemblea provinciale pu� prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti della Simg provinciale, purch� iscritti alla FIMMG.
5. L'Assemblea Provinciale � presieduta dal Presidente Provinciale, il quale � garante dello Statuto. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente � supplito nelle sue funzioni dal Segretario Provinciale.
6. I membri proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale, sono convocati dal Presidente Provinciale, che in tale occasione presiede il Consiglio, entro 10 giorni dalla proclamazione, per la elezione dell'esecutivo provinciale.
Articolo 35 1. L'Assemblea Provinciale � valida in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta degli iscritti (met� pi� uno), in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purch� superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 36 1. Il Consiglio Direttivo Provinciale � composto dai fiduciari di ASL e da un numero di membri superiore di almeno una unit� rispetto al numero dei fiduciari di ASL, eletti dall'Assemblea provinciale nei modi previsti dal presente Statuto.
2. I rappresentanti di distretto, ove attivati, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo provinciale di Settore, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realt� organizzative territoriali, su delibera dell'Assemblea Provinciale di Settore. (Vedi art.10).
3. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l'Esecutivo Provinciale tra i membri eletti dall'Assemblea Provinciale.
5. Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l'eventuale accettazione.
6. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l'Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennit� dei suoi membri. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
7. Fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale, a pieno titolo, gli iscritti della FIMMG provinciale eletti membri del Comitato Centrale Nazionale e che ricoprano comunque cariche nazionali elettive nel Sindacato.
8. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attivit� di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile.
9. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) dell'art. 2 del presente statuto - per esempio, per l'attivit� editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - il Consiglio Direttivo Provinciale potr� avvalersi dell'opera anche retribuita di societ� e professionisti esterni, potr� altres� ricercare pubblicit� per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.
10. Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce su convocazione del Segretario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Decide a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono valide se presenti la met� pi� uno dei componenti. In caso di parit� prevale il voto del Segretario.
Articolo 37 1. L'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale ha luogo con voto segreto nel rispetto degli artt. 35, 36, 37 della seconda parte del presente Statuto. Il voto dovr� essere espresso di persona dai singoli iscritti.
2. Le elezioni sono deliberate alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e sono convocate dal Presidente Provinciale 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti nella quale sono indicate tempi e modalit� di tutte le operazioni connesse al rinnovo elettorale (candidature, dislocazione dei seggi, diritto al voto, modalit� di voto, ecc.).
3. Nei primi 15 giorni verranno accettate le candidature, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato da parte dei singoli interessati entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data di voto.
4. Ogni iscritto pu� esprimere sulla scheda un numero massimo di preferenze pari al numero di Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria candidatura secondo le modalit� di cui al comma precedente.
5. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
Articolo 38 1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale convocati dal Presidente provinciale, ove previsto, entro 10 giorni dalla proclamazione ufficiale, provvederanno alla elezione a maggioranza semplice, a scrutinio segreto, e con votazioni separate, tra i membri eletti dall'Assemblea Provinciale del:
che costituiscono l'Esecutivo Provinciale.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale pu� integrare l'Esecutivo con l'elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi tutti voto consultivo.
Articolo 39 1. Il Segretario Provinciale � responsabile della Sezione e della sua politica.
2. Fa parte del Consiglio Regionale.
3. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma in sede provinciale su delega del Segretario Generale Provinciale. (vedi precedente articolo 32).
4. Laddove il territorio della Provincia coincida con un'unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.
5. Il Segretario Provinciale di Settore partecipa di persona al Consiglio di ASL o vi invia un proprio delegato.
6. Il Vice Segretario pi� anziano di et� sostituisce nelle sue funzioni il Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal Segretario.
Articolo 40 1. Il Tesoriere � responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della provincia.
2. Provvede ai versamenti alla Sede Nazionale, alle spese provinciali e alle spese documentate delle varie sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio provinciale.
3. Predispone il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea.
Articolo 41 1. In caso di vacanza delle cariche consiliari si procede come segue:
2. L'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive determina la decadenza del Consigliere.
Articolo 42 1. In numero di tre pi� un supplente sono eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo e con le stesse modalit�. Sono compiti dei Revisori dei Conti l'esame dei documenti contabili e la verifica della legittimit� delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.
Articolo 43 1. In numero di tre hanno funzione arbitrale e disciplinare nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, dei Fiduciari di ASL, dei Consiglieri di ASL e degli iscritti. Sono i tutori dell'osservanza dello Statuto.
2. Il Segretario Provinciale, i Vice Segretari ed il Tesoriere sono giudicati su denuncia del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, in seduta congiunta, dai Probiviri nazionali.
3. Avverso i provvedimenti dei Probiviri � ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso all'interessato, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo il disposto all'art. 21 dello Statuto Nazionale (Parte Prima).
4. Il ricorso, da evadere entro il termine massimo di 90 giorni, � sospensivo del provvedimento adottato dal collegio dei probiviri della sezione provinciale di settore.
Le Sottosezioni di Asl di Settore
Articolo 44 1. Le Assemblee di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal Fiduciario di ASL, o dal rappresentante di distretto, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con l'assenso del Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi invia un proprio delegato.
2. L'Assemblea elegge il Consiglio di ASL o di distretto in analogia con quanto previsto dai precedenti articoli 34 e 37. Il Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto devono inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullit� degli atti.
3. L'Assemblea di ASL o di distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Esecutivo Provinciale di Settore in mancanza della quale le deliberazioni assunte sono nulle.
Articolo 45 1. Il Consiglio di ASL elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per l'Esecutivo Provinciale.
2. Il Consiglio di ASL applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura l'attuazione locale degli accordi nazionali.
Articolo 46 1. Il Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto sono responsabili locali del Sindacato ma non dispongono della firma sociale se non per gli atti di normale amministrazione. Fanno parte di diritto del Consiglio Provinciale con diritto di voto e costituiscono, insieme ai membri del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale. In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questi organi vengono dichiarati decaduti con atto del Segretario Provinciale, su delibera del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio di ASL provvede, entro 10 giorni ad eleggere il nuovo Fiduciario e, nello stesso termine di tempo, l'Assemblea di distretto provvede a nominare il nuovo rappresentante. Il Vice Fiduciario di ASL sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza o impedimento e partecipa in forma consultiva alle riunioni del Consiglio Provinciale.
2. La carica di rappresentante di Distretto non � incompatibile con altre cariche rappresentative o elettive del Sindacato.
Articolo 47 1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali possono mantenere gli Statuti vigenti o adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli proposti dalla seconda parte del presente Statuto Nazionale purch� le norme siano compatibili.
2. Il giudizio di compatibilit� e l'autorizzazione a mantenere o ad adottare detti Statuti deve essere acquisito nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.
Articolo 48 1. Tutte le cariche elettive previste dalla seconda parte del presente Statuto durano tre anni.
Norma Transitoria 1 1. Le norme previste dal presente statuto che prevedono modificazioni nella composizione degli organismi elettivi a livello regionale e provinciale, entreranno in vigore al momento della scadenza naturale dei mandati elettorali in corso, fatta salva ogni differente deliberazione in merito da parte degli organismi interessati, da assumersi a maggioranza qualificata dei 2/3 dei rispettivi componenti.
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