STATUTO
NAZIONALE

approvato dal
55� Congresso Nazionale della FIMMG

Salsomaggiore Terme 8 novembre 2003

FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)

COSTITUZIONE

 

Articolo 1
Definizione

1. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - FIMMG - � l'organizzazione sindacale e associazione professionale nazionale, articolata in Settori, dei Medici convenzionati e dipendenti operanti nel territorio.

 

2. A loro volta i Settori sono articolati in Federazioni Regionali, in Sezioni Provinciali, in Sezioni di ASL, ed eventualmente, in Unit� distrettuali.

 

PRIMA PARTE

TITOLO I
Principi Organi costitutivi Struttura organizzativa

 

Articolo 2
Principi Costitutivi

1. La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed apartitici e si propone:

  1. la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici convenzionati e dipendenti operanti nel territorio;
  2. la stipula di convenzioni, accordi o contratti - e la cura della loro applicazione - con il SSN e/o con altri Enti Istituzioni o Associazioni che eroghino in forme organizzate l'assistenza sanitaria di Medicina Generale;
  3. la promozione di tutte le forme di unit� di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche;
  4. il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN e del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualit�, dell'educazione sanitaria e dell'immagine della categoria;
  5. l'appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica ed aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell'area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in medicina generale;
  6. la rappresentanza contrattuale della categoria in veste di datore di lavoro nei confronti dei dipendenti degli studi medici;
  7. la informazione della categoria anche attraverso l'attivit� di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze;
  8. l'assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell'ambito socio sanitario anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.

     

2. L'organo di stampa nazionale della Federazione "Avvenire Medico" ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale di cui all'articolo 10.

 

3. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al presente articolo - per esempio per l'attivit� editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - la FIMMG potr� avvalersi, sentito il Consiglio nazionale, dell'opera anche retribuita di societ� e professionisti esterni, potr� altres� ricercare pubblicit� per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

 

4. La FIMMG pu� acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in societ� il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.

 

Articolo 3
Struttura Organizzativa

1. La FIMMG � articolata in diversi Settori, che rappresentano i comparti funzionali in cui operano i Medici dell'area della Medicina generale nel territorio sia nell'ambito del SSN sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell'assistenza di Medicina generale.

 

2. Si identificano i seguenti settori:

  1. Medici di Famiglia o della assistenza primaria;
  2. Medici della Continuit� assistenziale;
  3. Medici di Emergenza sanitaria;
  4. Medici della Dirigenza Medica Territoriale e delle attivit� territoriali programmate.

     

3. Possono essere previsti altri Settori purch� per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nell'area della medicina generale nel territorio.

 

4. I diversi Settori assumono le seguenti denominazioni:

  1. FIMMG Medici di Famiglia
  2. FIMMG Continuit� Assistenziale
  3. FIMMG Emergenza Sanitaria
  4. FIMMG Dirigenza Medica Territoriale.

     

5. L'ordinamento di ogni Settore � ispirato ai seguenti principi:

  1. L'iscrizione � volontaria e riservata ai medici, dei rispettivi Settori, che esercitano la Medicina generale nel territorio e si acquisisce, previa deliberazione del Consiglio provinciale competente, con il pagamento della quota sociale. Il pagamento della quota d� diritto al rilascio della tessera da parte della Segreteria Nazionale competente ed all'acquisizione dei diritti sociali, compresi l'elettorato attivo e passivo nel rispetto dei disposti del presente statuto.
  2. Ogni iscritto partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delegati, alle delibere sindacali ed � eleggibile alle cariche direttive.
  3. In ogni organismo � garantita la pi� ampia libert� di espressione ed il diritto di battersi all'interno della organizzazione per far valere democraticamente la propria opinione. In presenza di grave contrasto di interesse tra i vari Settori, tale da ostacolare una univoca impostazione del Sindacato, a qualsiasi livello - da quello pi� periferico fino a quello nazionale - varr� il ricorso ai competenti Comitati di Coordinamento. Ci� per addivenire alla individuazione delle impostazioni ufficiali del Sindacato di cui rimane collegialmente responsabile ai vari livelli il Segretario Generale.
  4. Tutte le cariche sono elettive nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.
  5. I dirigenti nazionali, regionali, provinciali, aziendali e distrettuali della FIMMG, eletti, nominati o designati alle rispettive cariche hanno il dovere morale di valutare se il proprio coinvolgimento in attivit� di promozione, avvio, partecipazione ad associazioni, enti, gruppi istituzionali, societ� di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, aziendale e locale operanti in ambiti sociali e/o sanitari individuati tra quelli afferenti agli scopi statutari della FIMMG (art. 2) sia congruo con la linea politica della FIMMG a tutti i livelli. I responsabili dei vari livelli istituzionali del Sindacato potranno, secondo le rispettive competenze e nel rispetto della libert� individuale di espressione e di associazione, invitare i singoli dirigenti a rimuovere eventuali situazioni di incompatibilit� con la linea politica della FIMMG. Questa norma non � riferita a Societ� scientifiche e professionali della medicina generale attualmente esistenti.

     

6. Possono mantenere l'iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento, cessano l'attivit� di Medici di Medicina generale. Questi possono promuovere iniziative di dibattito, di studio e propositive sulle tematiche proprie dei Medici di Medicina generale pensionati, in apposite riunioni approvate dalla Segreteria Nazionale e con la partecipazione della stessa. Per tali Medici la quota di iscrizione � ridotta e forfetaria e sar� stabilita autonomamente dalle Sezioni provinciali; la quota nazionale � ridotta alla met�. Essi mantengono tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto, comunque la loro presenza negli organismi statutari elettivi di livello nazionale, regionale e provinciale non pu� superare il venti per cento del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso in cui la percentuale dei Medici generali pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti allo stesso, dovr� essere costituito uno specifico Comparto.

 

7. � previsto il comparto, denominato FIMMG Formazione, comprendente i Medici in corso di formazione in Medicina generale e quelli in possesso dell'attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91, purch� non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con altri organismi pubblici e privati.

 

8. L'adesione al comparto Fimmg Formazione � volontaria; la partecipazione attiva dello stesso alla vita del Sindacato ed al dibattito interno, viene assicurata attraverso norme emanate dalla Segreteria Nazionale del Settore Medici di famiglia, sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, in armonia con quelle previste per i Settori di cui ai punti 1, 2, 3, del presente articolo.

 

Articolo 4
Sede

1. La sede legale e sociale della FIMMG � a Roma.

 

Articolo 5
Statuti Periferici

1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali della FIMMG adottano lo Statuto tipo per gli organi periferici previsto dalla seconda parte del presente documento oppure possono funzionare secondo Statuti propri, purch� non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.

 

2. Nel secondo caso gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale di Settore per il preventivo giudizio di congruit� e la relativa approvazione, sentito, in caso di coinvolgimento di pi� Settori, il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 10.

 

3. Questa ultima norma vale anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti adottate a livello regionale e provinciale.

 

Articolo 6
Rappresentanza

1. La FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Societ� Professionali Mediche, gli Organi del SSN, ogni legittima autorit� costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta.

 

Articolo 7
Organi Centrali e Periferici

1. Organi Centrali della FIMMG sono:

  1. Il Congresso Nazionale,
  2. Il Presidente del Sindacato,
  3. Il Segretario Generale Nazionale,
  4. Il Comitato di Coordinamento Nazionale.

     

2. Gli Organi Centrali di Settore sono per la Medicina di Famiglia o Assistenza Primaria:

  1. Il Consiglio Nazionale,
  2. Il Comitato Centrale,
  3. La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo,
  4. Il Segretario Nazionale,
  5. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
  6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

     

3. Gli Organi Centrali di Settore sono per la Continuit� Assistenziale, l'Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale:

  1. Il Consiglio Nazionale,
  2. La Segreteria Nazionale,
  3. Il Segretario Nazionale,
  4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
  5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

     

4. Organi periferici della FIMMG sono:

  1. Le Federazioni Regionali di Settore articolate in:
    1. Assemblea Regionale,
    2. Consiglio Regionale,
    3. Esecutivo Regionale,
    4. Segretario Regionale,
    5. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

       

  2. Le Sezioni Provinciali di Settore articolate in:
    1. Assemblea Provinciale,
    2. Presidente Provinciale, ove previsto,
    3. Consiglio Direttivo Provinciale,
    4. Esecutivo Provinciale,
    5. Segretario Provinciale,
    6. Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti,
    7. Collegio Provinciale dei Probiviri.

       

  3. Le Sottosezioni di ASL di Settore articolate in:
    1. Assemblea di ASL,
    2. Consiglio di ASL,
    3. Fiduciario di ASL.

       

  4. Le Unit� Distrettuali, articolate in:
    1. Assemblea di Distretto,
    2. Rappresentante di Distretto.

       

TITOLO II
Organi centrali della Federazione

 

Articolo 8
Il Congresso Nazionale

1. � il massimo organo deliberativo del Sindacato ed � costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali di Settore, che in occasione del Congresso devono essere eletti da regolari assemblee precongressuali provinciali di Settore. I componenti del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia partecipano al Congresso con diritto di parola, ma non di voto, se non delegati quali rappresentanti la Sezione Provinciale. Tutti gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono iscriversi e partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto.

 

2. Esauriti gli interventi dei delegati ufficiali, sar� concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilit� di tempo a giudizio della Presidenza del Congresso.

 

3. Le delegazioni di ogni Settore Provinciale sono costituite dai rappresentanti eletti nelle regolari Assemblee precongressuali e devono comprendere almeno un rappresentante per ogni Settore.

 

4. Il sistema di votazione � il seguente:

  1. dieci voti per ogni Sezione del Settore Medici di famiglia. Sette voti per ogni Sezione dei Settori Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale;
  2. per ogni Sezione del Settore Medici di Famiglia un voto ogni 10 iscritti fino a 500 considerando la frazione superiore a cinque come frazione intera. Per ogni Sezione dei Settori Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale un voto ogni cinque iscritti fino a cento considerando la frazione superiore a due come frazione intera;
  3. oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10 per ogni Sezione del Settore Medici di famiglia. Oltre i cento iscritti per la quota superiore a cento un voto ogni dieci iscritti o frazione superiore a cinque per i Settori Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale.

     

5. Le Sezioni di Settore con un numero di iscritti documentatamente superiore al 50% degli iscritti negli elenchi provinciali dei Medici convenzionati con il SSN o, in forme organizzate, con altri Enti rispettivamente per la Assistenza Primaria, per la Continuit� Assistenziale, per l'Emergenza Territoriale e per la Medicina dei Servizi, hanno diritto a 5 voti in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma.

 

6. Il numero dei delegati fra i quali si distribuiscono i voti delle Sezioni di Settore � proporzionale al numero degli iscritti nelle Sezioni dei Settori stessi fino ad un massimo di 7: in ogni caso ogni Sezione di Settore ha diritto ad almeno un delegato.

 

7. Il numero degli iscritti alla Sezione di Settore verr� determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri prevista dall'ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione di Settore nell'ultimo triennio per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento e da presentarsi, ove non gi� inviate alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all'atto del suo insediamento in sede di Congresso. Per esercitare il diritto di voto la Sezione Provinciale di Settore deve inoltre documentare - anche con autocertificazione, salvo controllo - di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi al rinnovo elettorale degli Organi Direttivi locali.

 

8. Il Congresso Nazionale si riunisce una volta ogni 3 anni in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. Ogni anno si svolger� il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente. Il Congresso Nazionale Ordinario � elettivo.

 

9. L'avviso di convocazione corredato dall'ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, deve essere inviato alle Segreterie Provinciali di Settore di norma almeno sessanta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente stesso.

 

10. Qualora si configuri la necessit� di discutere altri argomenti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potr� aggiungere nuovi punti all'Ordine del Giorno anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente o su richiesta delle singole Segreterie Nazionali di Settore.

 

11. Per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione a maggioranza qualificata (2/3) del Comitato di Coordinamento Nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei Segretari Generali Provinciali delle Sezioni in regola con le quote entro sessanta giorni dalla richiesta, � prevista la convocazione da parte del Presidente Nazionale di un Congresso Straordinario.

 

12. Quando il Congresso Straordinario � convocato su richiesta del Segretario Generale Nazionale deve svolgersi nel pi� breve tempo possibile.

 

13. Anche nella convocazione del Congresso straordinario deve essere precisato l'ordine del giorno.

 

14. Il Congresso Nazionale Organizzativo, Il Congresso Nazionale Ordinario e gli eventuali Congressi Straordinari sono validi se risulta regolarmente iscritto, al controllo della Commissione Verifica Poteri, un numero di Sezioni rappresentanti il 50%+1 del totale degli iscritti alla Fimmg.

 

15. Il Congresso Nazionale ha il compito di:

  1. Fissare i programmi e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.
  2. Eleggere il Presidente del Sindacato. Per l'elezione del Presidente del Sindacato le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del secondo giorno del Congresso. Le candidature debbono essere presentate con firma di almeno 5 Segretari Provinciali. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal 4� comma del presente articolo. Viene eletto Presidente chi ha raggiunto almeno il 51% dei voti espressi. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale percentuale si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui vi sia un solo candidato si potr� procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione a meno che si oppongano almeno 5 Sezioni Provinciali per ogni Settore.
  3. Eleggere inoltre i 39 membri del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia e 15 membri dei Consigli Nazionali dei Settori Medici di Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale, oltre ai 3 membri del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 21) e ai 7 membri del Collegio dei Probiviri (art. 22) di ogni Settore. Alle relative elezioni parteciperanno, per il Settore di competenza, i rappresentanti di Settore di ogni Sezione Provinciale secondo le modalit� previste dal 4� comma del presente articolo. Sono eleggibili a membri degli Organismi previsti dal precedente comma tutti gli iscritti alla FIMMG con la clausola per i Probiviri di aver compiuto il 45� anno di et� per il Settore di Assistenza Primaria o di aver compiuto il 35� anno di et� per i Settori di Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Dirigenza Medica Territoriale e di non aver subito sanzioni disciplinari dal Sindacato, dall'Ordine dei Medici o condanne dalla Magistratura Ordinaria passate in giudicato. Per la verifica di questa condizione � accoglibile l'autocertificazione salvo controllo. Per le elezioni dei membri del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia la votazione avverr� indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 39 preferenze. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per le elezioni dei membri dei Consigli Nazionali dei Settori Medici di Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale, la votazione avverr� indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 15 preferenze. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  4. Eleggere i Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Probiviri di ogni Settore. La votazione avverr� indicando per ogni scheda fino ad un massimo di 3 preferenze per i Revisori dei Conti e fino ad un massimo di 7 preferenze per il Collegio dei Probiviri. Saranno proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  5. Deliberare sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.

     

16. Le deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto alla lettera e) del comma precedente, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 dei voti rappresentati al Congresso.

 

17. Il Congresso Nazionale procede all'elezione di:

  1. Ufficio di Presidenza del Congresso composto da 2 membri da affiancare al Presidente del Sindacato.
  2. Commissione Verifica dei Poteri composta da 4 membri da affiancare al Segretario Amministrativo Nazionale.
  3. Commissione elettorale composta di 11 membri, la quale dirige le operazioni elettorali e nomina tra i membri stessi un Responsabile Coordinatore e proclama gli eletti.

     

Articolo 9
Il Presidente del Sindacato

1. � garante dello Statuto, convoca, presiede personalmente il Congresso Nazionale. In tale sede in caso di impedimento � sostituito da un delegato eletto dal Congresso.

 

2. Il Presidente del Sindacato convoca, presiede - personalmente o tramite un suo delegato - i Consigli Nazionali di ogni Settore. Presiede il Comitato Centrale dei Medici di Famiglia (vedi art.15) e fa parte del Comitato di Coordinamento Nazionale (vedi art.10), e delle Segreterie Nazionali di ogni Settore.

 

Articolo 10
Il Comitato di Coordinamento Nazionale

1. Il Comitato di Coordinamento Nazionale � composto da:

  1. il Presidente del Sindacato;
  2. il Segretario Generale Nazionale;
  3. due Membri per ogni Settore del Sindacato, indicati dalle rispettive Segreterie Nazionali. Per il Settore Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale uno dei due Membri deve essere il Segretario Nazionale di Settore o un suo delegato.

     

2. Il Comitato di Coordinamento Nazionale � presieduto dal Segretario Generale Nazionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ci� si renda opportuno e necessario anche su richiesta motivata di un Segretario Nazionale di Settore in accordo col Segretario Generale Nazionale. (Vedi art. 3 punto c).

 

3. Il Comitato di Coordinamento Nazionale si riunisce di norma con frequenza quadrimestrale.

 

4. Il Comitato di Coordinamento Nazionale � l'organo che presiede alla armonizzazione delle iniziative politiche delle Segreterie Nazionali di Settore del Sindacato, attuate in esecuzione degli atti deliberati dal Congresso Nazionale.

 

Articolo 11
Il Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale � il Segretario Nazionale del Settore dei Medici di Famiglia o dell'assistenza primaria. Il Segretario Generale Nazionale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza prevista dal precedente articolo 6.

 

2. Il Segretario Generale Nazionale delega ai Segretari Nazionali del Settore dei Medici di Continuit� Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed Attivit� Territoriali Programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.

 

3. Il Segretario Generale Nazionale, comunque, � tenuto a consultare i Segretari Nazionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali. Per procedere a tale stipula � obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Nazionali dei Settori sopra citati.

 

4. Il Segretario Nazionale del Settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della firma sociale del Settore con l'obbligo della preventiva consultazione del Segretario Generale Nazionale per gli atti inerenti la politica sanitaria nazionale e la stipula degli accordi e/o contratti nazionali.

 

TITOLO III
Organi nazionali di settore

 

Articolo 12
Il Consiglio Nazionale di Settore

Composizione

 

1. � il massimo organo nazionale deliberante di ogni Settore ed � presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.

 

2. � composto da:

  1. il Presidente del Sindacato;
  2. il Segretario Generale Nazionale e il Segretario Nazionale di Settore;
  3. i 39 membri del Comitato Centrale per il Settore Medici di Famiglia e rispettivamente i 15 membri Nazionali eletti dal Congresso Nazionale per i Settori della Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale;
  4. i Segretari Regionali del Settore o loro delegati purch� membri dell'Esecutivo Regionale;
  5. i Segretari od i Vice Segretari delle Sezioni Provinciali del Settore che possono delegare un loro rappresentante purch� membro del Consiglio Direttivo Provinciale;
  6. 2 membri designati dai Consigli Nazionali di tutti gli altri Settori facenti parte della FIMMG;
  7. i Revisori dei Conti e i Probiviri.

     

3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale del rispettivo Settore gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Generali e Nazionali del Settore, gli ex-Vicesegretari con almeno 6 anni consecutivi di esercizio della carica nella FIMMG.

 

4. Ci� a condizione per tutti di essere ancora iscritti al Sindacato.

 

5. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto del Consiglio Nazionale di ogni Settore.

 

Articolo 13
Il Consiglio Nazionale di Settore

Criteri operativi

 

1. Il Consiglio Nazionale di Settore si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su deliberazione della rispettiva Segreteria Nazionale o, per il Settore della Assistenza Primaria, su deliberazione del Comitato Centrale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con il versamento delle quote.

 

2. Le votazioni del Consiglio Nazionale di Settore avvengono secondo le stesse modalit� previste per il Congresso Nazionale con l'eccezione che singole Sezioni possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non pu� avere pi� di due deleghe mentre il rappresentante regionale pu� avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione.

 

3. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima convocazione se presenti la met� pi� una delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino la met� pi� uno degli iscritti.

 

4. La riunione � valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

 

Articolo 14
Il Consiglio Nazionale di Settore

Funzioni e prerogative

 

1. Il Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, � l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore del Sindacato. Ad esso � affidata anche l'approvazione dell'adesione di nuove Sezioni di Settore.

 

2. Il Consiglio Nazionale di Settore:

  1. discute e delibera sulla politica generale del Settore del Sindacato;
  2. determina l'ammontare della quota associativa nazionale;
  3. approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo;
  4. decide circa il rimborso delle spese ed eventuali indennit� compatibilmente con le disponibilit� economiche del Sindacato.

     

Articolo 15
Il Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia

1. � composto dai 39 membri eletti dal Congresso Nazionale e dai Segretari Regionali del Settore.

 

2. Il Comitato Centrale resta in carica tre anni ed � l'organo di elaborazione e di approfondimento delle linee politiche del Sindacato indicate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale.

 

3. Qualora uno dei membri eletti al Comitato Centrale sia dimissionario o comunque impossibilitato definitivamente a partecipare alle sedute, verr� sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria delle elezioni per il Comitato Centrale.

 

4. Il rinnovo per oltre la met� dei membri eletti al Comitato Centrale obbliga ad indire, entro 60 giorni, un Congresso Straordinario per il rinnovo integrale del Comitato Centrale stesso.

 

5. Il Comitato Centrale, convocato dal Segretario Generale Nazionale e presieduto dal Presidente Nazionale, si riunisce contestualmente al Consiglio Nazionale del settore Medici di Famiglia, del quale i relativi componenti fanno parte ( vedi art. 12) ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale o l'Esecutivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Comitato entro 10 giorni dalla richiesta.

 

6. Le riunioni del Comitato Centrale sono valide con la partecipazione di almeno la met� dei membri pi� uno. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. In caso di parit� di voti prevale il voto del Segretario Nazionale.

 

7. Non sono ammesse deleghe.

 

8. In caso di assenza ingiustificata per pi� di tre volte consecutive di un membro del Comitato Centrale, lo stesso Comitato Centrale ne dichiara la decadenza ed il Segretario Nazionale comunica il provvedimento all'interessato e procede alla nomina del primo dei non eletti.

 

9. Il Comitato Centrale, convocato e presieduto in questa unica occasione dal Presidente Nazionale e indipendentemente dalla convocazione del Consiglio Nazionale del settore Medici di famiglia, entro dieci giorni dalla proclamazione congressuale degli eletti, elegge, fra questi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri dell'Esecutivo Nazionale.

 

10. I Segretari Regionali in carica non sono eleggibili fra i 39 membri elettivi del Comitato Centrale.

 

11. Fanno parte di diritto del Comitato Centrale dei Medici di Famiglia i Segretari Nazionali degli altri Settori del Sindacato.

 

12. Del Comitato Centrale fanno parte, con diritto di voto, il Presidente del Sindacato e coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto del Comitato Centrale.

 

Articolo 16
La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo del Settore Medici di Famiglia

1. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia � composta dai membri eletti, a costituire l'Esecutivo Nazionale, - secondo le modalit� previste dall'articolo 15 - di cui ai seguenti punti 1, 2 e 3, dal Presidente del Sindacato, dai Segretari Regionali in carica e da coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni.

 

2. L'Esecutivo Nazionale del Settore Medici di Famiglia comprende il Presidente e i seguenti membri elettivi:

  1. il Segretario Generale Nazionale;
  2. due Vice Segretari Nazionali, di cui uno Vicario su indicazione del Segretario Generale Nazionale;
  3. 2 Segretari con le seguenti specifiche funzioni: amministrazione e organizzazione.

     

3. Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Comitato Centrale (vedi art. 15).

 

4. � in facolt� del Segretario Generale Nazionale nominare un suo segretario.

 

5. � inoltre in facolt� dell'Esecutivo e della Segreteria Nazionale individuare specifici Settori Operativi, che verranno affidati ad uno o pi� responsabili scelti di norma fra i membri del Comitato Centrale.

 

6. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia � l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale. (Vedi art.10).

 

7. Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato, sono assunte dall'Esecutivo Nazionale nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale.

 

8. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto della Segreteria Nazionale.

 

9. Partecipano alle sedute della Segreteria i Segretari Nazionali degli altri Settori su invito del Segretario Nazionale del Settore Medici di famiglia.

 

10. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia ha facolt� di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacit� di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale pu� nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.

 

11. Questi avr� poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferir� alla Segreteria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le parti interessate, potr� decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettivit� e di imparzialit� entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico.

 

12. Qualora nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilit� a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potr� usare la procedura di cui sopra.

 

13. La Segreteria Nazionale, quando il Consiglio Direttivo di una Sezione di Settore assuma al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, dopo aver convocato ed ascoltato i rappresentanti e le parti interessate della suddetta Sezione, potr� deliberare il commissariamento della Sezione e la nomina di un commissario che avr� sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalit� statutaria.

 

14. Al commissario di cui al comma precedente sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, ivi compresa la possibilit� di nominare collaboratori che rappresentino la Fimmg anche nei rapporti con le sedi istituzionali. Ove il commissario, nominato ai sensi del comma 11 del presente articolo dovesse incontrare difficolt� operative potr� richiedere alla Segreteria Nazionale l'estensione dei termini cos� come previsti al precedente numero 13.

 

Articolo 17
La Segreteria Nazionale e l'Esecutivo dei Settori Medici di Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale

1. I membri nazionali di Settore eletti, per i Settori Medici di Continuit� Assistenziale, Medici di Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica territoriale, dal Congresso Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore ed i Segretari Regionali del Settore, entro 10 giorni dall'avvenuta proclamazione dei membri eletti, sono convocati dal Presidente del Sindacato e procedono alla elezione dell'Esecutivo di Settore composto dal Presidente e dai seguenti membri eletti:

  1. il Segretario Nazionale di Settore;
  2. due Vice Segretari Nazionali di settore, di cui uno Vicario su indicazione del Segretario Nazionale di Settore;
  3. 2 Segretari con le seguenti specifiche funzioni: amministrazione e organizzazione.

     

2. Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore. Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario Generale Nazionale.

 

3. Ciascun Segretario Nazionale di Settore pu� invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale i Segretari Nazionali degli altri Settori.

 

4. La Segreteria Nazionale di Settore � costituita dai componenti l'Esecutivo di Settore e dai Segretari Regionali in carica dei rispettivi Settori, dal Presidente del Sindacato e dal Presidente in carica della Societ� Italiana di Medicina Generale purch� iscritto alla FIMMG.

 

5. � in facolt� della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici Settori Operativi che verranno affidati ad uno o pi� responsabili di Settore che possono essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per particolare competenza tecnica.

 

6. � in facolt� del Segretario Nazionale di Settore nominare un Segretario alla Segreteria Nazionale.

 

7. La Segreteria Nazionale di Settore � l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale (Vedi art.10).

 

8. Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato sono assunte dall'Esecutivo di Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale di Settore.

 

9. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purch� iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto della Segreteria Nazionale di settore.

 

10. La Segreteria Nazionale dei Settori Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Dirigenza Medica Territoriale ha facolt� di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle rispettive Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacit� di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale pu� nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.

 

11. Questi avr� poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferir� alla Segretaria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le parti interessate, potr� decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettivit� e di imparzialit� entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico.

 

12. Qualora nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilit� a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potr� usare la procedura di cui sopra.

 

13. La Segreteria Nazionale di Settore, quando il Consiglio Direttivo di una Sezione di Settore assuma al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, dopo aver convocato ed ascoltato i rappresentanti e le parti interessate della suddetta Sezione, potr� deliberare il commissariamento della Sezione e la nomina di un commissario che avr� sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalit� statutaria.

 

14. Al commissario di cui al comma precedente sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, ivi compresa la possibilit� di nominare collaboratori che rappresentino la Fimmg anche nei rapporti con le sedi istituzionali. Ove il commissario, nominato ai sensi del comma 11 del presente articolo dovesse incontrare difficolt� operative potr� richiedere alla Segreteria Nazionale l'estensione dei termini cos� come previsti al precedente numero 13.

 

15. Avverso alla deliberazione di commissariamento � consentito, al Segretario Provinciale o al Direttivo Provinciale, di opporre motivato ricorso al Consiglio Nazionale di Settore che viene convocato con procedura d'urgenza, entro 15 giorni, per la definitiva decisione in merito.

 

Articolo 18
Il Segretario Nazionale di Settore

1. Il Segretario Nazionale di Settore assume nella sua persona la rappresentanza del Settore della FIMMG e coordina l'attivit� della Segreteria Nazionale di Settore. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Nazionale di Settore, cui il Segretario Nazionale di Settore pu� delegare di volta in volta parte delle sue funzioni.

 

2. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto all'art.11.

 

Articolo 19
I Segretari con Specifiche Funzioni

1. I Segretari con specifiche funzioni assumono rispettivamente la responsabilit� degli incarichi individuati all'art. 16 per il Settore dell'Assistenza Primaria e all'art. 17 per i Settori della Continuit� Assistenziale, dell'Emergenza Sanitaria e della Dirigenza Medica Territoriale.

 

2. Il Segretario Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra i fondi ed il patrimonio del Settore del Sindacato ed � responsabile della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed � responsabile dei pagamenti e della loro legittimit�. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale di Settore gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo.

 

Articolo 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. � costituito per ogni Settore da tre membri eletti dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 8. Compito dei Revisori dei Conti di Settore � la verifica della regolarit� finanziaria dell'amministrazione del Settore del Sindacato ed il controllo della contabilit�: verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione finanziaria del Settore del Sindacato.

 

2. Redigono la relazione sull'esame del conto consuntivo entro 15 giorni dalla data di trasmissione. In caso di assenza ingiustificata per pi� di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla nomina del primo dei non eletti per il Collegio.

 

Articolo 21
Il Collegio dei Probiviri di Settore

1. � eletto dal Congresso Nazionale e si compone di 7 membri.

 

2. Entro 8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri di Settore elegger� nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

 

3. Il Collegio dei Probiviri di Settore � chiamato ad esaminare ed a giudicare gli atti di indisciplina nei confronti del Sindacato eventualmente commessi dagli iscritti componenti le Segreterie Nazionali, il Comitato Centrale, i Consigli Nazionali, le Segreterie e i Consigli Regionali e dagli iscritti che ricoprono la carica di Segretario, Vice Segretario e Tesoriere nelle Segreterie provinciali dei rispettivi settori, e stabilisce le relative sanzioni.

 

4. Le sanzioni comminabili sono: biasimo scritto, destituzione dalla carica, sospensione da uno a sei mesi dalla facolt� di esercizio di iscritto, espulsione dal Sindacato.

 

5. Esamina inoltre i ricorsi avverso ad eventuali provvedimenti disciplinari provinciali, la cui efficacia rimane sospesa fino alla valutazione conclusiva del ricorso.

 

6. In caso di assenza ingiustificata per pi� di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio.

 

Articolo 22
Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche durano tre anni. Tre assenze consecutive e ingiustificate comportano la decadenza da qualsiasi carica elettiva.

 

Articolo 23
Quote ed Elenchi degli Iscritti

1. Entro il primo trimestre di ogni anno le Sezioni Provinciali di Settore sono tenute a versare la loro quota alla Tesoreria Nazionale di Settore e a disporre l'elenco nominativo degli iscritti. Le Sezioni Provinciali di Settore che non sono in grado di versare l'intera quota entro il primo trimestre potranno ottenere dalla Segreteria Nazionale di Settore la concessione del pagamento rateale dimostrando che i contributi provinciali vengono riscossi ratealmente. La Segreteria Nazionale di Settore conceder� la stessa rateazione vigente nelle contribuzioni provinciali.

 

2. Le Sezioni Provinciali di Settore morose anche per un solo anno nel triennio non hanno diritto al voto nelle assisi nazionali e regionali.

 

Dichiarazione a Verbale

Si dichiara che la FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale - � la denominazione aggiornata del Sindacato, della precedente denominazione FIMM - Federazione Italiana Medici Mutualisti -, per adeguamento all'entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria n� 833 del 23-12-1978, dopo le modifiche statutarie approvate dal 29� Congresso Nazionale Straordinario del 9-11 novembre 1979 a Roma e dopo le modifiche statutarie approvate dal 53� Congresso Nazionale del 3-7 ottobre 2001 a Villasimius (CA).

 

SECONDA PARTE

TITOLO IV
Gli organi periferici della Federazione

 

Articolo 24
La Struttura Periferica

1. Gli Organi periferici federativi della FIMMG sono:

  • a livello Regionale: La FEDERAZIONE REGIONALE FIMMG articolata in:
    1. Il Segretario generale Regionale;
    2. Il Comitato di Coordinamento Regionale.
  • a livello Provinciale: La FEDERAZIONE PROVINCIALE FIMMG articolata in:
    1. Il Segretario Generale Provinciale;
    2. Il Comitato di Coordinamento Provinciale;
    3. Esecutivo Provinciale;
    4. Segretario Provinciale.

       

2. Gli organi periferici di Settore della FIMMG sono articolati in:

  • a livello regionale le SEZIONI REGIONALI DI SETTORE articolate in:
    1. Assemblea Regionale;
    2. Consiglio Regionale;
    3. Esecutivo Regionale;
    4. Segretario Regionale;
    5. Collegio dei Revisori dei Conti.
  • a livello provinciale: le SEZIONI PROVINCIALI DI SETTORE articolate in:
    1. Assemblea Provinciale;
    2. Presidente Provinciale, ove previsto;
    3. Consiglio Direttivo Provinciale;
    4. Esecutivo Provinciale;
    5. Segretario provinciale;
    6. Collegio dei Revisori dei Conti;
    7. Collegio dei Probiviri.
  • a livello del Territorio:
    • le SEZIONI DI ASL di Settore articolate in:
      1. Assemblea di ASL;
      2. Consiglio di ASL;
      3. Fiduciario di ASL;
      4. Rappresentanti di distretto.
    • le SEZIONI DI DISTRETTO di Settore articolate in:
      1. Assemblea di Distretto;
      2. Rappresentanti di Distretto.

         

3. � previsto il comparto comprendente i Medici in corso di formazione in Medicina generale e quelli in possesso dell'attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91.

 

La Federazione Regionale Fimmg

 

Articolo 25
Il Segretario Generale Regionale

1. Il Segretario Generale Regionale � il Segretario regionale del Settore dei Medici di Famiglia o della assistenza primaria.

 

2. Il Segretario Generale Regionale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale.

 

3. Il Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali del settore della Continuit� Assistenziale e di quello della Dirigenza Medica Territoriale, la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.

 

4. Il Segretario Generale Regionale, comunque, � tenuto a consultare i Segretari Regionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti regionali. Per procedere a tale stipula � obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori sopra citati.

 

5. Il Segretario Regionale del Settore dell'Emergenza Sanitaria dispone della firma sociale del Settore con l'obbligo della preventiva consultazione del Segretario Generale Regionale per gli atti inerenti la politica sanitaria regionale e la stipula degli accordi e/o contratti regionali.

 

Articolo 26
Il Comitato di Coordinamento Regionale

1. Il Comitato di Coordinamento Regionale � composto da:

  1. Il Segretario Generale Regionale;
  2. Un membro per ogni Settore del Sindacato indicati dalle rispettive Segreterie regionali di Settore. Per il settore Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica Territoriale il membro deve essere il Segretario Regionale di Settore o un suo delegato.

     

2. Il Comitato di Coordinamento Regionale � presieduto dal Segretario Generale Regionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ci� si renda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di un Segretario Regionale di Settore previo accordo con il Segretario Generale Regionale.

 

3. Il Comitato di Coordinamento Regionale � l'organo che presiede alla armonizzazione delle iniziative politiche delle Segreterie regionali di settore del Sindacato, attuate in esecuzione degli atti deliberati dal Congresso e dal Consiglio nazionale.

 

Organi Regionali di Settore

 

Articolo 27
L'Assemblea Regionale di Settore

1. L'Assemblea Regionale di Settore � costituita dai Segretari e Vice Segretari Provinciali o loro delegati purch� membri del Consiglio Provinciale, dai Fiduciari ASL, dai responsabili di Distretto e dai membri del Consiglio Regionale. Cura l'informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce su convocazione del Segretario Regionale ed in seduta straordinaria sempre su convocazione del Segretario Regionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale o di un terzo dei membri dell'Assemblea. L'Assemblea Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.

 

Articolo 28
Il Consiglio Regionale di Settore

1. Il Consiglio Regionale di Settore � espressione delle Sezioni Provinciali.

 

2. Esso � composto da:

  1. 7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 3;
  2. 11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 5;
  3. 15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 8;
  4. 21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione � 9 o superiore.

     

3. Ogni triennio, o anche anticipatamente se in prossimit� del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Segretario Regionale di Settore, su indicazione del Consiglio Regionale, comunicher� a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovr� designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale di Settore.

 

4. L'indicazione di cui sopra avverr� seguendo i sotto elencati criteri:

  1. ogni Sezione Provinciale dovr� essere rappresentata almeno da un Consigliere, in questo caso sar� il Segretario della Sezione o un Consigliere suo delegato;
  2. ogni Sezione Provinciale non potr� essere rappresentata nel Consiglio Regionale di Settore con pi� della met� dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali;
  3. il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sar� diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2� comma del presente articolo; tale numero sar� definito dalla somma delle medie aritmetiche degli iscritti, nell'ultimo triennio, alle sezioni provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 8 comma 7 della prima parte del presente Statuto;
  4. il quoziente cos� ottenuto sar� preso quale divisore della media dell'ultimo triennio dei Medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3. L'ulteriore quoziente determiner� il numero dei Consiglieri che ciascuna Sezione Provinciale avr� diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale di Settore;
  5. qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti;
  6. i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale di Settore debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali;
  7. per la Valle d'Aosta il Consiglio Regionale di Settore sar� composto dai Consiglieri della Sezione Provinciale.

     

5. Il Consiglio Regionale di Settore elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta un Segretario Regionale di Settore un Vice Segretario Regionale di Settore ed un Tesoriere che costituiscono l'Esecutivo Regionale e tre Revisori dei Conti pi� un supplente.

 

6. Nel Consiglio Regionale di Settore le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti.

 

7. Fanno parte di diritto, a pieno titolo, del Consiglio Regionale di Settore i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali.

 

8. Il Consiglio regionale di Settore pu� prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti della Presidenza della Simg regionale, purch� iscritti alla FIMMG.

 

9. Il Consiglio Regionale di Settore cura:

  1. l'attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli accordi demandati dall'ACN a livello di trattativa regionale;
  2. l'organizzazione delle Sezioni nelle province ove non siano costituite;
  3. il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
  4. la designazione dei rappresentanti in seno agli Organi Regionali;
  5. i rapporti con la Regione per quanto attiene alle iniziative o attivit� in materia sanitaria e con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici;
  6. la designazione, su proposta del Segretario Generale Regionale, del candidato regionale per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonch� dei candidati regionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale che vengano previsti dai futuri statuti dell'Ente;
  7. approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi di spesa annuali;
  8. informa la categoria anche attraverso l'attivit� di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione Regionale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile;
  9. promuove tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) dell'art. 2 del presente statuto. Per esempio, per l'attivit� editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi Medici - attivati sulla base di specifici regolamenti -il Consiglio Regionale potr� avvalersi dell'opera anche retribuita di societ� e professionisti esterni, potr� altres� ricercare pubblicit� per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

     

10. Per l'attivit� editoriale il Consiglio Regionale potr� autorizzare il ricorso all'opera anche retribuita di societ� e professionisti esterni; potr� altres� autorizzare la raccolta di pubblicit� per la copertura delle spese, anche delegando tale raccolta a terzi.

 

11. Le riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali.

 

12. Il Consiglio regionale di Settore, presieduto e convocato dal Segretario regionale - o su delega dal Vice Segretario regionale - si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta la segreteria regionale lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Segretari provinciali.

 

13. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della met� pi� uno dei suoi componenti.

 

Articolo 29
L'Esecutivo Regionale di Settore

1. L'Esecutivo Regionale resta in carica tre anni. La sede � quella dove risiede l'Assessorato Regionale alla Sanit� salvo casi particolari che verranno decisi dal Consiglio Regionale.

 

2. Il Segretario Regionale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma sociale del Settore in sede regionale su delega del Segretario Generale Regionale.

 

3. Il Vice Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso all'attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e disimpegna le funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale.

 

4. Il Tesoriere dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l'amministrazione. L'ammontare della quota viene deliberata dal Consiglio Regionale, in misura comunque non superiore all'ammontare della quota associativa nazionale, stabilita dal Consiglio Nazionale di Settore a mente dell'art. 13, punto b) della prima parte del presente statuto.

 

Articolo 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti di Settore

1. In numero di tre pi� un supplente sono eletti dal Consiglio Regionale a scrutinio segreto contemporaneamente all'Esecutivo Regionale e con le stesse modalit�. I Revisori dei Conti da eleggere a far parte del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti di Settore debbono comunque essere Revisori dei Conti delle rispettive sezioni provinciali. Sono compiti dei Revisori dei Conti l'esame dei documenti contabili e la verifica della legittimit� delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

 

La Federazione Provinciale Fimmg

 

Articolo 31
Il Segretario Generale Provinciale

1. Il Segretario Generale Provinciale � il Segretario Provinciale del Settore dei Medici di Famiglia o della assistenza primaria. Il Segretario Generale provinciale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale.

 

2. � facolt� del Segretario Generale Provinciale delegare ai Segretari Provinciali di Settore la firma di accordi inerenti il loro specifico Settore.

 

3. Il Segretario Generale Provinciale pu� delegare i segretari provinciali del settore dei Medici della Continuit� Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed attivit� territoriali programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il settore di competenza.

 

4. Il Segretario Generale Provinciale, comunque, � tenuto a consultare i segretari Provinciali dei settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti provinciali. Per procedere a tale stipula � obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Provinciali dei Settori sopracitati.

 

5. Il Segretario Provinciale del settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della firma sociale del settore con l'obbligo della preventiva consultazione del Segretario generale Provinciale per gli atti inerenti la politica sanitaria provinciale e la stipula degli accordi e/o contratti provinciali.

 

Articolo 32
Il Comitato di Coordinamento Provinciale

1. Il Comitato di Coordinamento Provinciale � composto da:

  1. Il Segretario Generale Provinciale,
  2. Un membro per ogni Settore del Sindacato indicati dalle rispettive Segreterie provinciali di Settore. Per il Settore Continuit� Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica Territoriale il membro deve essere il Segretario provinciale di Settore o un suo delegato.

     

2. Il Comitato di Coordinamento Provinciale � presieduto dal Segretario generale provinciale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ci� si renda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di una Segreteria provinciale di Settore in accordo con il Segretario Generale Provinciale.

 

3. Il Comitato di Coordinamento Provinciale � l'organo che presiede alla armonizzazione delle iniziative politiche delle Segreterie provinciali di settore del Sindacato, attuate in esecuzione degli atti deliberati dal Congresso e dal Consiglio nazionale, nonch� dagli indirizzi politici definiti dal Consiglio regionale.

 

Organi Provinciali di Settore

 

Articolo 33
La Sezione Provinciale di Settore

1. Le Sezioni Provinciali sono articolate sulla base del decentramento organizzativo e su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, in Sezioni di ASL ed eventualmente in Unit� di Distretto.

 

2. Il Consiglio provinciale determina la composizione numerica dei consigli ASL e di Distretto, ai fini delle elezioni di cui al successivo art. 44.

 

Articolo 34
L'Assemblea Provinciale di Settore

1. L'Assemblea Provinciale � composta dagli iscritti della provincia ed � convocata dal Presidente provinciale, ove previsto, su richiesta del Segretario Provinciale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. In ogni caso l'avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti corredato dal relativo Ordine del Giorno.

 

2. L'Assemblea Provinciale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale da sostenere nell'ambito degli organi regionali e nazionali, approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali, elegge il Presidente provinciale, i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall'Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili.

 

3. L'Assemblea Provinciale delibera sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.

 

4. L'Assemblea provinciale pu� prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti della Simg provinciale, purch� iscritti alla FIMMG.

 

5. L'Assemblea Provinciale � presieduta dal Presidente Provinciale, il quale � garante dello Statuto. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente � supplito nelle sue funzioni dal Segretario Provinciale.

 

6. I membri proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale, sono convocati dal Presidente Provinciale, che in tale occasione presiede il Consiglio, entro 10 giorni dalla proclamazione, per la elezione dell'esecutivo provinciale.

 

Articolo 35
Validit� dell'Assemblea Provinciale di Settore

1. L'Assemblea Provinciale � valida in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta degli iscritti (met� pi� uno), in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purch� superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 36
Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale � composto dai fiduciari di ASL e da un numero di membri superiore di almeno una unit� rispetto al numero dei fiduciari di ASL, eletti dall'Assemblea provinciale nei modi previsti dal presente Statuto.

 

2. I rappresentanti di distretto, ove attivati, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo provinciale di Settore, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realt� organizzative territoriali, su delibera dell'Assemblea Provinciale di Settore. (Vedi art.10).

 

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.

 

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l'Esecutivo Provinciale tra i membri eletti dall'Assemblea Provinciale.

 

5. Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l'eventuale accettazione.

 

6. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l'Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennit� dei suoi membri. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

 

7. Fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale, a pieno titolo, gli iscritti della FIMMG provinciale eletti membri del Comitato Centrale Nazionale e che ricoprano comunque cariche nazionali elettive nel Sindacato.

 

8. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attivit� di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile.

 

9. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) dell'art. 2 del presente statuto - per esempio, per l'attivit� editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - il Consiglio Direttivo Provinciale potr� avvalersi dell'opera anche retribuita di societ� e professionisti esterni, potr� altres� ricercare pubblicit� per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

 

10. Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce su convocazione del Segretario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Decide a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono valide se presenti la met� pi� uno dei componenti. In caso di parit� prevale il voto del Segretario.

 

Articolo 37
Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. L'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale ha luogo con voto segreto nel rispetto degli artt. 35, 36, 37 della seconda parte del presente Statuto. Il voto dovr� essere espresso di persona dai singoli iscritti.

 

2. Le elezioni sono deliberate alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e sono convocate dal Presidente Provinciale 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti nella quale sono indicate tempi e modalit� di tutte le operazioni connesse al rinnovo elettorale (candidature, dislocazione dei seggi, diritto al voto, modalit� di voto, ecc.).

 

3. Nei primi 15 giorni verranno accettate le candidature, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato da parte dei singoli interessati entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data di voto.

 

4. Ogni iscritto pu� esprimere sulla scheda un numero massimo di preferenze pari al numero di Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria candidatura secondo le modalit� di cui al comma precedente.

 

5. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

 

Articolo 38
L'Esecutivo Provinciale di Settore

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale convocati dal Presidente provinciale, ove previsto, entro 10 giorni dalla proclamazione ufficiale, provvederanno alla elezione a maggioranza semplice, a scrutinio segreto, e con votazioni separate, tra i membri eletti dall'Assemblea Provinciale del:

  1. Segretario Provinciale
  2. uno o pi� Vice Segretari
  3. Tesoriere

che costituiscono l'Esecutivo Provinciale.

 

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale pu� integrare l'Esecutivo con l'elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi tutti voto consultivo.

 

Articolo 39
Il Segretario Provinciale di Settore

1. Il Segretario Provinciale � responsabile della Sezione e della sua politica.

 

2. Fa parte del Consiglio Regionale.

 

3. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma in sede provinciale su delega del Segretario Generale Provinciale. (vedi precedente articolo 32).

 

4. Laddove il territorio della Provincia coincida con un'unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.

 

5. Il Segretario Provinciale di Settore partecipa di persona al Consiglio di ASL o vi invia un proprio delegato.

 

6. Il Vice Segretario pi� anziano di et� sostituisce nelle sue funzioni il Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal Segretario.

 

Articolo 40
Il Tesoriere Provinciale di Settore

1. Il Tesoriere � responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della provincia.

 

2. Provvede ai versamenti alla Sede Nazionale, alle spese provinciali e alle spese documentate delle varie sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio provinciale.

 

3. Predispone il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

 

Articolo 41
Surroga delle Cariche

1. In caso di vacanza delle cariche consiliari si procede come segue:

  1. nell'ambito dei consiglieri eletti dall'Assemblea i posti vacanti saranno ricoperti dai primi non eletti secondo il computo dei voti ottenuti, fino a un massimo che non superi la met� dei consiglieri eletti;
  2. i fiduciari di ASL verranno sostituiti dal Vice Fiduciario in attesa che il Consiglio di ASL provveda ad eleggere il nuovo Fiduciario.

     

2. L'assenza ingiustificata da tre sedute consecutive determina la decadenza del Consigliere.

 

Articolo 42
I Revisori dei Conti della Sezione Provinciale di Settore

1. In numero di tre pi� un supplente sono eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo e con le stesse modalit�. Sono compiti dei Revisori dei Conti l'esame dei documenti contabili e la verifica della legittimit� delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

 

Articolo 43
Il Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale di Settore

1. In numero di tre hanno funzione arbitrale e disciplinare nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, dei Fiduciari di ASL, dei Consiglieri di ASL e degli iscritti. Sono i tutori dell'osservanza dello Statuto.

 

2. Il Segretario Provinciale, i Vice Segretari ed il Tesoriere sono giudicati su denuncia del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, in seduta congiunta, dai Probiviri nazionali.

 

3. Avverso i provvedimenti dei Probiviri � ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso all'interessato, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo il disposto all'art. 21 dello Statuto Nazionale (Parte Prima).

 

4. Il ricorso, da evadere entro il termine massimo di 90 giorni, � sospensivo del provvedimento adottato dal collegio dei probiviri della sezione provinciale di settore.

 

Le Sottosezioni di Asl di Settore

 

Articolo 44
L'Assemblea di Asl e/o di Distretto

1. Le Assemblee di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal Fiduciario di ASL, o dal rappresentante di distretto, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con l'assenso del Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi invia un proprio delegato.

 

2. L'Assemblea elegge il Consiglio di ASL o di distretto in analogia con quanto previsto dai precedenti articoli 34 e 37. Il Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto devono inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullit� degli atti.

 

3. L'Assemblea di ASL o di distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Esecutivo Provinciale di Settore in mancanza della quale le deliberazioni assunte sono nulle.

 

Articolo 45
Il Consiglio di Asl

1. Il Consiglio di ASL elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per l'Esecutivo Provinciale.

 

2. Il Consiglio di ASL applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura l'attuazione locale degli accordi nazionali.

 

Articolo 46
Il Fiduciario di Asl e il Rappresentante di Distretto

1. Il Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto sono responsabili locali del Sindacato ma non dispongono della firma sociale se non per gli atti di normale amministrazione.  Fanno parte di diritto del Consiglio Provinciale con diritto di voto e  costituiscono, insieme ai membri del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale. In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questi organi vengono dichiarati decaduti con atto del Segretario Provinciale, su delibera del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio di ASL provvede, entro 10 giorni ad eleggere il nuovo Fiduciario e, nello stesso termine di tempo, l'Assemblea di distretto provvede a nominare il nuovo rappresentante. Il Vice Fiduciario di ASL sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza o impedimento e partecipa in forma consultiva alle riunioni del Consiglio Provinciale.

 

2. La carica di rappresentante di Distretto non � incompatibile con altre cariche rappresentative o elettive del Sindacato.

 

Articolo 47
Modifiche Periferiche allo Statuto

1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali possono mantenere gli Statuti vigenti o adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli proposti dalla seconda parte del presente Statuto Nazionale purch� le norme siano compatibili.

 

2. Il giudizio di compatibilit� e l'autorizzazione a mantenere o ad adottare detti Statuti deve essere acquisito nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 della prima parte del presente Statuto.

 

Articolo 48
Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dalla seconda parte del presente Statuto durano tre anni.

 

Norma Transitoria 1

1. Le norme previste dal presente statuto che prevedono modificazioni nella composizione degli organismi elettivi a livello regionale e provinciale, entreranno in vigore al momento della scadenza naturale dei mandati elettorali in corso, fatta salva ogni differente deliberazione in merito da parte degli organismi interessati, da assumersi a maggioranza qualificata dei 2/3 dei rispettivi componenti.