Via L. Settembrini - 88100 Catanzaro (CZ) Cell. 338 6978409

ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA PRESCRIZIONE DELLE SPECIALITA' MEDICINALI  PRESCRIVIBILI CON RICETTA LIMITATIVA ( RRL e RNRL)
 
A CURA DEL DR. GENNARO DE NARDO



DI QUESTA CATEGORIA DI FARMACI, POSSONO ESSERE PRESCRITTI  SUL RICETTARIO SSN DAL MMG O DAL PEDIATRA DI LS, SOLO QUELLI PER I QUALI  E' PREVISTA LA STESURA DEL PIANO TERAPEUTICO DA PARTE DI STRUTTURE PREPOSTE.
NON LO E' PER TUTTE LE ALTRE.

Ricetta limitativa
(DLvo 219/2006)

I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti,

Comprendono 3 categorie:


a) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero oggi OSP1 (art. 92 D. Lgs 219/2006): sono quei medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA può stabilire che l'uso di questi medicinali è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.


Questi medicinali devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario le frasi «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico». In caso possano essere utilizzati anche nelle strutture di ricovero a carattere privato la frase è modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale. Questi medicinali sono forniti dai produttori e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.

b) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oggi OSP2(art. 93 D.Lgs 219/2006): sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento sono riservati allo specialista. Questi medicinali devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta», la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.

·medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio(art. 94 D.Lgs 219/2006): sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. Lo specialista può utilizzare uno dio questi medicinali presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.


Sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario devono essere riportate le frasi: «Uso riservato a...», con specificazione dello specialista autorizzato all'impiego del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico». Questi medicinali possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.

N.B.: le limitazioni riportate riguardano esclusivamente il regime di dispensazione, non quello di concedibilità a carico del SSN, per il quale valgono i contenuti delle specifiche note CUF. In particolare, l'art. 70 del collegato alla Finanziaria 1999 (L. 23-12-1998 n. 448)  prevedeva che la CUF, quando sottoponeva a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del SSN, poteva prevedere, anche nel caso di prodotti soggetti a "ricetta limitativa"(cioè, disciplinati dall'art. 8 del DL.vo 539/92), che la diagnosi e il piano terapeutico potevano essere stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, poteva essere affidata anche al medico di medicina generale.

  Tuttavia, qualora sia previsto che la prescrizione debba essere rilasciata da centri ospedalieri e medici specialisti, e non sia previsto un Piano Terapeutico, il Medico di Medicina Generale non potrà trascrivere questa prescrizione a carico del SSN. Una precisazione in tal senso è stata fornita dall'AIFA in data 17.10.2008 (prot. 105460),in risposta a specifico quesito .

Hit Counter